Cassazione Civile, Ordinanza n. 20557/2022 del 27/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, dell'invito al pagamento con cui l'Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria provinciale gli chiedeva l'integrazione del contributo unificato ritenuto insufficiente in relazione a un ricorso introduttivo volto ad annullare 25 ruoli esattoriali. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che, nel caso di ricorso cumulativo oggettivo nel processo tributario, il valore della lite e quindi il contributo unificato dovessero essere determinati sommando i valori dei singoli atti impugnati, richiamando in via analogica gli artt. 10 e 104 c.p.c. e valorizzando anche la legge di stabilità del 2014. Il Ministero ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 2, d.lgs. 546/1992 e 14, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002, nonché degli artt. 10 e 104 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito aveva errato nell'applicare analogicamente norme del processo civile al processo tributario, mentre quest'ultimo è retto da disciplina speciale che impone di calcolare il contributo unificato con riferimento a ciascun atto impugnato, secondo il valore proprio di ognuno.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del Ministero. Ha cassato la sentenza della CTR Sicilia che aveva annullato l'invito al pagamento e aveva affermato il criterio della sommatoria dei valori dei singoli atti impugnati. Secondo la Cassazione, non era consentito ricorrere all'analogia con gli artt. 10 e 104 c.p.c. perché nel processo tributario esiste una disciplina speciale che non presenta lacune da colmare; l'art. 12, comma 2, d.lgs. 546/1992 valorizza il singolo atto impugnato ai fini del valore della lite. La successiva modifica normativa del 2013 è stata letta come chiarimento e non innovazione. Il ricorso originario del contribuente contro l'invito al pagamento rimane quindi respinto nel merito nella sede di rinvio, con rinvio alla CTR Sicilia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato come norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge denunciato nel ricorso per cassazione.
art. 12, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la Corte lo considera norma speciale che definisce il valore della lite con riferimento al singolo atto impugnato, escludendo il ricorso all'analogia con il processo civile.
art. 14, comma 3-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è richiamato come base della disciplina del contributo unificato nel processo tributario e dell'obbligo di indicare il valore della lite nelle conclusioni del ricorso.
art. 13, comma 6-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
opera, nei casi di mancata indicazione del valore della lite, la presunzione legale che riconduce la causa allo scaglione di valore più elevato.
art. 10 c.p.c.
la CTR lo aveva applicato per analogia al processo tributario; la Cassazione esclude tale applicazione analogica in presenza di disciplina speciale.
art. 104 c.p.c.
la CTR lo aveva richiamato a sostegno del ricorso cumulativo; la Cassazione ne esclude l'utilizzo analogico nel caso esaminato.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il rinvio alle norme del codice di procedura civile, ma la Corte precisa che il rinvio opera solo in difetto di disciplina speciale.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per affermare l'inammissibilità della memoria depositata dalla parte intimata priva di controricorso.
artt. 366 e 370 c.p.c.
indicate come norme che definiscono i requisiti essenziali del controricorso, la cui mancanza impedisce ulteriori attività processuali della parte intimata.
art. 372 c.p.c.
richiamato per escludere il deposito successivo di documenti e memorie da parte della parte che non si sia validamente costituita.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato in connessione alla preclusione di ulteriori attività processuali dopo il deposito di un atto non qualificabile come controricorso.
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
citato in via analogica per ribadire il principio della rilevanza autonoma del singolo atto ai fini impositivi.
Massime di principio
- Nel processo tributario, ai fini della determinazione del contributo unificato, il criterio di riferimento è il singolo atto impugnato e non la sommatoria dei valori di tutti gli atti cumulativamente dedotti, salvo diversa disciplina espressa.
- Il rinvio alle norme del codice di procedura civile previsto dal d.lgs. 546/1992 opera solo in via sussidiaria: non è consentito colmare con l'analogia una questione già regolata da norma speciale tributaria.
- La disciplina sul valore della lite e sul contributo unificato ha natura funzionale al controllo fiscale dell'atto introduttivo; l'omessa o errata indicazione del valore comporta l'applicazione della presunzione legale prevista per lo scaglione più elevato.
- L'intervento normativo successivo che chiarisca il criterio di calcolo del contributo unificato in caso di ricorso cumulativo può essere letto come confermativo della disciplina già vigente, non necessariamente come innovazione retroattiva.
- In sede camerale, la mancata proposizione di un valido controricorso preclude alla parte intimata ulteriori attività processuali, incluse memorie e produzioni documentali tardive.
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