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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45185/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 27/01/2022 del Tribunale di sorveglianza di Napoli che aveva rigettato la sua richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 01, Ord. pen., relativamente a una pena di 5 anni, 2 mesi e 2 giorni. Il Tribunale aveva motivato il rigetto ritenendo che il quadro clinico del condannato non fosse di gravità tale da giustificare l'applicazione del comma 1-ter (differimento della pena per grave infermità), mentre il ricorrente denunciava che l'ordinanza non aveva esaminato né motivato adeguatamente la richiesta specifica di detenzione domiciliare per ultrasettantenne prevista dal comma 01, sostenendo che il requisito della "gravità" sanitario rileva solo per il comma 1-ter e non per il comma 01.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando una carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata: il Tribunale di sorveglianza non aveva esaminato né motivato specificamente la richiesta basata sull'art. 47-ter, comma 01 (detenzione domiciliare per ultrasettantenni), limitandosi a considerazioni relative al comma 1-ter. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo giudizio, affinché valuti correttamente la richiesta nel quadro discrezionale previsto dalla norma e verificando l'assenza degli impedimenti generali alle misure alternative.

Norme richiamate

  • art. 47-ter, comma 01, Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    La norma consente la detenzione domiciliare per soggetti che hanno compiuto settant'anni; la sua applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza, che deve accertare l'utilità per il reinserimento sociale e l'assenza degli impedimenti previsti per le misure alternative (es. divieti derivanti da revoche precedenti). Il requisito della "gravità" dello stato di salute non è prescritto come condizione esclusiva per il comma 01.

  • art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.

    Riguarda il differimento della pena (facoltativo o obbligatorio) per ragioni di salute gravemente compromessa; per questo istituto la gravità dello stato di salute è requisito centrale e giustifica il differimento, distinto dalla disciplina del comma 01.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 42992 del 17/10/2007, Parla, Rv. 238121)

    Richiamata in punto di limiti alle misure alternative: ricorda che la concessione è discrezionale e che esistono impedimenti generali, tra cui il divieto di concessione per tre anni in caso di revoca per inidoneità o comportamento incompatibile con la misura.

Massime di principio

  • La detenzione domiciliare per il soggetto ultrasettantenne (art. 47-ter, comma 01) è rimessa alla discrezionalità del giudice di sorveglianza e non richiede, per la sua applicazione, lo stesso livello di "gravità" sanitario necessario per il differimento della pena previsto dal comma 1-ter.
  • Il giudice di merito, quando rigetta una richiesta basata sul comma 01, deve motivare espressamente perché, anche valutando utilità per il reinserimento e assenza di impedimenti, la misura non sia concessa; l'omessa valutazione specifica integra vizio motivazionale.
  • La valutazione sanitaria deve essere puntuale e riferita alla compatibilità dell'espiazione della pena in carcere con la tutela della salute; confondere o sovrapporre i criteri del comma 01 e del comma 1-ter può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.
  • Prima di negare la misura alternativa, il giudice deve accertare l'assenza degli impedimenti generali (es. revoca precedente per inidoneità o comportamenti incompatibili), che possono comunque escludere la concessione anche per ultrasettantenni.
  • In caso di carenza motivazionale su punti decisivi (qualifica dell'istanza, criteri normativi applicabili, esame degli impedimenti), la decisione è annullabile con rinvio per un nuovo esame da parte del Tribunale di sorveglianza.

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