Cassazione Penale, Sentenza n. 34465/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ha dichiarato che il reato è estinto per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello in materia di contravvenzione disciplinata dall'art. 4 della legge n. 110/1975; il primo motivo (prescrizione) è stato ritenuto fondato e assorbente. La prescrizione massima, pari a cinque anni in relazione alla pena edittale, si è perfezionata il 25/08/2021 per assenza di cause di sospensione o interruzione, quindi prima della pronuncia di appello del 09/11/2021. Si è inoltre richiamato il principio secondo cui la prescrizione maturata prima della sentenza di secondo grado è rilevabile in sede di legittimità anche se non eccepita in appello, per evitare disparità di trattamento tra imputati.
Norme richiamate
legge n. 110 del 1975, art. 4
La contravvenzione prevista dall'art. 4 comporta una pena edittale la cui entità determina il termine massimo di prescrizione; nella fattispecie tale termine massimo è stato valutato in cinque anni e ha permesso di accertare la maturazione della prescrizione il 25/08/2021.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 10409 del 15/01/2015 (Rv. 263889)
Principio secondo cui la prescrizione maturata prima della sentenza di secondo grado è rilevabile anche in Cassazione anche se non eccepita in appello, per evitare che omissioni del giudice di merito producano disparità di trattamento e possibili condanne esecutive ingiustificate.
Massime di principio
- La prescrizione del reato va valutata con riferimento alla pena edittale e al decorso del tempo, tenendo conto di eventuali cause di sospensione o interruzione; se matura prima della pronuncia di secondo grado il reato può estinguersi anche se la questione non è stata sollevata in appello.
- La Corte di Cassazione può sindacare d'ufficio la prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di appello per ragioni di uguaglianza e tutela dell'imputato; pertanto la mancata eccezione in appello non preclude automaticamente la declaratoria di estinzione in Cassazione.
- Se la prescrizione è accertata dalla Corte di legittimità e non sussistono profili che richiedano un rinvio, la sentenza di merito può essere annullata senza rinvio e dichiarata l'estinzione del reato.
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare e documentare tempestivamente tutte le possibili cause di sospensione o interruzione (es. atti interruttivi, sospensione del processo, pendenze internazionali) perché esse incidono sul calcolo del termine prescrizionale.
- Per evitare disparità di trattamento, difensori e parti dovrebbero sollevare la questione della prescrizione il prima possibile in ogni grado di giudizio; tuttavia, anche se non sollevata, la prescrizione maturata può essere fatta valere in Cassazione.
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