Sentenza n. 915/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento Della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.50745 Comunicazione: CP700-4485757-P notificata alla ricorrente in data 14 dicembre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 1997/1998 e 1998/1999 nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare sul latte per periodi di produzione pregressi, con conseguente aggiornamento del Registro nazionale dei debiti
Esito
Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA notificata il 14 dicembre 2022, contestando il ricalcolo del prelievo supplementare relativo ai periodi indicati nell'atto e gli atti connessi, presupposti o conseguenti, incluso l'eventuale aggiornamento del Registro nazionale dei debiti presso AGEA. Il ricorso era diretto all'annullamento del provvedimento, ma il giudizio non è stato definito nel merito dei vizi dedotti, poiché è intervenuta una sopravvenienza normativa incidente sull'efficacia dell'atto impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse. Ha rilevato che l'art. 10-bis del d.l. n. 69/2023 ha privato ex lege di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, sostituendole con le comunicazioni adottate secondo la nuova disciplina. Poiché il provvedimento impugnato aveva perso efficacia, è venuto meno l'interesse della ricorrente alla decisione di annullamento. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure originarie. Le spese sono state compensate in ragione dell'evoluzione della normativa applicabile; della possibile improcedibilità era stato dato avviso in udienza.
Norme richiamate
art. 10-bis d.l. n. 69/2023
tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
La norma determina ex lege la perdita di efficacia delle comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, sostituendole con nuove comunicazioni adottate secondo la disciplina sopravvenuta; ciò fa venir meno l'interesse alla decisione di annullamento dell'atto divenuto inefficace.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando una norma sopravvenuta priva ex lege di efficacia l'atto amministrativo impugnato e ne prevede la sostituzione con un nuovo atto, viene meno l'interesse attuale alla decisione di annullamento e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse può essere adottata senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro l'atto, quando la sopravvenienza normativa abbia eliminato l'efficacia lesiva del provvedimento impugnato.
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