Cassazione Penale, Sentenza n. 09940/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per minacce in concorso (artt. 56 e 393 c.p., riqualificate come art. 629 c.p.) contestando: 1) remissione tacita della querela per irreperibilità della persona offesa; 2) inutilizzabilità del verbale di querela del 25/06/2019 e delle individuazioni fotografiche del 28/06/2019 ai sensi dell'art. 512 c.p.p.; 3) vizio di motivazione e travisamento probatorio ex art. 192 c.p.p. (contraddizioni tra dichiarazioni dei testi); 4) scriminante per esercizio del diritto/legittima difesa (art. 52 c.p.); 5) mancata applicazione della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); 6) mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); 7) eccessività della pena ex art. 133 c.p.; 8) sproporzione nella conversione della pena detentiva in pecuniaria e difetto di motivazione rispetto ai criteri dell'art. 53 L. n. 689/1981.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivi principali della decisione: i ricorsi si limitano a riproporre in modo generico e meccanico le doglianze già esaminate in appello senza un'analitica critica della motivazione della sentenza impugnata; sulla remissione tacita la Corte ha richiamato che essa richiede che il querelante sia stato previamente avvertito e che la mancata comparizione sia inequivocabile, elemento non riscontrato nel caso (mancata notifica della citazione e irreperibilità non univoca); sull'art. 512 c.p.p. la Corte ha ritenuto legittima la lettura in dibattimento della querela e delle individuazioni fotografiche se ricorre l'irripetibilità e se gli atti erano assunti durante le indagini; sui profili probatori la Corte ha affermato che in sede di legittimità non è consentito riesaminare il merito delle valutazioni testimoniali salvo vizio di manifesta illogicità, e ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito che hanno valutato credibili le dichiarazioni della persona offesa, corroborate da riconoscimenti fotografici e foto contestuali; le scriminanti (esercizio del diritto, legittima difesa putativa) sono state escluse perché al momento dei fatti non sussisteva una situazione concreta che giustificasse la reazione violenta; la particolare tenuità è stata esclusa per la reiterazione e la gravità delle minacce nel contesto di un immobile sottoposto a confisca; il diniego delle attenuanti generiche per Carmine e Lucia è giustificato dai loro precedenti; la determinazione della pena è ritenuta coerente con i criteri dell'art. 133 c.p.; la conversione della pena in pecuniaria è stata parametrata secondo l'art. 53 L. n. 689/1981 e ritenuta adeguata. Sono state imposte le spese e condannati i ricorrenti al pagamento di una somma indicata in dispositivo.
Norme richiamate
Codice penale, art. 56
Richiamato come norma sulla concorso di persone nel reato; i fatti sono stati valutati come realizzati in concorso tra gli imputati
Codice penale, art. 393
Contestata la condotta minatoria, poi riqualificata come delitto di cui all'art. 629 c.p.
Codice penale, art. 629
Reato nella cui ottica sono state ricondotte le condotte minacciose contestate
Codice di procedura penale, art. 152 (remissione della querela)
La Corte ha chiarito che la remissione tacita richiede che il querelante sia stato avvertito e che la sua assenza sia inequivoca; l'irreperibilità senza prova della conoscenza delle conseguenze non basta
Codice di procedura penale, art. 512
Consente la lettura in dibattimento di atti "assunti" (es. querela, individuazioni fotografiche) divenuti irripetibili; la Corte ha ritenuto utilizzabili tali atti ove sussista irripetibilità e siano stati formalmente assunti durante le indagini
Codice di procedura penale, art. 192
La censura sull'attendibilità dei testimoni attiene al merito: in Cassazione è sindacabile solo la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento
Codice penale, art. 52
Richiamata in tema di legittima difesa/esercizio di un diritto: la Corte ha ritenuto inapplicabile la scriminante perché non sussisteva una situazione concreta che giustificasse la reazione
Codice penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità: esclusa per la reiterazione e la gravità delle minacce e il contesto (immobile confiscato)
Codice penale, art. 62-bis
Circostanze attenuanti generiche: il diniego per due imputati è motivato con i precedenti penali e la gravità del reato
Codice penale, art. 133
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione dei giudici di merito in relazione alla gravità e alla pluralità delle condotte
Legge n. 689/1981, art. 53
Norma applicata per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, parametrando l'importo alle condizioni economiche degli imputati; la Corte ha ritenuto congrua la conversione effettuata
Codice penale, art. 135
Richiamato come criterio comparativo rispetto alla disciplina applicata (art. 53 L. 689/1981) nella conversione delle pene
Codice di procedura penale, art. 611, comma 1-bis
Norma procedurale che ha disciplinato la trattazione con procedura scritta dei ricorsi
Massime di principio
- La remissione tacita della querela richiede che il querelante sia stato consapevolmente avvertito delle conseguenze della mancata comparizione; la semplice irreperibilità non è di per sé equivalente a remissione tacita
- Gli atti d'indagine 'assunti' (querela, verbali di individuazione fotografica) possono essere letti e utilizzati in dibattimento ai sensi dell'art. 512 c.p.p. se è dimostrata l'irripetibilità e l'atto è stato correttamente assunt o dall'organo di polizia giudiziaria o dal pubblico ministero
- In Cassazione non è consentito un libero riesame del compendio probatorio: le doglianze sull'attendibilità dei testi sono valutabili solo se dal provvedimento emergono mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
- Le scriminanti come legittima difesa o esercizio di un diritto non sono applicabili se, al momento dell'azione, non esisteva una situazione concreta e attuale che giustificasse la reazione; l'apprezzamento è ex ante e non retrospettivo
- La particolare tenuità del fatto è esclusa quando ricorrono elementi oggettivi di gravità (reiterate minacce, contesto di confisca, natura delle minacce) che rendono la condotta non di minima offensività
- Nella determinazione della pena il giudice di merito ha discrezionalità se motiva concretamente sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato; tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo per vizi logico-giuridici manifesti
- La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria può essere parametrata alle condizioni economiche dell'imputato (art. 53 L. 689/1981) e la scelta del valore giornaliero rientra nel potere discrezionale del giudice se congruamente motivata
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