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Sentenza

Sentenza n. 4552/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.4726/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202601796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4726/2024, che aveva condannato il Ministero a riconoscere 1.500 euro per gli anni scolastici 2019/2020-2021/2022 mediante la Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4726/2024, passata in giudicato e notificata, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle, mediante assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, complessivi 1.500 euro per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022. Ha dedotto il mancato adempimento del Ministero e chiesto l'ordine di esecuzione, le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero e ordinando di eseguire il giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori e gli oneri aventi titolo nel giudicato e gli interessi maturati dopo il ricorso, secondo la misura e la decorrenza da verificare in base al titolo e alla legge: i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione. Ha respinto la richiesta di penalità di mora perché, data l'esiguità del debito, l'astreinte sarebbe eccessivamente afflittiva e ricorrerebbero ragioni ostative. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine e tenuto a provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando il residuo e adottando gli atti necessari. Il commissario non ha diritto a compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, quando la pretesa sia documentata e l'amministrazione debitrice non l'abbia adeguatamente contestata.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    le somme di cui alla lettera b) non sono dovute dal momento che è escluso l'uso delle astreintes di cui all’art.114, comma 4 lett.e) c.p.a. laddove ciò risulti “manifestamente iniquo” ovvero sussistano “altre ragioni ostative” come appunto nella fattispecie in cui l'esiguità del debito è tale da far apparire l'invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva;

    La penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; l'esiguità del debito può rendere l'astreinte eccessivamente afflittiva.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

    Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere agli obblighi di pagamento, prima che possa essere avviato il recupero coattivo.

  • artt. 1282 e ss. c.c.

    i conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione resistente se non nei limiti di cui agli artt.1282 segg. c.c. e delle ulteriori disposizioni di legge applicabili, mentre non sono dovute le somme di cui alla lettera b)

    La quantificazione degli interessi richiesta dal creditore non vincola l'amministrazione in sede di ottemperanza: misura e decorrenza vanno determinate applicando il titolo e le disposizioni civilistiche e di legge pertinenti.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Le spese liquidate possono essere distratte in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    La sentenza dispone la distrazione delle spese al difensore antistatario facendo applicazione delle disposizioni processuali richiamate.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su un titolo giudiziale passato in giudicato, l'amministrazione deve dare esecuzione alla pretesa risultante dal titolo; il giudice può fissare un termine per l'adempimento e dichiarare l'inottemperanza quando il debitore pubblico non abbia soddisfatto il credito.
  • Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: la sua consistenza deriva dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali. I conteggi del creditore, inclusi quelli relativi agli interessi, non vincolano definitivamente l'amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando sia manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; l'esiguità del debito può rendere l'astreinte eccessivamente afflittiva.
  • In caso di persistente inottemperanza, il commissario ad acta può essere nominato con la sentenza e attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione; il commissario determina il residuo dovuto e adotta gli atti necessari all'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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