Regolamento (UE) 2020/1427
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1427 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di glutammato monosodico in miscela o in soluzione originario della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento accerta un caso di elusione delle misure antidumping già vigenti sul glutammato monosodico originario della RPC, realizzata mediante l'importazione di miscele o soluzioni con contenuto di glutammato monosodico pari o superiore al 50 % in peso secco. Sulla base dei dati disponibili, la Commissione conclude che vi è stata una modificazione della configurazione degli scambi, priva di valida giustificazione economica, con indebolimento degli effetti riparatori delle misure e presenza di dumping. Per questo estende alle miscele/soluzioni il dazio antidumping definitivo del 39,7 % applicabile a "tutte le altre società" ai sensi del regolamento (UE) 2015/83.
Estensione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di glutammato monosodico in miscela o in soluzione originario della RPC.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di glutammato monosodico in miscela o in soluzione con un contenuto di glutammato monosodico pari o superiore al 50 % in peso secco, originario della Repubblica popolare cinese, classificato nei codici NC ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 ed ex 3824 99 96 e nei corrispondenti codici TARIC indicati. Sono rilevanti anche le importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/230; il regolamento prevede la possibilità di esenzioni per operatori che dimostrino di non eludere le misure.
Estensione del dazio antidumping sulle miscele di glutammato monosodico
Il regolamento interviene nell'ambito della difesa commerciale dell'Unione contro pratiche di elusione delle misure antidumping. La Commissione, richiamando il regolamento (UE) 2016/1036 e in particolare gli articoli 13 e 14, ritiene che le importazioni dalla RPC di glutammato monosodico in miscela o in soluzione siano state utilizzate per aggirare il dazio già imposto sul glutammato monosodico puro.
Contesto procedurale e misure preesistenti
Le misure originarie risalgono al regolamento (CE) n. 1187/2008, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della RPC. Successivamente, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 ha confermato un dazio antidumping definitivo a seguito di riesame in previsione della scadenza, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2020/230 ha aperto l'inchiesta anti-elusione e disposto la registrazione delle importazioni del prodotto leggermente modificato.
Prodotto interessato
Il prodotto in esame è il glutammato monosodico originario della RPC, attualmente classificato nel codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922420010). Il prodotto oggetto dell'inchiesta è invece il glutammato monosodico in miscela o in soluzione, con contenuto di glutammato monosodico pari o superiore al 50 % in peso secco, classificato nei codici NC e TARIC indicati nel regolamento. La Commissione descrive le miscele come prodotti sostanzialmente equivalenti al glutammato monosodico puro, con usi analoghi come esaltatore di sapidità.
Elementi dell'inchiesta e mancata collaborazione
L'inchiesta copre il periodo 1o gennaio 2013 - 31 dicembre 2019; il periodo di riferimento più dettagliato è il 1o gennaio 2019 - 31 dicembre 2019. La Commissione segnala la mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi e degli operatori interessati dell'Unione, applicando pertanto l'articolo 18 del regolamento di base e fondando le conclusioni sui dati disponibili.
Modificazione della configurazione degli scambi
La Commissione constata un forte aumento delle importazioni di miscele di glutammato monosodico dalla RPC, pari al 244 % nel periodo dell'inchiesta e fino a 8 558 tonnellate nel periodo di riferimento. Parallelamente, le importazioni di glutammato monosodico puro diminuiscono fino a 3 063 tonnellate nel periodo di riferimento. Tale andamento viene qualificato come modificazione della configurazione degli scambi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
Assenza di giustificazione economica e pratiche di elusione
Secondo la Commissione, la modifica del prodotto è minima e non altera le caratteristiche fondamentali del glutammato monosodico, ma consente la classificazione in codici doganali normalmente non soggetti alle misure. Viene esclusa una giustificazione economica diversa dall'elusione del dazio: l'uso di miscele impone costi e adattamenti aggiuntivi a utilizzatori e produttori, senza vantaggi economici autonomi. La presenza di decisioni ITV e di osservazioni delle autorità doganali rafforza la conclusione che la pratica sia diretta ad aggirare i dazi.
Indebolimento degli effetti riparatori e dumping
La Commissione accerta che le importazioni di miscele di glutammato monosodico indeboliscono gli effetti riparatori delle misure in termini di prezzi e quantitativi. Nel periodo di riferimento tali importazioni superano il 10 % del consumo dell'Unione; il confronto tra prezzo all'esportazione e prezzo non pregiudizievole dell'industria dell'Unione evidenzia un margine di underselling del 93 %. Inoltre, il confronto con il valore normale già accertato mostra un margine di dumping del 99,7 %.
Effetti della decisione
In conseguenza delle conclusioni sull'elusione, la Commissione estende alle miscele o soluzioni di glutammato monosodico il dazio antidumping definitivo del 39,7 % applicabile a "tutte le altre società". Il dazio viene riscosso sulle importazioni registrate e le dogane sono invitate a cessare la registrazione prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/230. È inoltre prevista la possibilità di esenzioni individuali per le imprese che dimostrino di non eludere le misure.
Disposizioni principali
Constatazione dell'elusione
La Commissione conclude che le misure antidumping vigenti sul glutammato monosodico originario della RPC sono state eluse tramite importazioni di glutammato monosodico in miscela o in soluzione, con contenuto pari o superiore al 50 % in peso secco. La conclusione si fonda su modificazione della configurazione degli scambi, assenza di sufficiente motivazione economica, indebolimento degli effetti riparatori e prova di dumping rispetto ai valori normali già accertati.
Estensione del dazio antidumping definitivo
Il dazio antidumping definitivo applicabile a "tutte le altre società" istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 è esteso alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta. La misura estesa corrisponde a un dazio del 39,7 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.
Riscossione sulle importazioni registrate
Il dazio esteso si applica alle importazioni originarie della RPC registrate in conformità all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/230 e agli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. Le autorità doganali devono procedere alla riscossione del dazio sulle importazioni registrate.
Esenzioni individuali
Le società interessate possono presentare per iscritto una richiesta di esenzione, in una lingua ufficiale dell'Unione e firmata da persona autorizzata, da inviare alla Direzione generale del Commercio della Commissione europea, Direzione H, Ufficio CHAR 04/039, 1049 Bruxelles. La Commissione può autorizzare l'esenzione con decisione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, per le imprese che dimostrino di non eludere le misure.
Cessazione della registrazione doganale
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni disposta dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/230.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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