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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10278/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., con riguardo a reati per i quali era stato condannato con distinte sentenze irrevocabili (furti di motocicli e omissione di soccorso, commessi tra il 6 e il 11 agosto 2014). Il difensore eccepiva violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, poiché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di valutare gli elementi indicativi del medesimo disegno criminoso (omogeneita' del bene protetto, contiguita' spazio-temporale, modalita' della condotta, sistematicita', abitudini di vita) necessari per riconoscere la continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, perché l'ordinanza impugnata era carente nella motivazione relativamente all'accertamento del vincolo della continuazione tra i reati indicati (diversi dall'omissione di soccorso). Ha annullato l'ordinanza e disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame, ordinando che il giudice rigetterà o accoglierà liberamente l'istanza ma fornendo adeguata motivazione che consideri i consolidati indicatori di continuazione. La Corte ha inoltre richiamato l'applicazione dell'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013, sul divieto di partecipazione al giudizio di rinvio del giudice che abbia gia' pronunciato sull'istanza di continuazione.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Citato nella requisitoria del Pubblico Ministero come norma che disciplina l'adozione di provvedimenti consequenziali in caso di declaratoria di inammissibilita'; qui non centrale nel merito della decisione della Cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Richiamato come mezzi di impugnazione in cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto fondate le censure di carenza motivazionale ai sensi di tali disposizioni

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sostanziale sulla continuazione tra più reati; la corte ha richiamato la necessità di verificare l'esistenza di un medesimo disegno criminoso ai fini dell'applicazione della continuazione

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'applicazione in sede esecutiva della continuazione; la Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione deve valutare e motivare in modo congruo gli indicatori che giustificano la continuazione

  • art. 34, comma 1, cod. proc. pen.

    Riferito in relazione alla pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013: interpreta che, dopo annullamento con rinvio, non puo' partecipare al nuovo giudizio il giudice che abbia gia' pronunciato o concorso a pronunciare sull'istanza di continuazione

  • art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla declaratoria di illegittimita' costituzionale (Corte cost. n. 183/2013) nella parte che riguardava la partecipazione del giudice al giudizio di rinvio; la sentenza impone il divieto di partecipazione del giudice che abbia gia' deciso

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva occorre dimostrare, anche tramite indici, che i reati sono espressione di un medesimo disegno criminoso: omogeneita' del bene giuridico, contiguita' spazio-temporale, modalita' della condotta, causali comuni, sistematicita' e abitudini programmate di vita
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare puntualmente, con riferimento agli indicatori consolidati dalla giurisprudenza, il proprio convincimento circa l'esistenza o l'assenza del vincolo di continuazione; una motivazione generica o lacunosa puo' determinare l'annullamento in Cassazione
  • I fatti già accertati con sentenze di merito vincolano il giudice dell'esecuzione nella valutazione, ma non esonerano quest'ultimo dall'effettuare una autonoma valutazione motivata della sussistenza della continuazione ai fini esecutivi
  • Dopo l'annullamento con rinvio, il giudice che abbia gia' pronunciato sull'istanza non puo' partecipare al nuovo giudizio, ai sensi dell'interpretazione resa dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 183/2013) ed applicata dalla Cassazione
  • In sede di impugnazione la parte ricorrente puo' ottenere l'annullamento dell'ordinanza per carenza di motivazione relativa alla continuita'; in caso di annullamento il giudice di rinvio puo' accogliere o rigettare la domanda ma deve fornire motivazione esaustiva

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