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Sentenza

Sentenza n. 550/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto dirigenziale “Registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria” n.14118 del 21/12/2020 del Dipartimento Istruzione e Cultura - Settore 2 – Borghi aree e parchi archeologici, assunto in data 18/12/2020- numero registro dipartimento n. 385, avente ad oggetto: “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000/2006. avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria, accertamento, impegno somme e approvazione della graduatoria definitiva”; - dell'allegato 1, nonché ogni altro atto (avente anche natura di parere, verbale ecc.) comunque prodromico, connesso, presupposto e/o consequenziale ed esecutivo, anche se non conosciuti; nonché, in via subordinata, per la condanna della Regione Calabria al risarcimento dei danni;

Giustizia amministrativa202100291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto dirigenziale regionale di approvazione della graduatoria definitiva, accertamento e impegno delle somme nell’ambito dell’avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

La controversia

Il Comune ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale regionale e la graduatoria definitiva relativi all’avviso pubblico finanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2000/2006, chiedendone l’annullamento e, in via subordinata, il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 17 febbraio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Non risultano ulteriori richieste o repliche incompatibili con tale dichiarazione.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che, quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione prima che la causa sia trattenuta in decisione, il giudice non possa esaminare il merito, procedere d’ufficio o sostituirsi alla valutazione dell’interesse ad agire, dovendo limitarsi a dichiarare l’improcedibilità. Le spese sono state compensate tra le parti costituite in ragione della natura processuale della decisione e dell’assetto degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal Collegio nel contesto della definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la parte ricorrente può disporre dell’azione e dichiarare, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia.
  • A fronte di un’espressa dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, in assenza di repliche o richieste contrarie delle altre parti, il giudice deve limitarsi a dichiarare l’improcedibilità del ricorso e non può esaminare il merito d’ufficio.
  • Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse concreto e attuale alla decisione quando la parte stessa abbia dichiarato di non averne più alcuno.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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