Cassazione Penale, Sentenza n. 25899/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del procedimento di cassazione è stato prodotto il certificato di morte dellimputato (decesso 27/11/2023). La Corte di Cassazione ha ritenuto che la morte comporta l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 150 cod. pen. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto contro la sentenza d'appello che aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado relativamente al capo A (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) con rideterminazione della pena in conformità al concordato. Il ricorrente deduceva, con motivi ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e)) per non aver valutato e pronunciato su cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in particolare l'assoluzione dal reato previsto dall'art. 74 DPR 309/90 e per non aver rilevato la prescrizione intervenuta sul reato oggetto del concordato. Il ricorrente richiamava la pronuncia delle Sezioni Unite Fazio (n. 19415/2022) che impone l'obbligo di declaratoria, anche d'ufficio, delle cause di non punibilità come la prescrizione, pur in presenza di concordato tra le parti.
Norme richiamate
art. 150 cod. pen.
La morte dellimputato estingue il reato; applicata dalla Corte come causa di estinzione che impone l'annullamento senza rinvio della sentenza.
art. 129 c.p.p.
Norma che impone al giudice di pronunciarsi sulle cause di non punibilità; il ricorrente lamentava omessa valutazione di tale obbligo da parte della corte d'appello.
art. 74 DPR 309/90
Norma sulla detenzione e traffico di stupefacenti; indicata come reato per il quale il ricorrente era stato assolto in parte e contestato in altro capo.
art. 73 DPR 309/90, comma 5
Richiamato nella riqualificazione dei reati scopo da parte della corte d'appello; usato per la valutazione della posizione del ricorrente e dei reati collegati.
art. 80 co.1 DPR 309/90
Cita l'aggravante che la corte d'appello ha escluso nel riformare la pena.
art. 606 c.p.p. lett. b) ed e)
Profili di censura invocati nel ricorso per vizio di motivazione e violazione di legge nella decisione di merito.
art. 157 c.p.p.
Norme procedurali richiamate nel quadro dei vizi di motivazione e del corretto esercizio dellazione penale; citata dal ricorrente nei motivi.
art. 161 c.p.p.
Ulteriore riferimento procedurale indicato nel ricorso in relazione a motivazione e decisione di merito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma che regola l'enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato riassunto ex questa disposizione.
Cass. SS.UU., n. 19415 del 27/10/2022 (Fazio)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata dal ricorrente che afferma lobbligo del giudice di merito di dichiarare d'ufficio la prescrizione quando questa è intervenuta prima della decisione, anche in presenza di concordato; il ricorrente l'ha utilizzata per sostenere laomessa declaratoria di cause di non punibilità.
Massime di principio
- La morte dellimputato estingue il reato ai sensi dellart. 150 c.p. e, se provata durante il processo, comporta l'annullamento della sentenza senza rinvio.
- Il giudice di merito ha lobbligo di valutare e, se del caso, dichiarare cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., anche d'ufficio; la giurisprudenza di legittimità (es. Fazio) rafforza questo obbligo per la prescrizione maturata prima della decisione.
- Il concordato di pena o la conformità al concordato non costituiscono rinuncia automatica da parte dellimputato alle cause di non punibilità quali la prescrizione; tali cause devono comunque essere esaminate dal giudice.
- Quando la morte dellimputato sopravviene durante il giudizio di impugnazione o in cassazione, la parte difensiva deve produrre certificazione anagrafica (certificato di morte) per attivare la declaratoria di estinzione; anche il Pubblico Ministero può chiedere l'annullamento.
- È importante distinguere lestinzione del reato (che estingue il titolo penale) dallestinzione della pena: la morte estingue il reato e, quindi, impedisce la prosecuzione del procedimento e lapplicazione di eventuali sanzioni.
- Se solo alcuni imputati vedono riconosciuta la prescrizione o altra causa estintiva, il giudice deve valutare singolarmente le posizioni; la morte di un imputato estingue la sua posizione personale senza influire automaticamente sulle posizioni degli altri concorrenti.
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