Sentenza n. 2248/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento della determinazione dirigenziale prot. n. CI/257014/2025 emessa da Roma Capitale l’11/11/25 ed avente ad oggetto la demolizione delle opere ivi indicate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di Roma Capitale dell'11 novembre 2025, recante ingiunzione di demolizione di una tettoia di circa 130 mq oggetto di una domanda di condono respinta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordine di demolizione deducendo, in sintesi: a) violazione degli artt. 97 Cost. e 3 e 7 l. n. 241/1990 ed eccesso di potere, per omessa considerazione delle osservazioni presentate nel procedimento e per insufficiente motivazione sulla consistenza e qualificazione del manufatto, avendo l'amministrazione richiamato il precedente diniego di condono; b) violazione degli artt. 97 Cost. e 2 l. n. 241/1990 ed eccesso di potere, sostenendo che sulla domanda di condono si sarebbe formato un titolo edilizio tacito per silenzio-assenso già il 10 dicembre 2007; c) violazione dell'art. 10 d.P.R. n. 380/2001 ed eccesso di potere, assumendo che l'amministrazione avrebbe dovuto considerare la natura pertinenziale della tettoia, l'assenza di nuova volumetria e la conseguente sproporzione della demolizione. La domanda di condono era stata respinta da Roma Capitale con determinazione del 29 gennaio 2024; il relativo ricorso era stato respinto dal TAR con sentenza n. 8324/2024, appellata e pendente davanti al Consiglio di Stato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento di euro 1.000, oltre accessori se dovuti, a titolo di spese. Ha ritenuto infondate le censure relative alla motivazione e alla mancata considerazione delle osservazioni, rilevando che l'ordine di demolizione era motivato per relationem mediante il richiamo al precedente diniego di condono e che le osservazioni riguardavano il procedimento di condono, sicché i relativi vizi avrebbero dovuto essere dedotti impugnando il diniego. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione della tettoia di 130 mq come intervento di ristrutturazione edilizia, anche in ragione della realizzazione in area sottoposta a vincolo paesaggistico, e ha escluso la natura pertinenziale in considerazione delle rilevanti dimensioni del manufatto. Quanto al silenzio-assenso, il Collegio ha richiamato le statuizioni della precedente sentenza del TAR, ritenendo che la questione riguardasse il diniego di condono e fosse già stata esaminata. In particolare, non risultavano integrati i presupposti per la formazione del titolo tacito: la domanda era stata ricondotta erroneamente alla tipologia n. 6 anziché alla tipologia n. 3 dell'Allegato 1 alla l. n. 326/2003; la documentazione non era completa; l'opera rientrava tra gli abusi maggiori realizzati in area vincolata; inoltre, dalle immagini in atti, la tettoia non risultava più visibile nel 2007. L'ordine di demolizione è stato quindi ritenuto atto consequenziale al diniego di condono e all'accertata abusività del manufatto.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
inciso non riportato testualmente
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti.
artt. 3 e 7 l. n. 241/1990
La loro violazione è stata dedotta in relazione alla motivazione dell'ordine di demolizione e alla mancata considerazione delle osservazioni; il TAR ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem e ha escluso che le osservazioni del procedimento di condono dovessero essere nuovamente valutate nell'ordine consequenziale di demolizione.
art. 2 l. n. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in relazione alla formazione del silenzio-assenso sul condono; la censura è stata ritenuta riferibile al diniego di condono e comunque infondata.
art. 33 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato nell'ordine di demolizione quale fondamento della repressione dell'abuso edilizio; il TAR ne ha ritenuto corretta l'applicazione alla tettoia qualificata come ristrutturazione edilizia.
art. 10 d.P.R. n. 380/2001
La realizzazione della tettoia, comportando una trasformazione edilizia rilevante, è stata ricondotta a un intervento subordinato a permesso di costruire; la natura pertinenziale e l'assenza di nuova volumetria non escludono la rilevanza del titolo edilizio richiesto.
art. 16 l.r. n. 15/2008
Richiamato insieme all'art. 33 d.P.R. n. 380/2001 quale base normativa dell'ordine repressivo.
art. 32, comma 37, l. n. 326/2003
Disciplina, secondo il precedente richiamato dal TAR, i presupposti per la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono; sono necessari, tra l'altro, il pagamento dovuto, la completezza e fedeltà della domanda, il decorso del termine previsto e l'assenza di un abuso maggiore non condonabile in area vincolata.
art. 6 l.r. n. 12/2004
Prevede il termine di trentasei mesi rilevante per la formazione del silenzio-assenso sul condono, decorrente, nei casi indicati, dalla scadenza del versamento della terza rata degli oneri concessori o dal parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo.
Allegato 1, tipologia n. 3, l. n. 326/2003
«Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio»
La tettoia di ampie dimensioni è stata ricondotta agli abusi maggiori di tipologia 3, anziché alla tipologia 6 indicata nella domanda; tale erronea qualificazione impedisce il perfezionamento del silenzio-assenso.
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001
La realizzazione della tettoia è stata qualificata come ristrutturazione edilizia, in quanto comportante l'inserimento di nuovi elementi e impianti e una modifica della sagoma o del prospetto.
Massime di principio
- Un ordine di demolizione può essere motivato per relationem mediante il richiamo al precedente diniego di condono quando quest'ultimo costituisce il presupposto dell'accertata abusività dell'opera e rende comprensibili le ragioni della repressione.
- Le osservazioni presentate nel procedimento di condono devono essere fatte valere impugnando il diniego di condono; non è necessario che siano nuovamente esaminate nell'ordine di demolizione meramente consequenziale al diniego, se il provvedimento repressivo ne richiama il contenuto presupposto.
- Una tettoia di rilevanti dimensioni, realizzata in area vincolata e idonea a modificare sagoma o prospetto mediante l'inserimento di nuovi elementi o impianti, può essere qualificata come intervento di ristrutturazione edilizia soggetto a permesso di costruire; la mera allegazione della natura pertinenziale o dell'assenza di nuova volumetria non esclude tale qualificazione.
- Il silenzio-assenso sulla domanda di condono richiede, tra gli altri presupposti, una domanda completa e fedele, il corretto inquadramento dell'abuso nella tipologia normativa pertinente, il pagamento degli importi dovuti e il decorso del termine previsto dalla legge; l'erronea qualificazione dell'opera e l'incompletezza documentale impediscono la formazione del titolo tacito.
- Le opere riconducibili agli abusi maggiori realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico non possono beneficiare del silenzio-assenso sul condono quando la relativa disciplina ne esclude ex lege la condonabilità.
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