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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24822/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un titolare di impresa individuale operante nella ristorazione, a seguito di indagini bancarie della Guardia di finanza, con recupero a tassazione di maggiori imposte Irpef, Iva e Irap per l'anno 2002, oltre sanzioni. Dopo un primo iter processuale segnato dal tema del condono e da rinvii, la CTR della Liguria aveva accolto solo parzialmente l'appello del contribuente, ritenendo che dal maggior reddito accertato dovessero essere dedotte, oltre alle somme versate per condono, anche una quota forfettaria di costi necessari alla produzione del maggior reddito, da determinarsi in via presuntiva, con conseguente riduzione delle sanzioni. L'Agenzia delle Entrate ha quindi ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto necessario depurare il maggior reddito accertato tramite indagini bancarie di spese forfettarie, pur in assenza di specifica prova da parte del contribuente. Il contribuente non si è costituito in cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie può essere vinta solo con prova liberatoria analitica, ossia dimostrando per ciascun versamento o prelievo la provenienza, la destinazione e l'estraneità a operazioni imponibili. Ha inoltre affermato che l'eventuale deduzione di costi inerenti ai maggiori ricavi o compensi deve essere provata dal contribuente e non può essere riconosciuta d'ufficio in via forfettaria dall'Ufficio o dal giudice, salvo il diverso caso dell'accertamento induttivo puro. Poiché la CTR aveva riconosciuto presuntivamente costi occulti senza che il contribuente ne avesse fornito prova, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973

    Le movimentazioni sui conti bancari costituiscono presunzione legale relativa di ricavi o compensi non dichiarati, superabile solo mediante prova liberatoria analitica del contribuente sulla riferibilità e irrilevanza fiscale delle singole operazioni.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare l'estraneità a fatti imponibili dei movimenti bancari e l'esistenza di costi deducibili grava sul contribuente che intenda contrastare l'accertamento.

  • art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973

    La deduzione forfettaria dei costi di produzione è riconoscibile solo nell'accertamento induttivo puro, non nell'accertamento analitico o analitico-presuntivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di legittimità è stata proposta come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto.

Massime di principio

  • Nell'accertamento fondato su indagini bancarie, la presunzione legale di ricavi o compensi non dichiarati può essere superata solo con prova specifica e analitica delle singole movimentazioni, non con spiegazioni generiche o meramente assertive.
  • Il contribuente che contesti l'utilizzo fiscale di versamenti o prelievi deve dimostrare per ciascuna operazione la provenienza, la destinazione e la non imponibilità, poiché l'onere della prova della giustificazione dei movimenti bancari grava su di lui.
  • In presenza di accertamento analitico o analitico-presuntivo, i costi deducibili collegati ai maggiori ricavi non possono essere riconosciuti forfettariamente dal giudice o dall'Ufficio in assenza di prova del contribuente; la deduzione automatica di costi presunti è ammissibile solo nell'accertamento induttivo puro.
  • È illegittima la decisione di merito che, senza prova delle spese, presuma l'esistenza di costi occulti solo perché è stato accertato un ricavo occulto, poiché una simile operazione contrasta con il riparto legale dell'onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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