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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28205/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2011 e 2012, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto, ai fini del reddito d'impresa, la deducibilità invocata dalla società contribuente in base alla cd. Tremonti Ambiente per un investimento ambientale, operato in relazione all'acquisto/realizzazione di un impianto fotovoltaico. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della società ritenendo che, nel calcolo dell'agevolazione, dovessero essere computate non solo le componenti del costo iniziale dell'investimento, ma anche le quote di ammortamento relative ai primi cinque anni di vita utile del bene. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 15, L. 388/2000, in combinato con gli artt. 2425, lett. B), n. 10, e 2426, n. 2, c.c., nonché con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato ambientali, sostenendo che i costi operativi e le quote di ammortamento non rientrano tra i costi ammissibili ai fini del calcolo del sovraccosto/investimento agevolabile. La società è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, affinché riesamini la quantificazione dei costi ammissibili per l'agevolazione ambientale, escludendo dal calcolo le quote di ammortamento dell'impianto realizzato con l'investimento agevolato, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata ritenuta errata perché, secondo la disciplina applicabile, i costi operativi non devono essere considerati nel calcolo del sovraccosto ammissibile e, comunque, l'ammortamento non può determinare una duplicazione dell'agevolazione rispetto al costo di acquisto già preso a base del beneficio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata formulata come violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 6, comma 15, L. 23 dicembre 2000, n. 388

    La Corte lo interpreta nel senso che l'investimento ambientale agevolabile coincide con il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali necessario a prevenire, ridurre o riparare danni all'ambiente, da calcolarsi con approccio incrementale; non comprende una duplicazione del beneficio tramite ammortamenti successivi.

  • art. 2425, lett. B), n. 10, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in combinato disposto; la Corte non ne fa il fulcro autonomo della decisione, che si fonda soprattutto sulla disciplina dell'agevolazione e sulla normativa UE.

  • art. 2426, n. 2, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in combinato disposto; non assume rilievo decisivo autonomo nella ratio decidendi.

  • Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, n. 2001/C-37/03

    Serve a definire i costi d'investimento supplementari e l'approccio incrementale; nella lettura della Corte, i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti necessari per la tutela ambientale.

  • Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, n. 2008/C-82/01

    Parte III, par. 3.1, punti 80 e 82

    La Corte ne ricava che, nella disciplina applicabile ratione temporis, i costi ammissibili si calcolano senza prendere in considerazione vantaggi e costi operativi; quindi l'ammortamento non può essere aggiunto al sovraccosto.

  • Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008

    È ritenuto applicabile ratione temporis agli investimenti oggetto di causa; esclude dal calcolo dei costi ammissibili i vantaggi e i costi operativi connessi agli investimenti aggiuntivi in risparmio energetico e per energie rinnovabili.

  • art. 21 Regolamento (CE) n. 800/2008

    Per gli investimenti in risparmio energetico, i costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi vantaggio e costo operativo; i calcoli vengono certificati da un revisore esterno.

  • art. 23 Regolamento (CE) n. 800/2008

    Per gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti rispetto a un impianto tradizionale equivalente e si calcolano senza considerare vantaggi e costi operativi.

  • art. 57 Regolamento (CE) n. 651/2014

    Richiamato solo per indicare l'abrogazione del Regolamento n. 800/2008, non rilevante per la fattispecie ratione temporis.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con mod. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    Richiamato per l'abrogazione della disciplina agevolativa a decorrere dal 26 giugno 2012.

Massime di principio

  • L'agevolazione ambientale della cd. Tremonti Ambiente si determina sulla base del costo dell'investimento ambientale o del sovraccosto rispetto a un impianto tradizionale equivalente, secondo il criterio dell'approccio incrementale, senza che possano essere sommati elementi che determinino una duplicazione del beneficio.
  • Quando la disciplina applicabile esclude dal calcolo dei costi ammissibili i vantaggi e i costi operativi connessi all'investimento, non è consentito ricomprendervi le quote di ammortamento del bene strumentale, perché esse non costituiscono costi operativi aggiuntivi ammessi dalla norma.
  • Nei giudizi sull'agevolazione per investimenti ambientali, il confronto deve essere effettuato tra l'investimento ecologico e un investimento tradizionale di pari capacità; il beneficio fiscale non può estendersi oltre i sovraccosti effettivamente necessari per la tutela ambientale.
  • Se la quota di investimento agevolabile è già determinata sul costo di acquisto dell'immobilizzazione, non è legittima una successiva deduzione delle quote di ammortamento riferite allo stesso bene, poiché ciò integrerebbe una non prevista duplicazione agevolativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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