Cassazione Penale, Ordinanza n. 28265/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per reati avvinti dalla continuazione. I motivi dedotti erano due: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla misura dell'aumento di pena applicato per i reati satellite nella continuazione, assumendosi che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato i singoli aumenti; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, censurando la valutazione negativa del giudice di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, perché i giudici di merito avevano applicato correttamente i criteri sul reato continuato e l'obbligo di motivare distintamente gli aumenti di pena; ha inoltre ritenuto il secondo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, essendo la motivazione della Corte territoriale immune da evidenti illogicità e basata su precedenti penali e assenza di elementi positivamente valutabili.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato per affermare che, nel reato continuato, la pena complessiva deve rispettare i limiti legali e non può tradursi surrettiziamente in un cumulo materiale di pene
art. 110 c.p.
richiamato nella descrizione dei reati come norma sul concorso di persone nel reato
art. 56 c.p.
richiamato nella descrizione del tentato furto come norma sul tentativo
art. 624 c.p.
richiamato nella descrizione del reato di furto oggetto di contestazione
art. 625, comma 1, nn. 2, 3 e 5, c.p.
richiamato per qualificare il furto come pluriaggravato
art. 337 c.p.
richiamato per la contestazione di resistenza a pubblico ufficiale
art. 4 L. 110/75
richiamato per la contestazione di porto di armi od oggetti atti ad offendere
art. 62-bis c.p.
non citato espressamente nel testo, ma la decisione riguarda il diniego delle attenuanti generiche; il testo non riporta però la norma
Massime di principio
- Nel reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e determinare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; la motivazione sugli aumenti può essere sintetica, purché consenta di verificare proporzione, rispetto dei limiti legali e assenza di un cumulo materiale mascherato.
- Quando i reati sono omogenei e l'aumento di pena è contenuto, l'onere motivazionale sui singoli aumenti può risultare soddisfatto anche implicitamente, se dalla sentenza emerge un criterio non arbitrario collegato alla pena base e alla violazione più grave.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito valorizza elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come precedenti penali e assenza di elementi positivamente apprezzabili; non è necessario confutare analiticamente tutti gli argomenti difensivi.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito sulla concessione delle attenuanti generiche, salvo manifesta illogicità della motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28210/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28212/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28214/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28215/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28216/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28217/2025 del 01/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →