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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09940/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per minacce in concorso (artt. 56 e 393 c.p., riqualificate come art. 629 c.p.) contestando: 1) remissione tacita della querela per irreperibilità della persona offesa; 2) inutilizzabilità del verbale di querela del 25/06/2019 e delle individuazioni fotografiche del 28/06/2019 ai sensi dell'art. 512 c.p.p.; 3) vizio di motivazione e travisamento probatorio ex art. 192 c.p.p. (contraddizioni tra dichiarazioni dei testi); 4) scriminante per esercizio del diritto/legittima difesa (art. 52 c.p.); 5) mancata applicazione della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); 6) mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); 7) eccessività della pena ex art. 133 c.p.; 8) sproporzione nella conversione della pena detentiva in pecuniaria e difetto di motivazione rispetto ai criteri dell'art. 53 L. n. 689/1981.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivi principali della decisione: i ricorsi si limitano a riproporre in modo generico e meccanico le doglianze già esaminate in appello senza un'analitica critica della motivazione della sentenza impugnata; sulla remissione tacita la Corte ha richiamato che essa richiede che il querelante sia stato previamente avvertito e che la mancata comparizione sia inequivocabile, elemento non riscontrato nel caso (mancata notifica della citazione e irreperibilità non univoca); sull'art. 512 c.p.p. la Corte ha ritenuto legittima la lettura in dibattimento della querela e delle individuazioni fotografiche se ricorre l'irripetibilità e se gli atti erano assunti durante le indagini; sui profili probatori la Corte ha affermato che in sede di legittimità non è consentito riesaminare il merito delle valutazioni testimoniali salvo vizio di manifesta illogicità, e ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito che hanno valutato credibili le dichiarazioni della persona offesa, corroborate da riconoscimenti fotografici e foto contestuali; le scriminanti (esercizio del diritto, legittima difesa putativa) sono state escluse perché al momento dei fatti non sussisteva una situazione concreta che giustificasse la reazione violenta; la particolare tenuità è stata esclusa per la reiterazione e la gravità delle minacce nel contesto di un immobile sottoposto a confisca; il diniego delle attenuanti generiche per Carmine e Lucia è giustificato dai loro precedenti; la determinazione della pena è ritenuta coerente con i criteri dell'art. 133 c.p.; la conversione della pena in pecuniaria è stata parametrata secondo l'art. 53 L. n. 689/1981 e ritenuta adeguata. Sono state imposte le spese e condannati i ricorrenti al pagamento di una somma indicata in dispositivo.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 56

    Richiamato come norma sulla concorso di persone nel reato; i fatti sono stati valutati come realizzati in concorso tra gli imputati

  • Codice penale, art. 393

    Contestata la condotta minatoria, poi riqualificata come delitto di cui all'art. 629 c.p.

  • Codice penale, art. 629

    Reato nella cui ottica sono state ricondotte le condotte minacciose contestate

  • Codice di procedura penale, art. 152 (remissione della querela)

    La Corte ha chiarito che la remissione tacita richiede che il querelante sia stato avvertito e che la sua assenza sia inequivoca; l'irreperibilità senza prova della conoscenza delle conseguenze non basta

  • Codice di procedura penale, art. 512

    Consente la lettura in dibattimento di atti "assunti" (es. querela, individuazioni fotografiche) divenuti irripetibili; la Corte ha ritenuto utilizzabili tali atti ove sussista irripetibilità e siano stati formalmente assunti durante le indagini

  • Codice di procedura penale, art. 192

    La censura sull'attendibilità dei testimoni attiene al merito: in Cassazione è sindacabile solo la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento

  • Codice penale, art. 52

    Richiamata in tema di legittima difesa/esercizio di un diritto: la Corte ha ritenuto inapplicabile la scriminante perché non sussisteva una situazione concreta che giustificasse la reazione

  • Codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità: esclusa per la reiterazione e la gravità delle minacce e il contesto (immobile confiscato)

  • Codice penale, art. 62-bis

    Circostanze attenuanti generiche: il diniego per due imputati è motivato con i precedenti penali e la gravità del reato

  • Codice penale, art. 133

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione dei giudici di merito in relazione alla gravità e alla pluralità delle condotte

  • Legge n. 689/1981, art. 53

    Norma applicata per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, parametrando l'importo alle condizioni economiche degli imputati; la Corte ha ritenuto congrua la conversione effettuata

  • Codice penale, art. 135

    Richiamato come criterio comparativo rispetto alla disciplina applicata (art. 53 L. 689/1981) nella conversione delle pene

  • Codice di procedura penale, art. 611, comma 1-bis

    Norma procedurale che ha disciplinato la trattazione con procedura scritta dei ricorsi

Massime di principio

  • La remissione tacita della querela richiede che il querelante sia stato consapevolmente avvertito delle conseguenze della mancata comparizione; la semplice irreperibilità non è di per sé equivalente a remissione tacita
  • Gli atti d'indagine 'assunti' (querela, verbali di individuazione fotografica) possono essere letti e utilizzati in dibattimento ai sensi dell'art. 512 c.p.p. se è dimostrata l'irripetibilità e l'atto è stato correttamente assunt o dall'organo di polizia giudiziaria o dal pubblico ministero
  • In Cassazione non è consentito un libero riesame del compendio probatorio: le doglianze sull'attendibilità dei testi sono valutabili solo se dal provvedimento emergono mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
  • Le scriminanti come legittima difesa o esercizio di un diritto non sono applicabili se, al momento dell'azione, non esisteva una situazione concreta e attuale che giustificasse la reazione; l'apprezzamento è ex ante e non retrospettivo
  • La particolare tenuità del fatto è esclusa quando ricorrono elementi oggettivi di gravità (reiterate minacce, contesto di confisca, natura delle minacce) che rendono la condotta non di minima offensività
  • Nella determinazione della pena il giudice di merito ha discrezionalità se motiva concretamente sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato; tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo per vizi logico-giuridici manifesti
  • La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria può essere parametrata alle condizioni economiche dell'imputato (art. 53 L. 689/1981) e la scelta del valore giornaliero rientra nel potere discrezionale del giudice se congruamente motivata

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