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Sentenza

Sentenza del 17/04/2015 n. 369 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

ICI - Immobile pubblico - Esenzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2009-2011, sostenendo che l'immobile, accatastato in categoria D8 e adibito a scalo aeroportuale, fosse esente perché di proprietà di un ente pubblico e destinato a finalità istituzionali. L'immobile, tuttavia, era stato concesso in uso temporaneo e gratuito alla Protezione Civile della Regione Abruzzo e non era quindi utilizzato direttamente dal Consorzio proprietario.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Teramo aveva accolto il ricorso del Consorzio. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha riformato integralmente tale decisione, accogliendo l'appello del Comune e respingendo il ricorso originario. È stata riconosciuta la debenza dell'ICI, poiché mancava il requisito dell'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente pubblico proprietario per lo svolgimento dei propri fini istituzionali. Il Consorzio è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi, liquidate in 1.500 euro per il primo grado e 2.000 euro per il secondo grado, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Normativa ICI sull'esenzione degli immobili degli enti pubblici

    L'esenzione presuppone la coesistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo, nonché lo svolgimento dell'attività da parte dell'ente proprietario dell'immobile.

    L'esenzione non deriva dalla sola proprietà pubblica dell'immobile né dalla sua astratta destinazione istituzionale. È necessario che l'ente pubblico proprietario utilizzi direttamente il bene per attività istituzionali comprese tra quelle previste dalla disciplina ICI.

  • Cassazione civile, sentenze n. 22156/2006, n. 21382/2006 e n. 12341/2005

    Manca la necessaria connessione tra l'immobile e la sua destinazione all'attività che in esso deve essere svolta direttamente dall'ente proprietario dell'immobile.

    La concessione o cessione dell'immobile a un soggetto diverso dall'ente proprietario esclude, in linea generale, l'esenzione ICI, anche quando l'utilizzatore persegua finalità pubbliche o istituzionali.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione ICI sugli immobili pubblici devono coesistere proprietà pubblica, destinazione a fini istituzionali previsti dalla legge e utilizzo diretto da parte dell'ente proprietario.
  • La mera appartenenza del bene a un ente pubblico non è sufficiente a escludere l'imposta.
  • L'uso dell'immobile da parte di un altro ente o soggetto, anche se pubblico e anche se per finalità di interesse generale, normalmente interrompe il requisito dell'utilizzo diretto e fa venir meno l'esenzione.
  • In caso di concessione o comodato a terzi, occorre verificare specificamente se la normativa applicabile preveda una deroga espressa; in assenza di tale deroga, l'ICI resta dovuta.
  • La classificazione catastale può costituire un elemento di valutazione della destinazione e dell'utilizzo del bene, ma la decisione dipende soprattutto dalla concreta utilizzazione dell'immobile e dal rapporto tra proprietario, attività istituzionale e utilizzatore.

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