Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 274/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione a un consorzio stabile della gara PNRR per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi a una piattaforma integrata per il trattamento dei rifiuti urbani nel Comune di Corleone, con i connessi verbali e atti di gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, secondo classificato, ha impugnato l’aggiudicazione deducendo: 1) violazione dell’art. 47, commi 3, 3-bis e 4, d.l. n. 77/2021, dell’art. 101 d.lgs. n. 36/2023 e del punto 8.4 del disciplinare, nonché difetto di istruttoria e travisamento, per avere la stazione appaltante consentito, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione delle dichiarazioni relative alla parità di genere e all’assolvimento degli obblighi sul lavoro dei disabili omesse da alcune consorziate dell’aggiudicatario; 2) violazione degli artt. 68 e 100 d.lgs. n. 36/2023, per asserita indeterminatezza dell’offerta e mancata corrispondenza tra le quote percentuali delle prestazioni di progettazione e i requisiti posseduti dai singoli componenti del raggruppamento di progettisti, in particolare dalla mandante priva di qualificazione nella categoria IB.06; 3) carenza dei requisiti di qualificazione in capo alla consorziata designata per la progettazione, mancata prova dei rapporti di consulenza su base annua dei professionisti indicati e illogicità del punteggio attribuito all’offerta tecnica per l’adeguatezza della struttura progettuale; 4) violazione dell’art. 39 dell’allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023, perché il giovane professionista indicato dall’aggiudicatario non avrebbe avuto un ruolo effettivo e specifico nella progettazione. Invitalia ha inoltre eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Sicilia e le amministrazioni statali hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale di Invitalia, ritenendo decisivo, per le controversie sulle gare, il luogo di esecuzione del contratto e rilevando che l’intervento era integralmente localizzato nel Comune di Corleone. Ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze, disponendone l’estromissione, poiché l’amministrazione centrale titolare dell’intervento PNRR era il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Nel merito, ha respinto tutti i motivi. Quanto agli obblighi PNRR in materia di parità di genere e inserimento lavorativo dei disabili, ha distinto gli obblighi documentali da produrre in gara dagli impegni relativi a relazioni da presentare dopo la stipula, rilevando che l’omissione di questi ultimi era sanabile mediante soccorso istruttorio e che il relativo inadempimento era sanzionato con penali. Ha ritenuto legittimo il soccorso istruttorio anche rispetto alla documentazione sul rapporto periodico del personale, purché preesistente al termine per la presentazione delle offerte. Quanto all’offerta del raggruppamento di progettisti, ha affermato che l’art. 68 d.lgs. n. 36/2023 non impone, negli appalti di servizi, una necessaria corrispondenza tra qualificazione individuale e quota di prestazione, quando la lex specialis rimetta i requisiti al gruppo di lavoro nel suo complesso e non imponga quote minime o una più analitica indicazione delle singole attività. Ha ritenuto operativo il cumulo alla rinfusa proprio dei consorzi stabili, sicché la mancanza di singoli requisiti in capo alla consorziata designata non determinava l’illegittimità dell’ammissione, ferma la verifica dei requisiti in capo al consorzio o al complesso dei consorziati. Ha inoltre rilevato che il progettista indicato è un professionista esterno e non un concorrente o operatore economico, e che i rapporti di consulenza su base annua erano stati verificati dall’amministrazione. La censura sul punteggio tecnico è stata respinta perché il criterio riguardava la qualità e consistenza del capitale umano e la valutazione della commissione rientrava nella discrezionalità tecnica, non risultando manifestamente illogica o irragionevole. Infine, ha ritenuto sufficiente, ai fini della presenza del giovane professionista, la sua espressa indicazione tra i soggetti incaricati della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza, confermata dalla relazione del RUP, anche se non inserito nell’organigramma valutato per il criterio relativo all’esperienza del capitale umano. Il rigetto dell’annullamento ha comportato il rigetto delle domande di subentro e di risarcimento. Il ricorrente è stato condannato a rifondere euro 2.000 oltre accessori a ciascuno di Invitalia, Comune di Corleone e consorzio controinteressato; spese compensate con le amministrazioni statali.

Norme richiamate

  • artt. 60 e 120 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata nell’ambito del rito speciale relativo alle procedure di affidamento.

  • art. 14, comma 3, c.p.a.

    Prevede la competenza funzionale inderogabile del TAR per le controversie soggette al rito di cui all’art. 119 c.p.a., con rilievo anche nella ripartizione interna tra sede e sezione staccata.

  • art. 119 c.p.a.

    Rileva per il rito applicabile alle controversie concernenti procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022

    Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR.

    L’amministrazione centrale titolare dell’intervento PNRR deve essere evocata quale parte necessaria; nel caso concreto il Ministero dell’economia e delle finanze, non titolare dell’intervento, è stato estromesso.

  • art. 47, commi 2, 3, 3-bis, 4, 6 e 8, d.l. n. 77/2021, convertito dalla l. n. 108/2021

    Distingue il rapporto periodico sulla situazione del personale, da produrre in gara in determinati casi, dalle relazioni di genere e sull’assolvimento degli obblighi relativi ai disabili, da rendere dopo la stipula; l’omissione di documentazione preesistente e non integrante l’offerta tecnico-economica può essere sanata con soccorso istruttorio, mentre gli obblighi successivi sono assistiti da penali.

  • art. 101 d.lgs. n. 36/2023

    Consente il soccorso istruttorio nei limiti ritenuti applicabili alla regolarizzazione di documentazione e dichiarazioni non incidenti sulla sostanza dell’offerta.

  • art. 97 d.lgs. n. 36/2023

    La censura relativa alla sua applicazione è stata respinta, ritenendo legittima la disciplina concernente l’estromissione o sostituzione di consorziate inadempienti.

  • art. 68, commi 2, 4, lettera b), 9 e 11, d.lgs. n. 36/2023

    I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se [...] abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2.

    Negli appalti di servizi non opera automaticamente una necessaria corrispondenza tra qualificazione di ciascun componente e quota di prestazione; rilevano le prescrizioni della lex specialis, mentre l’esecutore deve possedere i requisiti prescritti per la prestazione assunta.

  • art. 100 d.lgs. n. 36/2023

    Rileva per i requisiti di qualificazione e capacità richiesti per l’esecuzione delle prestazioni.

  • art. 39, allegato II.12, d.lgs. n. 36/2023

    I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione [...] quale progettista.

    La presenza del giovane professionista è soddisfatta quando egli è effettivamente inserito nel gruppo incaricato della progettazione, anche come assistente alla progettazione, purché il suo ruolo non sia meramente apparente o limitato ad attività estranee alla progettazione.

  • art. 4 d.m. 263/2012

    Richiamato con riguardo ai requisiti dei soggetti incaricati dei servizi di progettazione; la relativa censura è stata respinta.

  • art. 76 Cost.

    Richiamato quale parametro di conformità dell’interpretazione dell’art. 68 d.lgs. n. 36/2023 ai principi dell’ordinamento e alla disciplina unionale.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a procedure di gara, la competenza territoriale si determina in base al luogo di produzione degli effetti diretti dell’aggiudicazione e di esecuzione del contratto, indipendentemente dalla sede della stazione appaltante, dal luogo delle operazioni di gara o dalla sede degli operatori economici; nei contratti integralmente eseguiti in un determinato territorio è competente il TAR corrispondente a quel territorio.
  • Nel contesto dei contratti finanziati dal PNRR, l’amministrazione centrale titolare dell’intervento è parte necessaria del giudizio, con posizione assimilata a quella del controinteressato; l’amministrazione statale non titolare dell’intervento difetta invece di legittimazione passiva.
  • La regolarizzazione mediante soccorso istruttorio è ammissibile per documenti o dichiarazioni preesistenti al termine di presentazione delle offerte che non attengano alla componente tecnico-economica dell’offerta e non ne modifichino il contenuto; ciò può riguardare anche obblighi documentali la cui omissione non comporti l’esclusione automatica per legge o sia collegata a obblighi successivi alla stipula sanzionati con penali.
  • Negli appalti di servizi affidati a raggruppamenti, non vige in via generale una necessaria corrispondenza tra la qualificazione posseduta da ciascun componente e la quota percentuale di prestazione, quando la lex specialis richieda i requisiti al gruppo nel suo complesso e non stabilisca quote minime o una più analitica ripartizione; resta necessario che il soggetto concretamente esecutore possieda i requisiti prescritti per la prestazione assunta.
  • Il cumulo alla rinfusa proprio dei consorzi stabili consente che i requisiti di partecipazione siano posseduti dal consorzio o dal complesso delle consorziate, senza che la consorziata designata debba possedere individualmente tutti i requisiti, salvo diverse prescrizioni della lex specialis e fermo il possesso dei requisiti richiesti dal soggetto che esegue la specifica prestazione.
  • L’obbligo di inserire un giovane professionista nel raggruppamento è rispettato quando il professionista sia effettivamente coinvolto nell’attività di progettazione, anche come assistente alla progettazione; non è necessario che sia inserito in ogni organigramma o criterio volto a valorizzare l’esperienza del capitale umano, purché dagli atti di gara e dalle verifiche amministrative emerga un ruolo progettuale reale.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieSoccorso istruttorioRaggruppamenti temporanei e consorziRequisiti di capacità economica e tecnica
IstitutiSoccorso istruttorioDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.