Cassazione Penale, Sentenza n. 29013/2026 del 30/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello che ha respinto la domanda di rescissione del giudicato avverso una precedente sentenza di condanna del Tribunale. Deduce che non avrebbe avuto effettiva conoscenza del processo celebrato in sua assenza, lamentando irregolarità nelle notifiche del decreto di citazione a giudizio: notifica eseguita presso il difensore di fiducia e non presso il domicilio dichiarato, senza adeguate verifiche, e presso un difensore che aveva rinunciato al mandato e con cui non aveva più rapporti. Sostiene che, dopo la riforma Cartabia, il giudice avrebbe dovuto verificare in concreto sia l'effettiva conoscenza del procedimento sia la volontarietà dell'assenza, e che la Corte territoriale non avrebbe motivato adeguatamente su tali profili. Con il secondo motivo contesta specificamente la violazione dell'art. 420-bis c.p.p., negando che dalla asserita negligenza informativa dell'imputata possa desumersi la conoscenza effettiva del processo o la volontà di non parteciparvi.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Rileva anzitutto che, per ragioni temporali, si applica la disciplina previgente alla riforma Cartabia in tema di rescissione del giudicato, poiché la dichiarazione di assenza era intervenuta prima dell'entrata in vigore della riforma. Nel merito osserva che la Corte d'appello ha correttamente valorizzato la sequenza degli atti: nomina di difensore fiduciario, notifiche al domicilio dichiarato e al difensore, rinuncia al mandato, nomina del difensore d'ufficio e, soprattutto, comunicazione del difensore rinunciante che aveva avvisato l'assistita della rinuncia e della prossima udienza. Da ciò i giudici di merito hanno tratto, con ragionamento non illogico, la conclusione che l'imputata fosse comunque a conoscenza del processo e che la mancata partecipazione dipendesse da colpevole disinteresse nel mantenere contatti con il difensore. La Corte aggiunge che eventuali irregolarità di notifica non assumono rilievo autonomo se non in quanto abbiano determinato l'incolpevole mancata conoscenza del processo, evenienza esclusa nel caso concreto. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 157 c.p.p.
Richiamato insieme agli artt. 161 e 170 c.p.p. in tema di notificazioni all'imputato e al difensore.
art. 161 c.p.p.
Richiamato per la notifica presso il difensore domiciliatario ai sensi del comma 4.
art. 170 c.p.p.
Richiamato nel combinato disposto sulle notificazioni.
art. 415-bis c.p.p.
Richiamato con riferimento all'avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato al domicilio dichiarato.
art. 420-bis c.p.p.
Richiamato dalla difesa per contestare la ritenuta conoscenza del procedimento in capo all'imputata.
art. 629-bis c.p.p.
Norma previgente sulla rescissione del giudicato, applicabile ratione temporis per effetto della disciplina transitoria.
art. 670 c.p.p.
Richiamato per affermare che le nullità della notifica non possono essere autonomamente valorizzate in sede di rescissione del giudicato, se non nei limiti in cui abbiano inciso sulla mancata conoscenza incolpevole del processo.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 89, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022
Disposizione transitoria che impone l'applicazione della disciplina previgente alla riforma Cartabia per i fatti/processi anteriori.
d.lgs. n. 150 del 2022
Richiamato come riforma Cartabia, da cui deriva la disciplina transitoria applicata.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità e giustificare la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In tema di rescissione del giudicato, quando si applica la disciplina previgente, grava sul condannato in assenza l'onere di dimostrare che la mancata comparizione sia dipesa da incolpevole mancata conoscenza del processo.
- L'eventuale irregolarità della notifica non è decisiva in sé: assume rilievo solo se abbia concretamente determinato l'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo.
- La nomina di un difensore fiduciario, specie in fase già avanzata del procedimento, costituisce un indice rilevante della conoscenza del processo; la successiva rinuncia del difensore non esclude di per sé tale conoscenza se risulti che l'imputato sia stato informato della rinuncia o dell'imminente udienza.
- La mancata tenuta di contatti con il difensore nominato può integrare colpa del destinatario della notifica e fondare il giudizio di imputabilità della mancata conoscenza del procedimento.
- In sede di legittimità, la valutazione di merito sulla conoscenza del processo e sulla non incolpevolezza dell'assenza è sindacabile solo nei limiti dell'illogicità o contraddittorietà manifesta della motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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