Sentenza del 28/11/2018 n. 2747 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRAP - rimborso - annualità cd. "condonata" - estinzione del credito - consegue - rimborso - non è ammissibile. Rimborso - annualità cd. "condonata" - estinzione della pretesa - rilevabilità d'ufficio - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda di rimborso IRAP è stata ritenuta non ammissibile, poiché l’annualità era stata oggetto di condono e la relativa pretesa doveva considerarsi estinta. L’intervenuta presentazione dell’istanza di definizione agevolata costituisce una circostanza rilevabile d’ufficio dal giudice, senza necessità di una specifica eccezione dell’Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di ottenere il rimborso dell’IRAP per un’annualità oggetto di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. Il contribuente sosteneva, in sostanza, di conservare il diritto al rimborso; l’Amministrazione riteneva invece che la presentazione dell’istanza di condono avesse definito ed estinto la pretesa relativa a quell’annualità. La Corte ha ritenuto che la definizione della lite mediante pagamento della somma prevista dal condono produca un effetto estintivo anche quando il giudizio riguarda una domanda di rimborso d’imposta.
Norme richiamate
Normativa sul condono fiscale e sulla definizione delle liti fiscali pendenti
chiusura delle liti fiscali pendenti mediante il pagamento di una somma correlata al valore della causa
L’adesione alla definizione agevolata determina l’estinzione della lite e della pretesa tributaria oggetto del giudizio, anche quando il contribuente chieda un rimborso d’imposta anziché l’annullamento di un atto impositivo.
Principio processuale della rilevabilità d’ufficio dell’estinzione della pretesa
Il giudice deve rilevare d’ufficio la presentazione dell’istanza di condono e i suoi effetti estintivi, anche se l’Amministrazione finanziaria non ha formulato una specifica eccezione.
Massime di principio
- La definizione agevolata di una lite fiscale non riguarda soltanto le pretese dell’Amministrazione, ma può estinguere anche giudizi promossi dal contribuente per ottenere rimborsi d’imposta.
- Se un’annualità fiscale è stata validamente definita mediante condono, non è normalmente possibile ottenere successivamente un rimborso riferito alla medesima annualità e alla medesima pretesa.
- L’effetto estintivo del condono può essere rilevato direttamente dal giudice, anche senza un’eccezione espressa dell’Amministrazione finanziaria.
- In situazioni analoghe occorre verificare l’identità tra l’annualità e la pretesa oggetto della domanda giudiziale e quelle comprese nell’istanza di definizione agevolata; se coincidono, la domanda può essere dichiarata estinta o non ammissibile.
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