Regolamento (UE) 2020/1485
Regolamento (UE) 2020/1485 del Consiglio del 12 ottobre 2020 che modifica il regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento corregge il regolamento (UE) 2019/2236 sulle possibilità di pesca per il 2020 nel Mediterraneo e nel Mar Nero. La modifica nasce da un errore tecnico individuato dalla Spagna nel calcolo della ripartizione dei giorni di pesca tra pesca costiera e pesca in profondità per alcune bordate di durata superiore a un giorno. L’intervento adegua l’allegato I per i gruppi di sforzo di pesca interessati nel Mediterraneo occidentale, mantenendo invariato il totale dei giorni di pesca spagnoli e assicurando coerenza tra comunicazioni nazionali e disciplina unionale.
Modifica del regime 2020 delle possibilità di pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero, con correzione tecnica per il calcolo dello sforzo di pesca della Spagna nel Mediterraneo occidentale.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri interessati dalle possibilità di pesca fissate dal regolamento (UE) 2019/2236 per il 2020 nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, con effetto specifico sulla Spagna e, indirettamente, sui gruppi di stock e sui segmenti di flotta operanti nel Mare di Alborán, Isole Baleari, nord della Spagna e Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7). La modifica riguarda lo sforzo di pesca massimo consentito espresso in giorni di pesca per determinati gruppi di stock demersali e non incide sul numero totale di giorni di pesca della Spagna né sugli altri Stati membri che attuano il piano. Si applica dal 1o gennaio 2020 ed entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica del regolamento sulle possibilità di pesca 2020 nel Mediterraneo e nel Mar Nero
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio, che fissa per il 2020 le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. La finalità è correggere un errore tecnico emerso nel calcolo del livello di riferimento dello sforzo di pesca della Spagna, in coerenza con il piano pluriennale per gli stock demersali del Mediterraneo occidentale istituito dal regolamento (UE) 2019/1022.
Contesto normativo e motivo dell’intervento
Il considerando richiama che, ai sensi del regolamento (UE) 2019/1022, le possibilità di pesca per gli stock demersali del Mediterraneo occidentale devono essere fissate in modo da raggiungere progressivamente la mortalità per pesca al livello del rendimento massimo sostenibile (MSY), ove possibile entro il 2020 e comunque entro il 1o gennaio 2025. Inoltre, tali possibilità devono essere espresse in termini di sforzo di pesca massimo consentito e definite secondo il regime di gestione dello sforzo di pesca previsto dal medesimo regolamento.
La Spagna ha individuato un errore nel calcolo tecnico utilizzato per suddividere i giorni di pesca tra pesca costiera e pesca in profondità nel caso di bordate di durata superiore a un giorno. La correzione si rende necessaria per evitare divergenze tra la comunicazione nazionale dello sforzo di pesca e i valori fissati dal diritto dell’Unione.
Ambito materiale della modifica
La modifica riguarda esclusivamente l’allegato I del regolamento (UE) 2019/2236, sezione a), relativa all’area:
- Mare di Alborán, Isole Baleari, nord della Spagna e Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7).
Sono interessati i seguenti gruppi di stock e gruppi di sforzo:
- triglia di fango, nasello, gambero rosa mediterraneo e scampo nelle GSA 1, 5, 6 e 7;
- gambero viola nelle GSA 1, 5, 6 e 7.
I valori sono articolati per lunghezza fuori tutto delle navi:
- inferiore a 12 metri;
- almeno 12 metri e inferiore a 18 metri;
- almeno 18 metri e inferiore a 24 metri;
- almeno 24 metri.
Effetti sulla Spagna e sugli altri Stati membri
Il regolamento chiarisce espressamente che la nuova modalità di calcolo del livello di riferimento della Spagna:
- non incide sul numero totale dei giorni di pesca attribuiti alla Spagna;
- non ha implicazioni per gli altri Stati membri che attuano il piano pluriennale.
La correzione è dunque di natura tecnica e ricognitiva, finalizzata a riallineare la disciplina unionale con i dati comunicati dalla Spagna, senza modificare in sostanza il contingente complessivo di sforzo di pesca.
Entrata in vigore e applicazione nel tempo
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2020. Il legislatore motiva l’applicazione retroattiva con ragioni di urgenza e precisa che essa non pregiudica la certezza del diritto né il legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca dei gruppi interessati non erano ancora state esaurite.
Natura dell’atto
Come ogni regolamento dell’Unione, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Correzione dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/2236
L’articolo 1 sostituisce la sezione a) dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/2236 relativa a "Mare di Alborán, Isole Baleari, nord della Spagna e Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7)". Sono aggiornati i valori di sforzo di pesca massimo consentito, espressi in giorni di pesca, per i gruppi di stock "Triglia di fango ...; nasello ...; gambero rosa mediterraneo ...; scampo ..." e "Gambero viola ...", distinti per lunghezza fuori tutto delle navi e per codice del gruppo di sforzo (EFF1/MED1_TR1, TR2, TR3, TR4 e EFF2/MED1_TR1, TR2, TR3, TR4).
Portata della modifica per la Spagna
La modifica riguarda il calcolo del livello di riferimento della Spagna per lo sforzo di pesca massimo consentito espresso in giorni di pesca. Il considerando chiarisce che la correzione non altera il totale complessivo dei giorni di pesca attribuiti alla Spagna e non produce effetti sugli altri Stati membri, ma serve a evitare discrepanze tra la comunicazione spagnola sullo sforzo di pesca e il dato fissato dal regolamento (UE) 2019/2236.
Decorrenza e applicazione retroattiva
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica con effetto dal 1o gennaio 2020. La retroattività è giustificata dall’urgenza e dal fatto che le possibilità di pesca per i gruppi di sforzo interessati non risultavano ancora esaurite, con riferimento espresso ai principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento.
Obbligatorietà e diretta applicabilità
Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, come previsto per gli atti regolamentari dell’Unione.
Come è indicizzato
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