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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1474

Regolamento (UE) 2020/1474 della Commissione del 13 ottobre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 360/2012 introducendo una proroga del periodo di applicazione e una deroga dipendente da fattori temporali a favore delle imprese in difficoltà al fine di tenere conto dell’impatto della pandemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime de minimis applicabile ai servizi di interesse economico generale, prorogandone la durata fino al 31 dicembre 2023. Introduce inoltre una deroga limitata nel tempo per consentire l’accesso al regime anche alle imprese che, pur non essendo in difficoltà al 31 dicembre 2019, siano divenute tali nel periodo 1° gennaio 2020-30 giugno 2021 a causa della pandemia di COVID-19. La modifica mira a garantire certezza del diritto e coerenza con la risposta normativa della Commissione all’emergenza sanitaria.

Proroga del regime de minimis per gli aiuti alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale e introduzione di una deroga temporanea per le imprese divenute in difficoltà a causa della pandemia di COVID-19.

Ambito di applicazione

Si applica agli aiuti di importanza minore concessi alle imprese incaricate della fornitura di servizi di interesse economico generale ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012. Interessa in particolare le imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma sono divenute imprese in difficoltà tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021, per le quali opera una deroga temporanea. Il regolamento modifica un atto UE direttamente applicabile negli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Proroga e deroga temporanea del regime de minimis per i servizi di interesse economico generale

Il regolamento (UE) 2020/1474 della Commissione modifica il regolamento (UE) n. 360/2012, che disciplina l’applicazione del regime de minimis agli aiuti concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. L’intervento risponde, da un lato, all’esigenza di prorogare il regime in vista di un futuro riesame complessivo della disciplina e, dall’altro, all’impatto economico della pandemia di COVID-19 sulle imprese.

Contesto e finalità della modifica

La Commissione richiama il fatto che gli aiuti al di sotto del massimale previsto dal regolamento 360/2012 non sono considerati, a determinate condizioni, aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e sono quindi esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Il regolamento originario sarebbe scaduto il 31 dicembre 2020; la modifica è adottata per garantire continuità, prevedibilità e certezza del diritto, anche in coordinamento con l’eventuale aggiornamento del regolamento (UE) n. 1407/2013 e con la valutazione in corso delle norme sugli aiuti di Stato relative ai servizi di interesse economico generale, comprese le regole sui servizi sociali e sanitari.

Deroga temporale per le imprese colpite dal COVID-19

La modifica più rilevante è l’introduzione di una deroga espressa all’articolo 1, paragrafo 2, lettera h), del regolamento 360/2012. In base al nuovo paragrafo 2 bis, il regime continua ad applicarsi anche alle imprese che:

  • non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019;
  • sono divenute imprese in difficoltà nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021.

La deroga è espressamente collegata agli effetti economici e finanziari della pandemia di COVID-19 e ha natura temporanea.

Proroga del periodo di applicazione

Il regolamento proroga di tre anni la durata del regolamento (UE) n. 360/2012, fissandone il termine al 31 dicembre 2023. Secondo i considerando, tale proroga non dovrebbe aumentare gli oneri amministrativi e consente di mantenere la soglia di 500.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari per le compensazioni che restano fuori dalla nozione di aiuto di Stato, per le imprese che prestano servizi di interesse economico generale.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Deroga temporanea per imprese divenute in difficoltà

All’articolo 1 del regolamento (UE) n. 360/2012 è inserito il paragrafo 2 bis, secondo cui, in deroga all’articolo 1, paragrafo 2, lettera h), il regolamento si applica alle imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma sono divenute imprese in difficoltà tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021.

Proroga del periodo di applicazione

All’articolo 5 del regolamento (UE) n. 360/2012 il secondo comma è sostituito nel senso che il regolamento si applica fino al 31 dicembre 2023, prorogando di tre anni la scadenza originaria.

Finalità della modifica

La proroga è motivata dall’esigenza di prevedibilità e certezza del diritto e di consentire un futuro aggiornamento coerente con quello del regolamento (UE) n. 1407/2013, tenendo conto anche della valutazione in corso delle norme sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale, incluse quelle relative ai servizi sociali e sanitari.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoservizi di interesse economico generaleemergenza covid-19diritto della concorrenza

Testo integrale

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