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Sentenza

Sentenza n. 5334/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 09851/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202507435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato la revoca della concessione del gioco del Lotto e l'incameramento del deposito cauzionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La titolare di una ricevitoria aveva impugnato la revoca della concessione del Lotto, disposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in ragione di sette tardivi versamenti dei proventi del gioco, superiori a tre giorni e di importo pari o superiore alla media dei versamenti settimanali. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che, escludendo dal computo i sabati e le domeniche, per cinque dei sette episodi non fosse integrata la soglia di quattro tardivi versamenti superiori a tre giorni lavorativi prevista dalla disciplina amministrativa. Il MEF e ADM hanno appellato la sentenza. In rito hanno dedotto l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva del MEF. Nel merito hanno denunciato errore di giudizio, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, erronea interpretazione degli artt. 30 d.P.R. 303/1990 e 34 l. 1293/1957, violazione dell'art. 6 l. 85/1990 ed eccesso di potere, sostenendo che ai fini del computo dovessero essere conteggiati anche sabati e domeniche. L'appellata ha sostenuto la legittimazione passiva del MEF e la correttezza del computo operato dal TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente accolto l'eccezione relativa al MEF e ne ha disposto l'estromissione, ritenendolo estraneo all'adozione degli atti impugnati. Nel merito ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR. Secondo il Collegio, l'art. 30 d.P.R. 303/1990 impone il versamento entro il giovedì della settimana successiva all'estrazione e non distingue, nel computo dei giorni di ritardo, tra giornate feriali e festive. L'esclusione di sabati e domeniche non ha base normativa e non può essere fondata su un criterio generale di ragionevolezza contrario al dato testuale della disciplina. Le circolari amministrative richiamate, aventi natura interna e finalizzate all'omogeneità delle prassi, non possono modificare la disciplina legale del termine né introdurre una diversa modalità di computo; pertanto ogni giorno successivo al termine del giovedì è computabile. Nel caso concreto risultavano sette ritardi, dei quali quattro superiori a tre giorni e di importo almeno pari alla media settimanale, sicché era integrata la fattispecie prevista dalla disciplina di settore. La sistematicità dei ritardi, incidenti sul regolare riversamento di denaro pubblico, era inoltre idonea a far venir meno il rapporto fiduciario proprio della concessione. La revoca e la conseguente decadenza sono state quindi ritenute legittime. Il ricorso di primo grado è stato respinto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 34 l. 1293/1957

    L’Amministrazione può procedere alla disdetta del controllo d’appalto o alla revoca della gestione delle rivendite [...] in caso di violazione abituale delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite.

    La violazione abituale si realizza, secondo la disposizione, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio e un’ulteriore violazione nei sei mesi successivi.

  • art. 6 l. 85/1990

    applicabile «a tutte le concessioni del gioco del lotto»

    Estende l'applicabilità dell'art. 34 l. 1293/1957 a tutte le concessioni del gioco del Lotto.

  • art. 30 d.P.R. 303/1990

    i raccoglitori sono tenuti a versare al concessionario, entro il giovedì della settimana successiva all’estrazione, il saldo a proprio debito

    Fissa il termine del versamento al giovedì della settimana successiva all'estrazione; non prevede l'esclusione di sabati e domeniche dal computo dei giorni di ritardo.

  • art. 24 d.P.R. 303/1990

    il raccoglitore è tenuto a versare, il giovedì della settimana successiva all’estrazione, il saldo a suo debito

    Conferma la scadenza del giovedì e la riferibilità del computo del ritardo a tutti i giorni successivi, senza distinzione tra feriali e festivi.

  • art. 56 d.lgs. 300/1999

    Richiamato dall'appellata a sostegno della legittimazione passiva del MEF, ma ritenuto non ostativo all'estromissione del Ministero, estraneo all'adozione dei provvedimenti contestati.

  • art. 60 c.p.a.

    Richiamato per qualificare la sentenza di primo grado, resa in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare.

Massime di principio

  • Quando la disciplina della concessione del gioco del Lotto fissa il termine del versamento al giovedì della settimana successiva all'estrazione, ai fini della verifica dei ritardi devono essere computati tutti i giorni successivi alla scadenza, compresi sabati e domeniche, in assenza di una specifica disposizione che ne imponga l'esclusione.
  • Le circolari amministrative, in quanto atti interni di indirizzo destinati a uniformare le prassi, non possono modificare la disciplina legale del termine di adempimento né introdurre una diversa regola di computo dei giorni di ritardo.
  • La revoca di una concessione del gioco del Lotto è legittima quando, secondo la disciplina legale, convenzionale e amministrativa applicabile, si verifichino il numero e la sequenza temporale di tardivi versamenti richiesti, purché gli episodi presentino anche gli ulteriori requisiti di importo previsti.
  • Il rapporto di concessione del gioco del Lotto ha carattere fiduciario, poiché il concessionario è tenuto a riversare denaro pubblico; la sistematicità dei ritardi nei versamenti può quindi determinare il venir meno dell'affidabilità necessaria alla prosecuzione del rapporto e legittimare la revoca.
  • La legittimazione passiva spetta all'amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato; l'amministrazione titolare di funzioni generali di indirizzo, vigilanza o controllo, ma estranea all'adozione dell'atto, deve essere estromessa dal giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseAutotutela
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

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