Sentenza n. 2812/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno rilasciato nell'ambito della procedura di emersione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro la revoca del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della disciplina sull'emersione. La revoca era stata adottata per l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 103 del decreto-legge n. 104/2020, in particolare perché la documentazione prodotta per dimostrare la presenza in Italia prima dell'8 marzo 2020 era risultata falsa, trattandosi di un verbale di pronto soccorso. L'appellante ha dedotto l'erroneità della motivazione della sentenza, sostenendo di essere estraneo alla falsificazione, che sarebbe stata realizzata dal CAF incaricato di istruire la pratica, e richiamando una denuncia e un successivo provvedimento di archiviazione. Ha inoltre sostenuto di avere comunque dimostrato la propria presenza sul territorio italiano nel periodo rilevante e ha prodotto documentazione relativa alla disponibilità di un'assunzione, prospettando anche il rilascio di un permesso per attesa occupazione. Il Collegio ha rilevato preliminarmente la possibile genericità della procura alle liti, priva dell'indicazione dell'oggetto del mandato, della sentenza impugnata e dell'autorità giudiziaria, ma ha ritenuto di poter prescindere da tale questione per l'infondatezza dell'appello nel merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. La legittimità della revoca deve essere valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'adozione dell'atto, secondo il principio tempus regit actum. Al momento della revoca non risultava provata la presenza del cittadino straniero in Italia anteriormente all'8 marzo 2020, poiché i documenti prodotti a tale scopo, tra cui il verbale di pronto soccorso, erano risultati falsi e costituivano l'unica prova disponibile. La questione dell'imputabilità della falsificazione al ricorrente non era quindi decisiva: anche escludendo la sua responsabilità personale, mancava la prova del presupposto sostanziale richiesto dalla disciplina. Le sopravvenienze prodotte in appello, costituite dal decreto di archiviazione, da ulteriore documentazione sulla presenza in Italia e dalla disponibilità all'assunzione, non potevano determinare l'illegittimità originaria della revoca, perché il giudizio di legittimità dell'atto deve riferirsi al momento della sua adozione. Tali elementi, tuttavia, legittimano l'interessato a sollecitare l'amministrazione a una nuova valutazione della possibilità di ottenere un valido titolo di soggiorno, eventualmente per attesa occupazione, ove ne ricorrano i presupposti. Il giudice ha sottolineato che la disciplina dell'emersione tutela non solo gli interessi individuali dei lavoratori, ma anche interessi superindividuali connessi al sistema imprenditoriale, sicché non devono essere vanificati gli effetti della procedura quando risultino comunque presenti i presupposti per il rilascio di un diverso valido titolo di soggiorno. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 103 d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020
La disciplina dell'emersione richiede, tra gli altri presupposti, la dimostrazione della presenza dello straniero in Italia anteriormente all'8 marzo 2020 e tutela tanto gli interessi dei lavoratori quanto interessi superindividuali del sistema imprenditoriale.
art. 103 d.l. n. 104/2020, convertito dalla l. n. 126/2020
La revoca è stata motivata dall'assenza dei requisiti previsti dalla disciplina richiamata, in particolare dalla falsità della documentazione utilizzata per provare la presenza in Italia prima dell'8 marzo 2020.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio; nel caso concreto era stato utilizzato per segnalare la possibile genericità della procura alle liti.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la regolazione delle spese di giudizio.
art. 92 c.p.c.
Richiamato, unitamente all'art. 26 c.p.a. e alla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, per giustificare la compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.
Massime di principio
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, secondo il principio tempus regit actum; le sopravvenienze non possono rendere illegittimo ex tunc un atto originariamente legittimo.
- Quando un titolo di soggiorno rilasciato nell'ambito di una procedura di emersione viene revocato perché non è provata la presenza dello straniero in Italia nel periodo normativamente rilevante, l'assenza di prova del requisito può giustificare la revoca anche se non sia dimostrata l'imputabilità personale dello straniero alla falsificazione dei documenti prodotti.
- Le sopravvenienze documentali o personali emerse dopo l'adozione della revoca, pur non potendo essere valutate per annullare l'atto sulla base di una sopravvenuta illegittimità, possono fondare il diritto dell'interessato a sollecitare l'amministrazione a riesaminare la possibilità di rilasciare un diverso valido titolo di soggiorno, ove ne ricorrano i presupposti.
- La disciplina dell'emersione persegue anche interessi superindividuali connessi alla regolarizzazione del lavoro e alla tutela del sistema imprenditoriale; l'amministrazione deve pertanto evitare di vanificarne gli effetti quando, pur venuto meno il titolo originario, risultino eventualmente integrati i presupposti per un altro titolo di soggiorno.
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