Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01375/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e diretto a sollecitare una rivalutazione del merito della decisione di sorveglianza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo contro il diniego del Magistrato di sorveglianza alla concessione della liberazione anticipata per il semestre 19 aprile 2023 - 18 ottobre 2023. Il diniego era fondato su una duplice evasione contestata al condannato durante la sottoposizione agli arresti domiciliari, in particolare per gli allontanamenti del 27 giugno 2023 e del 25 luglio 2023. Nel ricorso per cassazione è stata dedotta l'omessa e/o illogica valutazione della certificazione del Ser.D., allegata al reclamo, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto escludere la trasgressione del 27 giugno 2023. La Corte ha però rilevato che tale documentazione era già stata esaminata e che, comunque, era insufficiente perché non indicava gli orari di accesso e uscita dal servizio, dunque non smentiva l'abusivo allontanamento dal domicilio risultante dall'informativa di polizia giudiziaria.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È richiamato come titolo di reato oggetto della duplice denuncia per evasione, in relazione all'allontanamento indebito dal domicilio durante gli arresti domiciliari.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicato per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    È richiamato solo per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In materia di liberazione anticipata, il diniego può essere legittimamente fondato su condotte trasgressive del condannato incompatibili con il percorso trattamentale, come l'evasione durante la detenzione domiciliare.
  • Una certificazione sanitaria o di accesso a un servizio, per essere idonea a scardinare l'accertamento dell'allontanamento abusivo, deve contenere elementi specifici e verificabili, in particolare gli orari di ingresso e di uscita, quando la contestazione riguarda il rispetto di finestre orarie di autorizzazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre una diversa lettura del materiale già valutato dal giudice di merito, senza evidenziare un vizio effettivo di legittimità.
  • Ai fini della declaratoria di inammissibilità, la manifesta infondatezza del motivo comporta la condanna alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataEvasioneImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.