Regolamento (UE) 2020/1471
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1471 della Commissione del 12 ottobre 2020 che fissa, per l’esercizio contabile 2021 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/1471 della Commissione fissa il tasso di interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento sostenute dagli Stati membri per gli interventi di acquisto all’intervento nel quadro del FEAGA. Per l’esercizio contabile 2021 tale tasso è stabilito allo 0%. La misura si colloca nel sistema di calcolo previsto dal regolamento delegato (UE) n. 906/2014 e si applica con effetto dal 1° ottobre 2020 per evitare un vuoto giuridico.
Fissa a 0% il tasso di interesse uniforme da applicare, per l’esercizio contabile 2021 del FEAGA, al calcolo delle spese di finanziamento degli interventi di acquisto, magazzinaggio e smercio delle giacenze.
Ambito di applicazione
Si applica alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all’acquisto dei prodotti all’intervento, nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), con riferimento all’esercizio contabile 2021. Rileva per la determinazione del tasso di interesse utilizzato nel rimborso delle spese di finanziamento degli interventi pubblici disciplinati dal regolamento delegato (UE) n. 906/2014. Si applica in tutti gli Stati membri; entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ma si applica retroattivamente dal 1° ottobre 2020.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1471: tasso di interesse per le spese di finanziamento degli interventi FEAGA 2021
Il regolamento fissa il tasso di interesse uniforme da utilizzare, per l’esercizio contabile 2021 del FEAGA, nel calcolo delle spese di finanziamento sostenute dagli Stati membri per gli interventi pubblici di acquisto dei prodotti. La Commissione interviene nel quadro della disciplina del finanziamento della PAC e del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, che stabilisce il metodo di calcolo di tali spese finanziarie.
Base giuridica e contesto normativo
Il provvedimento richiama il regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 4, nonché il regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, che disciplina le spese dell’intervento pubblico. Nei considerando la Commissione ricorda che il tasso uniforme UE è determinato, secondo l’allegato I del regolamento delegato, sulla base della media dei tassi EURIBOR a termine a 3 e 12 mesi nel periodo di riferimento di 6 mesi, con ponderazione di un terzo e due terzi.
Metodo di determinazione del tasso
Il testo spiega che, per ciascun esercizio contabile, gli Stati membri possono essere tenuti a comunicare alla Commissione il tasso di interesse medio effettivamente sostenuto nel periodo di riferimento. In mancanza di comunicazione, il tasso sostenuto è considerato pari a 0%; inoltre, se uno Stato membro dichiara di non aver sostenuto spese per interessi per assenza di prodotti agricoli all’ammasso pubblico, la Commissione fissa il tasso secondo la regola specifica prevista dal regolamento delegato. Il tasso applicabile a ciascuno Stato membro corrisponde poi, in linea di principio, al valore più basso tra il tasso uniforme UE e quello determinato per lo Stato membro, fermo restando che i tassi negativi non sono presi in considerazione ai fini del rimborso.
Tasso fissato per l’esercizio 2021
Per l’esercizio contabile 2021 del FEAGA, la Commissione stabilisce che i tassi di interesse da applicare ai fini del rimborso delle spese finanziarie siano pari a 0%. In tal modo, il regolamento definisce in modo uniforme il parametro da utilizzare per le spese relative alla mobilitazione delle risorse destinate all’acquisto dei prodotti all’intervento.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° ottobre 2020. La retroattività è espressamente giustificata dall’esigenza di evitare un vuoto giuridico per la determinazione del tasso di interesse applicabile al calcolo delle spese di finanziamento degli interventi.
Portata applicativa
L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per gli operatori e i consulenti che assistono soggetti coinvolti nei meccanismi di intervento pubblico agricolo, il dato rilevante è che, per il FEAGA 2021, il parametro di calcolo delle spese finanziarie è fissato allo 0%, secondo il quadro procedurale già delineato dalla normativa di base e di attuazione.
Disposizioni principali
Determinazione del tasso di interesse per il FEAGA 2021
Per le spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare risorse destinate all’acquisto dei prodotti all’intervento, imputabili all’esercizio contabile 2021 del FEAGA, i tassi di interesse previsti dall’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sono fissati allo 0%.
Base normativa e metodo di calcolo richiamato
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare sull’articolo 20, paragrafi 1 e 4, e richiama il regolamento delegato (UE) n. 906/2014, allegato I, che disciplina il metodo di calcolo del tasso uniforme UE, basato sulla media dei tassi EURIBOR a 3 e 12 mesi e sul confronto con il tasso effettivamente sostenuto dallo Stato membro.
Decorrenza e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° ottobre 2020, così da coprire l’inizio dell’esercizio contabile interessato ed evitare un vuoto giuridico.
Effetti giuridici
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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