Regolamento (UE) 2020/1463
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1463 del Consiglio del 12 ottobre 2020 che attua il regolamento (UE) 2018/1542 relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dà attuazione al regolamento (UE) 2018/1542 aggiornando l’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche. La modifica consiste nella sostituzione della voce n. 5 dell’allegato I, relativa a Said Said, con indicazione dei dati identificativi e della motivazione della designazione. Il testo è breve e ha natura essenzialmente esecutiva, limitandosi ad adeguare il contenuto dell’elenco sanzionatorio. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Regolamento di esecuzione che aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 con la sostituzione della voce relativa a una persona fisica designata nell’ambito delle misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542, nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche. In concreto, il regolamento interviene esclusivamente sulla designazione di una persona fisica nella sezione "A. Persone fisiche" dell’allegato I; non disciplina in via generale nuovi soggetti o nuovi settori, ma aggiorna una singola voce dell’elenco sanzionatorio. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1463 del Consiglio: aggiornamento dell’elenco sanzionatorio sulle armi chimiche
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1463 attua il regolamento (UE) 2018/1542 in materia di misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche. Il Consiglio, a seguito del riesame previsto dall’articolo 12 del regolamento di base, procede a un aggiornamento mirato dell’allegato I, limitato alla sostituzione di una specifica voce dell’elenco delle persone designate.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si colloca nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune e ha natura esecutiva. Dai considerando emerge che il Consiglio ha riesaminato l’elenco delle persone ed entità designate contenuto nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 e ha ritenuto opportuno aggiornare una voce dell’elenco, in coerenza con il meccanismo periodico di revisione previsto dall’articolo 12 del regolamento base.
Ambito di applicazione
Il regolamento non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma interviene unicamente sull’elenco di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/1542, e in particolare sulla sezione "A. Persone fisiche" dell’allegato I. La modifica riguarda la voce n. 5 e incide quindi sui soggetti già sottoposti a misure restrittive nell’ambito delle sanzioni UE contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche.
Modifica dell’allegato I
L’articolo 1 stabilisce che l’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 è modificato secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, la voce n. 5 dell’elenco viene sostituita con una nuova formulazione relativa a Said SAID.
La nuova voce contiene i seguenti elementi identificativi:
- nome: Said SAID;
- alias: Saeed, Sàid Sàid;
- titolo: dottore;
- qualifica: membro dell’Institute 3000 (alias Institute 6000) dell’SSRC;
- sesso: maschile;
- data di nascita: 11 dicembre 1955.
La motivazione della designazione indica che Said Said è una figura significativa dell’Institute 3000, alias Institute 6000, divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione di armi chimiche in Siria. La data di inserimento nell’elenco è indicata come 21.1.2019.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la formula standard di efficacia: il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilievo pratico per gli operatori
Per gli operatori giuridici e finanziari, il dato rilevante è l’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio da utilizzare per verifiche di screening, due diligence e compliance. L’intervento non modifica la struttura generale del regime, ma aggiorna l’identità e la motivazione della designazione di un soggetto già ricompreso nel sistema restrittivo dell’Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 sia modificato come indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la voce n. 5 dell’elenco nella sezione "A. Persone fisiche", che viene sostituita dalla nuova voce riferita a Said SAID.
Contenuto della nuova designazione
La voce sostitutiva indica Said SAID, con alias "Saeed", "Sàid Sàid"; titolo "dottore", membro dell’Institute 3000 (alias Institute 6000) dell’SSRC; sesso maschile; data di nascita 11 dicembre 1955. La motivazione della designazione è che Said Said è una figura significativa dell’Institute 3000, alias Institute 6000, divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione di armi chimiche in Siria. La data di inserimento nell’elenco è 21.1.2019.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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