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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32513/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una struttura sanitaria privata accreditata aveva agito per ottenere il pagamento di somme che assumeva erroneamente trattenute dalla pubblica amministrazione in sede di liquidazione relativa all'anno 2006, quale conguaglio riferito all'anno 2005. Il Tribunale aveva condannato la Regione al pagamento; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda, ritenendo corretta la liquidazione operata alla luce della delibera regionale e del protocollo d'intesa collegato. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la Corte d'appello avesse deciso su una questione diversa da quella devoluta, cioè sul superamento del budget anziché sul diverso criterio di calcolo della remunerazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse trascurato il contenuto delle difese regionali e avesse errato nell'individuazione del tetto di spesa; 3) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. nell'interpretazione della delibera regionale e del protocollo d'intesa, sostenendo che il criterio del 90% dovesse essere riferito al fatturato reale e non al budget.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che il vizio di ultrapetizione non era dimostrato, anche perché gli atti richiamati non erano stati riprodotti in modo sufficiente ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c. e non consentivano di verificare quale fosse la base di calcolo del 90% né se la Corte d'appello avesse davvero alterato petitum e causa petendi, oppure si fosse limitata a qualificare giuridicamente i fatti e gli atti di causa. Sul secondo motivo ha affermato che non è denunciabile come fatto omesso una questione o una deduzione difensiva, ma solo un preciso accadimento storico. Sul terzo motivo ha ritenuto generica la censura ermeneutica, perché la ricorrente si era limitata a richiamare in astratto i criteri interpretativi senza indicare specificamente quale canone fosse stato violato e in quale modo, traducendo la doglianza in una mera contrapposizione tra interpretazioni alternative. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti, oltre al contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti del petitum e della causa petendi; la censura di ultrapetizione richiede la dimostrazione concreta dell'alterazione dell'oggetto del giudizio.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve riprodurre e localizzare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda il motivo, altrimenti la Corte non può verificare il dedotto vizio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente la denuncia di nullità della sentenza per violazione processuale, ma il vizio deve emergere in modo specifico e autosufficiente dal ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni, argomentazioni difensive, elementi istruttori o valutazioni.

  • artt. 1362 c.c., 1363 c.c. e 1366 c.c.

    la censura di violazione dei canoni ermeneutici richiede l'indicazione puntuale del canone asseritamente violato e del modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato; non basta contrapporre una lettura diversa e plausibile.

  • art. 99 c.p.c.

    il processo è dominato dal principio dispositivo; il giudice non può sostituire d'ufficio fatti costitutivi o bene della vita diversi da quelli dedotti, ma può qualificare giuridicamente i fatti accertati.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il vizio di ultrapetizione sussiste solo se il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello domandato o altera i fatti costitutivi della domanda; non ricorre quando il giudice si limita a qualificare giuridicamente i fatti allegati e provati.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo deve essere autosufficiente: gli atti e i documenti decisivi devono essere specificamente indicati e riprodotti nella parte essenziale, così da consentire il controllo della censura.
  • L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo fatti storici, principali o secondari, decisivi e discussi tra le parti; non riguarda questioni giuridiche, deduzioni difensive o una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La censura per violazione dei canoni di interpretazione contrattuale o degli atti assimilati non può risolversi nella semplice contrapposizione di un'interpretazione alternativa a quella accolta dal giudice di merito: occorre indicare il canone specifico violato e la concreta deviazione dalla sua applicazione.
  • Quando sono possibili più interpretazioni plausibili di un atto, la scelta effettuata dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non meramente apparente e non contraria ai canoni legali di ermeneutica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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