Regolamento (UE) 2020/1470
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione del 12 ottobre 2020 relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna e sostituisce la precedente disciplina tecnica sulla codifica di paesi e territori per fini statistici dell’Unione. Definisce, negli allegati, la nomenclatura da usare per gli scambi internazionali di beni e le disaggregazioni geografiche per le statistiche sulle imprese diverse da quelle commerciali. La sua applicazione decorre dal 1° gennaio 2021 e il regolamento abrogato cessa di avere effetto dalla stessa data.
Stabilisce la nomenclatura dei paesi e territori e le disaggregazioni geografiche da usare nelle statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e nelle altre statistiche sulle imprese.
Ambito di applicazione
Si applica alle statistiche europee sugli scambi internazionali di beni, per le quali definisce una nomenclatura dei paesi e territori valida dal 1° gennaio 2021, e alle statistiche europee sulle imprese diverse da quelle sugli scambi internazionali di beni, per le quali stabilisce le disaggregazioni geografiche da utilizzare. È rivolto agli Stati membri nell’attuazione del regolamento (UE) 2019/2152 e riguarda la compilazione e la trasmissione di dati statistici; la codifica alfabetica si basa sulla norma ISO 3166 alpha 2, nei limiti di compatibilità con il diritto e le esigenze statistiche dell’Unione.
Nomenclatura dei paesi e territori e disaggregazioni geografiche per le statistiche UE
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione attua l’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2152 in materia di statistiche europee sulle imprese. La finalità è uniformare, a fini statistici, la classificazione dei paesi e territori e le disaggregazioni geografiche utilizzate dagli Stati membri, assicurando coerenza metodologica e comparabilità dei dati nel sistema statistico europeo.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si inserisce nel nuovo quadro delineato dal regolamento (UE) 2019/2152, che ha sostituito la precedente disciplina sulle statistiche del commercio estero con paesi terzi. Nei considerando si evidenzia che la Commissione deve specificare ulteriormente classificazioni e disaggregazioni per le tematiche statistiche elencate nell’allegato I del regolamento di base. La codifica alfabetica dei paesi e territori deve, per quanto compatibile con la legislazione e con le esigenze statistiche dell’Unione, basarsi sulla norma ISO 3166 alpha 2.
Ambito di applicazione
Il regolamento disciplina due ambiti distinti:
- la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni;
- le disaggregazioni geografiche per le statistiche europee sulle imprese diverse da quelle sugli scambi internazionali di beni.
Per gli scambi di beni, l’allegato I fornisce l’elenco completo dei codici e delle denominazioni da utilizzare dal 1° gennaio 2021, includendo anche voci speciali e territoriali (ad esempio, codici per l’Unione europea, il Regno Unito in specifiche configurazioni, l’alto mare, le provviste e dotazioni di bordo, nonché paesi e territori non specificati). Per le statistiche sulle imprese, l’allegato II definisce una struttura di livelli geografici (GEO 1-6) e l’articolazione per grandi aree e sottoaree geografiche.
Nomenclatura dei paesi e territori per gli scambi di beni
L’allegato I elenca i codici alfabetici e le designazioni dei paesi e territori rilevanti per le statistiche sugli scambi internazionali di beni. La nomenclatura include:
- Stati sovrani e territori dipendenti o speciali;
- specificazioni territoriali interne o escluse ai fini statistici (ad esempio, inclusioni/esclusioni per regioni, isole o territori particolari);
- denominazioni correnti o alternative di alcuni Paesi;
- codici speciali per casi non assimilabili a un paese o territorio statale.
Tra i codici speciali figurano, tra gli altri:
- EU, riservato per la dichiarazione di origine delle merci negli scambi extra UE e non utilizzabile a fini statistici;
- XI e XU, per distinguere il Regno Unito con o senza Irlanda del Nord secondo le pertinenti disposizioni dell’Unione;
- QP, per l’alto mare;
- QQ/QR/QS, per provviste e dotazioni di bordo;
- QU/QV/QW e QX/QY/QZ, per paesi o territori non specificati o non specificati per ragioni commerciali o militari.
Disaggregazioni geografiche per le statistiche sulle imprese
L’allegato II stabilisce una classificazione geografica più flessibile rispetto a quella impiegata per gli scambi di beni, coerentemente con il considerando che consente un minor livello di dettaglio. Le disaggregazioni sono organizzate in livelli GEO 1-6 e coprono, tra le altre, le seguenti macro-aree:
- resto del mondo;
- Europa;
- Africa;
- America;
- Asia;
- Oceania e regioni polari;
- intra Unione ed extra Unione;
- intra area euro ed extra area euro;
- istituzioni dell’Unione, Banca europea per gli investimenti e BCE;
- categorie non attribuite intra ed extra Unione;
- centri finanziari offshore e organizzazioni internazionali.
L’allegato dettaglia inoltre, per ciascuna area, un elenco di paesi e territori associati ai diversi livelli GEO, con indicazioni differenziate a seconda del tipo di statistica, inclusi i dati relativi a imprese a controllo estero, imprese all’estero con controllante ultimo dell’unità istituzionale residente e scambi internazionali di servizi.
Abrogazione e continuità normativa
Con l’articolo 3, il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 1106/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2021. La sostituzione è espressamente collegata al fatto che il regolamento (UE) 2019/2152 ha abrogato il regolamento (CE) n. 471/2009, rendendo necessaria un’aggiornata disciplina di esecuzione per la nomenclatura e le disaggregazioni geografiche.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente applicazione uniforme senza necessità di recepimento nazionale.
Rilevanza pratica per operatori e professionisti
Per avvocati, commercialisti e operatori aziendali coinvolti nella produzione o nell’analisi di statistiche europee, il regolamento è rilevante perché impone l’uso di codifiche e disaggregazioni territoriali uniformi nei dati trasmessi alle autorità statistiche. L’attenzione va posta soprattutto sui codici speciali, sulle specificazioni territoriali contenute negli allegati e sulla corretta distinzione tra scambi di beni e altre statistiche sulle imprese, per evitare incoerenze nei flussi informativi e nelle elaborazioni statistiche.
Disposizioni principali
Nomenclatura dei paesi e territori per gli scambi di beni
L’articolo 1 rinvia all’allegato I, che contiene la nomenclatura dei paesi e territori valida dal 1° gennaio 2021 per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni, con codici, denominazioni e specifiche territoriali rilevanti.
Disaggregazioni geografiche per le statistiche sulle imprese
L’articolo 2 rinvia all’allegato II, che definisce le disaggregazioni geografiche richieste per le statistiche europee sulle imprese diverse da quelle sugli scambi internazionali di beni, articolate per livelli GEO e per grandi aree geografiche.
Abrogazione del regolamento precedente
L’articolo 3 abroga il regolamento (UE) n. 1106/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore del regolamento il 1° gennaio 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Criterio di classificazione e coordinamento con il sistema statistico UE
Nei considerando si chiarisce che la codifica dei paesi e territori si basa, per quanto compatibile, sulla norma ISO 3166 alpha 2; si precisa inoltre che la disaggregazione per le statistiche sulle imprese può essere meno dettagliata rispetto a quella prevista per gli scambi di beni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 12 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1427
- Regolamento · 12 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1428
- Regolamento · 12 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1463
- Regolamento · 12 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1471
- Regolamento · 12 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1485
- Regolamento · 13 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1474
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →