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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1067/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che, in sede di riesame, aveva annullato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal G.I.P. di Agrigento a carico di Giuseppe Rallo per l'omicidio volontario premeditato di Angelo Castronovo (31/10/2022). Il ricorso censura principalmente: l'omessa o insufficiente motivazione del Tribunale del riesame rispetto agli esiti tecnici degli esami RIS (prelievi STUB con riscontro di particelle compatibili e di particelle caratteristiche corrispondenti all'innesco dei bossoli cal.12); la mancata verifica critica dell'autenticita' e della precisione temporale delle videoregistrazioni prodotte dalla difesa e ritenute a fondamento dell'alibi; e l'assenza di confronto tra la prova d'alibi e gli altri elementi indiziari (in particolare gli esiti dello stub) che risultano confliggenti con l'alibi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia posto eccessivo rilievo sull'alibi ricavato da videoregistrazioni senza aver previamente e adeguatamente verificato autenticità e precisione temporale delle stesse (problema aggravato dal recente ripristino dell'ora solare) e senza avere compiuto una valutazione sinottica degli elementi probatori. La Cassazione ha rilevato altresì l'omessa considerazione e il mancato confronto, da parte del riesame, con gli esiti dello stub (residui di polvere da sparo e compatibilita' con l'innesco dei bossoli) che contrasterebbero con l'alibi. Per queste carenze motivazionali l'ordinanza impugnata e' stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Palermo, che dovra' riesaminare il compendio probatorio e motivare compiutamente le proprie valutazioni.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    La gravita' degli indizi di colpevolezza richiede una valutazione coordinata e non frazionata degli elementi probatori; il giudice deve considerare sinotticamente tutti gli indizi per verificare se complessivamente raggiungono la soglia richiesta dall'art. 273.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Nei casi in cui opera la presunzione legale prevista da questa norma, le esigenze cautelari possono ritenersi implicitamente sussistenti ai fini dell'interesse del Pubblico Ministero a impugnare l'ordinanza, rendendo non decisiva l'esposizione separata delle esigenze cautelari nel ricorso.

  • art. 391-bis cod. proc. pen.

    art. 391-bis cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni rese ai sensi di questa norma (che regola l'assunzione delle dichiarazioni testimoniali in udienza) devono essere valutate nella loro attendibilita' e precisione; il riesame ha considerato tali dichiarazioni carenti di precisione sugli orari e ne ha negato la decisivita', ma la Corte di Cassazione richiama la necessita' di motivare adeguatamente tale valutazione.

Massime di principio

  • Nelle valutazioni cautelari il giudice deve compiere una valutazione globale e coordinata di tutti gli elementi indiziari; non e' sufficiente esaminare separatamente singoli elementi senza confronto sinottico.
  • Quando la difesa fonda un alibi su videoregistrazioni, il giudice deve verificare preliminarmente autenticita', integrita' e corretta indicazione temporale delle immagini (anche rispetto a varianti come il cambio dell'ora) prima di attribuire alle registrazioni valore dirimente.
  • Gli esiti tecnici-forensi (es. residui di polvere da sparo rilevati tramite STUB e la loro compatibilita' con bossoli sequestrati) devono essere espressamente confrontati con l'alibi difensivo; una prova d'alibi incompatibile con rilevamenti tecnici richiede specifica e argomentata spiegazione.
  • Le censure circa possibile contaminazione di esami forensi vanno valutate su base fattuale e probatoria; semplici ipotesi non esonerano il giudice dal dovere di confronto e motivazione.
  • Il Pubblico Ministero che impugna l'esclusione della gravita' indiziaria deve indicare le esigenze cautelari, ma ove ricorrano presunzioni di legge (art. 275, comma 3) l'interesse puo' ritenersi implicitamente sussistente.
  • In caso di rinvio il giudice del riesame dovra' riesaminare e motivare specificamente: autenticita' e datazione delle videoregistrazioni, attendibilita' delle dichiarazioni a discarico, risultati tecnici (stub) e la ricostruzione dei tempi di spostamento tra i luoghi coinvolti.

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