Cassazione Civile, Ordinanza n. 23080/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione, da parte di una società che gestiva una sala giochi e scommesse, di una cartella di pagamento emessa per sanzioni amministrative conseguenti a un atto di contestazione relativo alla presunta omessa installazione di misuratori fiscali negli anni 2012 e 2013. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto per mancanza di prova della valida notifica dell’atto presupposto; in appello la decisione era stata confermata, ma il giudice di secondo grado aveva compensato le spese di lite motivando con la ritenuta infondatezza delle eccezioni di tardività dell’appello e di invalidità della notifica della cartella. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte tributaria disposto la compensazione delle spese senza una motivazione congrua e senza la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, deducendo inoltre l’illogicità della motivazione perché la pretesa reciproca soccombenza non sarebbe configurabile tra il rigetto di un’eccezione preliminare e il rigetto dell’appello nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione sulle spese. Ha cassato la sentenza impugnata in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito condannando in solido l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di appello e quelle del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
richiamato quale norma generale sulla soccombenza e sulla regolazione delle spese di lite
la compensazione totale o parziale delle spese è ammessa solo nei casi previsti e deve essere sorretta da adeguata motivazione; la mera soccombenza su una questione preliminare in rito non basta, di per sé, a giustificare la compensazione
richiamato per il vizio di motivazione della statuizione sulle spese
richiamato in relazione al dovere di motivazione del provvedimento
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come parametro del vizio di violazione di legge denunciato in cassazione
art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.
consente la decisione nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto
art. 1, comma 3, d.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544
norma sostanziale richiamata solo per descrivere l’illecito amministrativo originario relativo all’omessa installazione dei misuratori fiscali
Massime di principio
- Nel giudizio tributario la compensazione totale o parziale delle spese richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate e riferite a specifiche circostanze della controversia.
- La mera reiezione di un’eccezione preliminare o processuale non integra, di per sé, soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese quando la parte che la propone risulti poi complessivamente soccombente sul merito.
- La nozione di soccombenza reciproca presuppone una pluralità di domande contrapposte accolte e rigettate, oppure l’accoglimento solo parziale di un’unica domanda; non coincide con la semplice mancata accoglienza di questioni pregiudiziali.
- Una motivazione di compensazione illogica o non aderente ai presupposti di legge integra violazione di legge censurabile in cassazione.
- Quando il ricorso investe solo la statuizione sulle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito sulla regolazione delle spese.
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