Regolamento (UE) 2020/1428
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un dazio antidumping provvisorio sugli estrusi in alluminio cinesi, ritenendo provvisoriamente accertati dumping, pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e nesso causale. La Commissione ha costruito il valore normale applicando l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, sulla base di distorsioni significative riscontrate in Cina e utilizzando la Turchia come paese rappresentativo. Sono previste aliquote differenziate per i produttori esportatori che hanno collaborato, obblighi documentali specifici e la costituzione di una garanzia all'immissione in libera pratica.
Istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di barre, profilati (anche cavi) e tubi in alluminio, non assemblati, anche predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni, con tenore di alluminio non superiore al 99,3 %, classificati nei codici NC e TARIC indicati all'articolo 1, paragrafo 1. Sono esclusi i prodotti uniti per formare sottoinsiemi, i tubi saldati e i prodotti in kit per l'assemblaggio di un prodotto finito senza ulteriore finitura. Il dazio riguarda le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese ed è applicabile per sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento; sono previste aliquote individuali per talune società cinesi e un'aliquota residuale per tutte le altre.
Dazio antidumping provvisorio sugli estrusi in alluminio cinesi
Il regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione motiva il provvedimento con risultanze provvisorie di dumping, pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione e nesso causale, in un contesto in cui ha ritenuto sussistenti distorsioni significative nel mercato cinese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036.
Procedura e ambito dell'inchiesta
L'inchiesta è stata aperta il 14 febbraio 2020 a seguito di una denuncia di European Aluminium, che rappresentava oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione. Su richiesta del denunciante, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base tramite il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215.
La Commissione ha coinvolto produttori dell'Unione, importatori, esportatori cinesi, utilizzatori e autorità cinesi, con possibilità di osservazioni e audizioni. A causa della pandemia di COVID-19 non sono state effettuate visite di verifica in loco; è stato invece svolto un controllo incrociato a distanza. Il periodo dell'inchiesta per dumping e pregiudizio va dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, mentre il periodo in esame ai fini del danno copre dal 1° gennaio 2016 fino alla fine del periodo dell'inchiesta.
Prodotto in esame e prodotto simile
Il prodotto oggetto dell'inchiesta comprende barre, profilati, anche cavi, e tubi in alluminio, non assemblati, anche predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni, con tenore di alluminio non superiore al 99,3 %. I codici NC e TARIC indicati hanno valore meramente informativo; il regolamento li elenca per individuare il perimetro doganale del prodotto. Restano esclusi i prodotti uniti per formare sottoinsiemi, i tubi saldati e i prodotti in kit per assemblare un prodotto finito senza ulteriore lavorazione.
La Commissione ha inoltre confermato che il prodotto importato dalla Cina, quello venduto sul mercato interno cinese e quello prodotto e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e gli stessi impieghi essenziali, per cui devono essere considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Definizione del prodotto e richieste di esclusione
Alcune parti hanno contestato la definizione del prodotto, sostenendo che fosse troppo ampia o poco chiara. La Commissione ha chiarito che la definizione non si fonda sui metodi di produzione, ma sulle caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche e sul tenore di alluminio. Ha inoltre spiegato che l'espressione "realizzati in alluminio, anche non legato" serve solo a precisare che rientrano sia i prodotti di alluminio non legato sia quelli in lega, purché il tenore di alluminio non superi il 99,3 %.
Sono state respinte varie richieste di esclusione, tra cui quelle relative agli estrusi in leghe dure, agli estrusi per il settore automobilistico e agli estrusi per il trasporto ferroviario. La Commissione ha ritenuto che tali prodotti non presentassero caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base diverse rispetto al prodotto in esame e che l'esistenza di standard tecnici o di applicazioni finali specifiche non giustifichi, di per sé, un'esclusione dall'ambito delle misure.
Valore normale e distorsioni significative in Cina
La Commissione ha avviato l'analisi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, sulla base di elementi che indicavano distorsioni significative in Cina. Ha richiesto dati ai produttori esportatori cinesi sui fattori produttivi e ha chiesto al governo della RPC informazioni sulle presunte distorsioni; il governo non ha risposto e la Commissione ha fatto uso dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 18.
La Commissione ha richiamato la propria relazione sulle distorsioni significative nell'economia cinese e ha considerato, tra gli altri elementi, il sistema di pianificazione industriale, il ruolo delle imprese statali, la presenza del PCC nelle imprese, le distorsioni dei prezzi dell'energia, del lavoro, delle materie prime e del credito, nonché le politiche cinesi su dazi all'esportazione e riduzioni IVA. Ha concluso che i prezzi e i costi del prodotto in esame non riflettono il libero gioco delle forze di mercato e che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi interni cinesi per il calcolo del valore normale.
Paese rappresentativo e costruzione del valore normale
Per costruire il valore normale, la Commissione ha scelto la Turchia come paese rappresentativo, ritenendolo il più appropriato in base a livello di sviluppo economico, disponibilità di dati pubblici e produzione del prodotto in esame. Sono stati utilizzati i dati GTA per le materie prime, le statistiche dell'Istituto turco di statistica per lavoro, energia elettrica e gas, e dati OCSE per il diesel. Per le SGAV e i profitti sono state prese in considerazione cinque società turche comparabili.
Il valore normale è stato costruito a livello franco fabbrica sommando costi di fabbricazione esenti da distorsioni, spese generali di produzione, SGAV e profitto. La Commissione ha determinato SGAV pari al 15,16 % dei costi di fabbricazione e un profitto esente da distorsioni pari al 9,07 %.
Margini di dumping provvisori
Il margine di dumping provvisorio è stato calcolato confrontando il valore normale costruito con il prezzo all'esportazione. Per le vendite dirette o tramite operatori collegati il prezzo all'esportazione è stato determinato secondo l'articolo 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento di base, con gli adeguamenti necessari per trasporto, assicurazione, movimentazione, oneri all'importazione, sconti e commissioni.
I margini provvisori risultanti, espressi sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono pari a:
- 30,4 % per Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd. e Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd.;
- 38,2 % per Press Metal International Ltd. e Press Metal International Technology Ltd.;
- 34,9 % per gli altri esportatori collaboranti;
- 48,0 % per tutte le altre società cinesi.
Pregiudizio subito dall'industria dell'Unione
L'industria dell'Unione è stata individuata in circa 200 produttori. La Commissione ha ritenuto che il mercato dell'Unione fosse composto in misura quasi totale da vendite sul libero mercato, essendo il mercato vincolato pari a circa il 2 %.
Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato del 7 %, ma l'industria dell'Unione non ha beneficiato pienamente di questa crescita. La produzione è salita solo del 2 %, le vendite sul libero mercato solo del 2 %, mentre la quota di mercato dell'industria dell'Unione è scesa dall'85,1 % all'81,1 %. Anche l'occupazione è aumentata solo marginalmente nel periodo considerato, con un calo nel periodo dell'inchiesta.
Più significativi sono stati gli indicatori economico-finanziari: la redditività è scesa dal 4,9 % al 2,0 %, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito hanno evidenziato un peggioramento marcato e la capacità di ottenere capitale in futuro è stata giudicata a rischio. La Commissione ha quindi concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
Nesso di causalità
La Commissione ha attribuito il pregiudizio principalmente alle importazioni cinesi oggetto di dumping, che sono aumentate del 48 % in volume e del 39 % in quota di mercato nel periodo in esame. I prezzi cinesi sono rimasti costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e il margine medio di undercutting è risultato superiore al 25 %, con undercutting per circa il 99 % dei volumi importati.
La Commissione ha esaminato anche altri fattori: importazioni da paesi terzi, esportazioni dell'industria dell'Unione, uso vincolato, domanda e prezzi delle materie prime. Ha concluso che tali fattori non spiegano il deterioramento dell'industria dell'Unione e non interrompono il nesso causale con le importazioni dalla Cina.
Interesse dell'Unione
Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato l'interesse dell'Unione, tenendo conto di produttori, importatori e utilizzatori. Ha ritenuto che le misure consentirebbero all'industria dell'Unione di recuperare quota di mercato e redditività e sarebbero importanti anche per la filiera a monte dell'alluminio primario.
Per gli importatori, la Commissione ha considerato la collaborazione limitata e la possibilità di approvvigionarsi da fonti alternative. Per gli utilizzatori, in particolare nei settori ferroviario, automobilistico e delle costruzioni, l'incidenza delle misure è stata giudicata complessivamente contenuta o non sufficientemente provata come sproporzionata. La Commissione ha quindi concluso che non vi sono ragioni impellenti per non istituire misure provvisorie.
Livello del dazio e metodologia del pregiudizio
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole in base all'articolo 7, paragrafo 2 bis, e ha fissato il profitto di riferimento al 10 %, ritenendolo coerente con la redditività del settore prima dell'aumento delle importazioni cinesi e sufficiente a coprire investimenti, ricerca, sviluppo e innovazione. Ha inoltre aggiunto un costo ambientale futuro dello 0,04 % per gli obblighi collegati al sistema ETS dell'Unione.
Il margine di underselling è risultato superiore ai margini di dumping, per cui il dazio provvisorio è stato fissato al livello del dumping per ciascuna società collaborante. Per le altre società è stato fissato al 48,0 %, mentre il margine di underselling residuo è stato determinato al 65,6 %.
Misure provvisorie, fattura commerciale e garanzia
L'articolo 1 istituisce il dazio antidumping provvisorio e stabilisce le aliquote specifiche per le società indicate, con relativi codici addizionali TARIC. L'applicazione delle aliquote individuali richiede la presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione predefinita sull'identità del produttore e sull'esattezza delle informazioni; in mancanza, si applica l'aliquota per tutte le altre società.
L'immissione in libera pratica nell'Unione è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni doganali pertinenti.
Osservazioni, audizioni e fase successiva
L'articolo 2 consente alle parti interessate di presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall'entrata in vigore del regolamento. Le richieste di audizione dinanzi alla Commissione e al consigliere-auditore devono essere presentate entro 5 giorni di calendario, con possibilità per il consigliere-auditore di valutare tardive richieste se opportuno.
Registrazione delle importazioni ed entrata in vigore
L'articolo 3 invita le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215. I dati relativi ai prodotti importati per il consumo nell'Unione non oltre 90 giorni prima dell'entrata in vigore devono essere conservati fino all'eventuale entrata in vigore di misure definitive o alla chiusura del procedimento.
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; l'articolo 1 si applica per sei mesi. Il testo chiarisce inoltre che le risultanze sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta.
Disposizioni principali
Apertura dell'inchiesta e registrazione delle importazioni
L'inchiesta antidumping è stata aperta il 14 febbraio 2020 su denuncia di European Aluminium. Le importazioni sono state registrate con regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215 ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ai fini di un'eventuale riscossione retroattiva.
Prodotto in esame e esclusioni
Il prodotto è costituito da barre, profilati, anche cavi, e tubi in alluminio, non assemblati, anche predisposti per l'uso in costruzioni, con alluminio non superiore al 99,3 %. Sono esclusi i prodotti uniti in sottoinsiemi, i tubi saldati e i kit per assemblaggio di prodotti finiti.
Distorsioni significative e costruzione del valore normale
La Commissione ha ritenuto opportuno applicare l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, in quanto in Cina i prezzi e i costi risultano influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Il valore normale è stato costruito sulla base di costi e valori di riferimento esenti da distorsioni, utilizzando la Turchia come paese rappresentativo.
Margini di dumping provvisori
Sono stati determinati margini provvisori pari al 30,4 % per Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd. e Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd., al 38,2 % per Press Metal International Ltd. e Press Metal International Technology Ltd., al 34,9 % per le altre società che hanno collaborato e al 48,0 % per tutte le altre società.
Pregiudizio e nesso causale
La Commissione ha concluso provvisoriamente che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole, principalmente per perdita di quota di mercato, undercutting dei prezzi, contrazione dei prezzi e calo di redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa. Tali effetti sono stati attribuiti alle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, mentre altri fattori sono stati considerati non idonei a interrompere il nesso causale.
Interesse dell'Unione
La Commissione ha ritenuto che non vi fossero ragioni impellenti per escludere l'adozione di misure provvisorie. Le misure sono considerate utili per consentire all'industria dell'Unione di recuperare quota di mercato e redditività; gli effetti su importatori e utilizzatori sono stati giudicati non sproporzionati, pur con possibili incidenze settoriali.
Livello del dazio e dazio non pregiudizievole
Il margine di underselling è stato calcolato sulla base di un profitto di riferimento del 10 %, con un costo supplementare dello 0,04 % per obblighi ambientali. Poiché i margini adeguati per eliminare il pregiudizio risultano superiori ai margini di dumping, il dazio provvisorio è stato fissato al livello del dumping per ciascun esportatore collaborante, con aliquota residuale del 48,0 %.
Obblighi documentali e garanzia doganale
Le aliquote individuali si applicano solo se accompagnate da una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica sull'origine e sul produttore; in mancanza si applica l'aliquota residuale. L'immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
Termini procedurali post-adozione
Le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni di calendario dall'entrata in vigore. Le richieste di audizione dinanzi alla Commissione o al consigliere-auditore devono essere presentate entro 5 giorni di calendario.
Registrazione e applicazione temporale
Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento (UE) 2020/1215; i dati relativi alle importazioni effettuate non oltre 90 giorni prima dell'entrata in vigore restano conservati fino a eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento. L'articolo 1 si applica per sei mesi.
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