Sentenza n. 232/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio serbato dal S.U.I. di Campobasso sull’istanza avanzata dall’interessato in data 18 aprile 2023 per la verifica della sussistenza di una quota per la conversione del suo titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 10, del D. Lgs. n. 286/1998; per quanto riguarda i motivi aggiunti del 14 marzo 2025: del provvedimento del S.U.I. di Campobasso adottato in data13 gennaio 2025, con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di conversione presentata dall’interessato in data 18 aprile 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno stagionale e successivo rigetto della domanda di conversione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno stagionale, aveva chiesto la verifica della disponibilità di una quota per la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998. Inizialmente ha impugnato il silenzio dell’amministrazione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Nel corso del giudizio, lo Sportello Unico per l’immigrazione ha adottato un provvedimento espresso di rigetto, impugnato con motivi aggiunti. Il rigetto era fondato sulla ritenuta incapacità reddituale del datore di lavoro originariamente indicato. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, commi 1 e 2-bis, l. n. 241/1990, degli artt. 24, comma 10, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, nonché eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, motivazione erronea e carente, illogicità, irrazionalità, abnormità e violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, ragionevolezza, proporzionalità, efficienza, buona fede, lealtà e collaborazione. In particolare, ha lamentato che, durante l’abnorme durata del procedimento, aveva reperito un nuovo e stabile lavoro a tempo indeterminato, presso un diverso datore di lavoro, con condizioni economiche più favorevoli. L’amministrazione avrebbe quindi dovuto valutare tale circostanza sopravvenuta, anziché rigettare automaticamente l’istanza sulla base della situazione reddituale del datore originario.
La decisione
Il ricorso introduttivo contro il silenzio è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’amministrazione aveva adottato il provvedimento espresso conclusivo. I motivi aggiunti sono stati accolti. Il TAR ha ritenuto illegittimo il rigetto perché l’amministrazione aveva deciso sulla base di una valutazione meramente formale e riferita al datore di lavoro originario, senza considerare né l’abnorme ritardo procedimentale, non imputabile al ricorrente, né il nuovo rapporto di lavoro stabile documentato e portato a conoscenza dell’amministrazione. L’inerzia amministrativa aveva contribuito a rendere non attuale la prima offerta di lavoro; pertanto, non era legittimo applicare meccanicamente al ricorrente le conseguenze negative di una situazione determinata in larga parte dal ritardo dell’amministrazione. Il TAR ha ritenuto configurabili difetto di istruttoria, carenza di motivazione, palese irragionevolezza e violazione dei principi di buona fede, leale collaborazione e proporzionalità. In sede di riesame l’amministrazione dovrà valutare la nuova situazione lavorativa e individuare lo strumento più idoneo alla regolarizzazione del soggiorno, anche considerando il permesso per attesa occupazione o altro titolo coerente con il valido contratto di lavoro. Il provvedimento di rigetto è stato annullato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
La disposizione consente al lavoratore stagionale cui sia stato offerto un contratto di lavoro di chiedere la conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato; il giudice rileva che non disciplina espressamente la sostituzione dell’offerta o del datore di lavoro durante il procedimento.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
È richiamato quale base normativa dell’obbligo dell’amministrazione di valutare la situazione concreta e le circostanze sopravvenute rilevanti ai fini del titolo di soggiorno.
art. 1, comma 1, l. n. 241/1990
È richiamato in relazione ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
I rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede
La disposizione positivizza il dovere generale dell’amministrazione di agire secondo buona fede e leale collaborazione, evitando di aggravare la posizione del privato e valutando le circostanze sopravvenute, soprattutto quando siano conseguenza del ritardo procedimentale.
art. 31 c.p.a.
È richiamato quale fondamento dell’azione contro il silenzio; la domanda è stata dichiarata improcedibile dopo l’adozione del provvedimento espresso.
art. 117 c.p.a.
È richiamato quale disciplina processuale dell’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 97, comma 2, Cost.
È indicato quale fondamento costituzionale dei principi di imparzialità e buon andamento, dai quali deriva anche il dovere di collaborazione e buona fede dell’amministrazione.
Massime di principio
- Quando la definizione di un procedimento di conversione del permesso di soggiorno subisce un ritardo abnorme non imputabile al richiedente, l’amministrazione non può applicare automaticamente le conseguenze negative derivanti dall’originaria situazione lavorativa senza considerare gli effetti del proprio ritardo.
- Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno stagionale, la circostanza che il richiedente abbia reperito, durante il procedimento, un nuovo e stabile rapporto di lavoro deve essere valutata dall’amministrazione quando sia stata tempestivamente documentata e sia rilevante ai fini della regolarizzazione del soggiorno.
- Anche in assenza di una disciplina legislativa espressa sulla sostituzione del datore di lavoro indicato nell’istanza di conversione, tale sostituzione non è a priori preclusa quando la durata abnorme del procedimento abbia reso non attuale l’offerta originaria e la nuova occupazione offra maggiori garanzie di stabilità e integrazione lavorativa.
- Il dovere di buona fede e leale collaborazione impone all’amministrazione di non aggravare la posizione dello straniero per effetto di circostanze sopravvenute determinate, almeno in parte, dalla stessa inerzia amministrativa.
- Il rigetto di un’istanza di conversione del permesso di soggiorno è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando si fondi esclusivamente sui requisiti del datore di lavoro originario, senza esaminare una nuova situazione lavorativa stabile conosciuta dall’amministrazione.
- In sede di riesame, l’amministrazione deve individuare il titolo di soggiorno più idoneo alla regolarizzazione della posizione dello straniero, anche diverso da quello richiesto, ove risultino sussistenti i relativi presupposti soggettivi e oggettivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1232/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1224/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1225/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1228/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1229/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1230/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →