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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25899/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel corso del procedimento di cassazione è stato prodotto il certificato di morte dellimputato (decesso 27/11/2023). La Corte di Cassazione ha ritenuto che la morte comporta l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 150 cod. pen. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto contro la sentenza d'appello che aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado relativamente al capo A (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) con rideterminazione della pena in conformità al concordato. Il ricorrente deduceva, con motivi ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e)) per non aver valutato e pronunciato su cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in particolare l'assoluzione dal reato previsto dall'art. 74 DPR 309/90 e per non aver rilevato la prescrizione intervenuta sul reato oggetto del concordato. Il ricorrente richiamava la pronuncia delle Sezioni Unite Fazio (n. 19415/2022) che impone l'obbligo di declaratoria, anche d'ufficio, delle cause di non punibilità come la prescrizione, pur in presenza di concordato tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 150 cod. pen.

    La morte dellimputato estingue il reato; applicata dalla Corte come causa di estinzione che impone l'annullamento senza rinvio della sentenza.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma che impone al giudice di pronunciarsi sulle cause di non punibilità; il ricorrente lamentava omessa valutazione di tale obbligo da parte della corte d'appello.

  • art. 74 DPR 309/90

    Norma sulla detenzione e traffico di stupefacenti; indicata come reato per il quale il ricorrente era stato assolto in parte e contestato in altro capo.

  • art. 73 DPR 309/90, comma 5

    Richiamato nella riqualificazione dei reati scopo da parte della corte d'appello; usato per la valutazione della posizione del ricorrente e dei reati collegati.

  • art. 80 co.1 DPR 309/90

    Cita l'aggravante che la corte d'appello ha escluso nel riformare la pena.

  • art. 606 c.p.p. lett. b) ed e)

    Profili di censura invocati nel ricorso per vizio di motivazione e violazione di legge nella decisione di merito.

  • art. 157 c.p.p.

    Norme procedurali richiamate nel quadro dei vizi di motivazione e del corretto esercizio dellazione penale; citata dal ricorrente nei motivi.

  • art. 161 c.p.p.

    Ulteriore riferimento procedurale indicato nel ricorso in relazione a motivazione e decisione di merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che regola l'enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato riassunto ex questa disposizione.

  • Cass. SS.UU., n. 19415 del 27/10/2022 (Fazio)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata dal ricorrente che afferma lobbligo del giudice di merito di dichiarare d'ufficio la prescrizione quando questa è intervenuta prima della decisione, anche in presenza di concordato; il ricorrente l'ha utilizzata per sostenere laomessa declaratoria di cause di non punibilità.

Massime di principio

  • La morte dellimputato estingue il reato ai sensi dellart. 150 c.p. e, se provata durante il processo, comporta l'annullamento della sentenza senza rinvio.
  • Il giudice di merito ha lobbligo di valutare e, se del caso, dichiarare cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., anche d'ufficio; la giurisprudenza di legittimità (es. Fazio) rafforza questo obbligo per la prescrizione maturata prima della decisione.
  • Il concordato di pena o la conformità al concordato non costituiscono rinuncia automatica da parte dellimputato alle cause di non punibilità quali la prescrizione; tali cause devono comunque essere esaminate dal giudice.
  • Quando la morte dellimputato sopravviene durante il giudizio di impugnazione o in cassazione, la parte difensiva deve produrre certificazione anagrafica (certificato di morte) per attivare la declaratoria di estinzione; anche il Pubblico Ministero può chiedere l'annullamento.
  • È importante distinguere lestinzione del reato (che estingue il titolo penale) dallestinzione della pena: la morte estingue il reato e, quindi, impedisce la prosecuzione del procedimento e lapplicazione di eventuali sanzioni.
  • Se solo alcuni imputati vedono riconosciuta la prescrizione o altra causa estintiva, il giudice deve valutare singolarmente le posizioni; la morte di un imputato estingue la sua posizione personale senza influire automaticamente sulle posizioni degli altri concorrenti.

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