Regolamento (UE) 2025/472
Regolamento delegato (UE) 2025/472 della Commissione, del 2 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti alla classificazione statistica delle attività economiche NACE definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il regolamento (UE) n. 691/2011 per sostituire i riferimenti alla NACE Rev. 2 con quelli compatibili con la NACE Rev. 2.1. La modifica riguarda specifici allegati sui dati da trasmettere a Eurostat in materia di conti economici ambientali. L’entrata in applicazione è differita al 1° gennaio 2026, in modo da consentire l’adeguamento degli operatori e degli Stati membri.
Modifica del regolamento sui conti economici ambientali europei per allineare i riferimenti alla classificazione NACE aggiornata (NACE Rev. 2.1).
Ambito di applicazione
Si applica al regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei, limitatamente alle disposizioni degli allegati IV e V che richiamano la classificazione delle attività economiche NACE per la trasmissione di dati alla Commissione (Eurostat). Rileva per gli Stati membri e, in via indiretta, per i soggetti tenuti alla raccolta/fornitura dei dati statistici interessati; non introduce nuovi settori materiali, ma aggiorna i riferimenti classificatori. L’applicazione pratica decorre dal 1° gennaio 2026 per i periodi di riferimento che iniziano in tale data o successivamente. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento delegato (UE) 2025/472: aggiornamento dei riferimenti NACE nel regolamento sui conti economici ambientali europei
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 691/2011 per adeguare i riferimenti alla classificazione statistica delle attività economiche alla NACE Rev. 2.1, introdotta dall’aggiornamento della NACE operato dal regolamento delegato (UE) 2023/137. L’intervento mira a mantenere coerenza e comparabilità delle trasmissioni statistiche europee, in particolare per i conti economici ambientali.
Contesto e finalità
La Commissione evidenzia che, dall’adozione della NACE Rev. 2, globalizzazione e digitalizzazione hanno trasformato le modalità di produzione di beni e servizi; per questo la classificazione è stata aggiornata in NACE Rev. 2.1. Poiché il regolamento (UE) n. 691/2011 contiene numerosi obblighi di trasmissione dei dati espressi in termini di sezioni, divisioni, gruppi o classi NACE, è necessario allinearne la formulazione alla nuova classificazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento non riscrive l’impianto del regolamento (UE) n. 691/2011, ma modifica soltanto i riferimenti contenuti negli allegati IV e V, relativi alle modalità di presentazione dei dati da trasmettere alla Commissione (Eurostat). Le modifiche riguardano i dati sui conti economici ambientali e, in particolare, la classificazione delle attività economiche utilizzata per la loro disaggregazione. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile.
Modifiche agli allegati del regolamento (UE) n. 691/2011
Nell’allegato IV, sezione 5, punto 1, terzo trattino, viene sostituito il testo introduttivo relativo alle disaggregazioni NACE per la produzione ausiliaria di servizi di protezione dell’ambiente. La nuova formulazione richiama le sezioni B, C e D e la divisione 36 della NACE, precisando che i dati relativi alla sezione C devono essere presentati secondo la struttura prevista.
Nell’allegato V, sezione 5, punto 1, primo trattino, viene sostituito l’elenco dei raggruppamenti NACE da utilizzare per la classificazione delle attività economiche. Il nuovo elenco include:
- NACE A
- NACE B
- NACE C
- NACE D
- NACE E
- NACE F
- NACE J + NACE K
- NACE N
- NACE P
- NACE Q
- somma di NACE G + NACE H + NACE I + NACE L + NACE M + NACE O + NACE R + NACE S + NACE T + NACE U + NACE V
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La data di applicazione sostanziale è però differita: le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026 per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) relativi a ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente.
Impatto operativo
La Commissione sottolinea che la granularità della classificazione aggiornata è simile a quella della versione precedente, sicché le modifiche non dovrebbero generare un onere aggiuntivo considerevole per gli Stati membri o per i soggetti rispondenti. Il differimento dell’applicazione è giustificato dall’esigenza di consentire l’adattamento ai nuovi obblighi statistici.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei riferimenti NACE negli allegati IV e V
Nell’allegato IV, sezione 5, punto 1, terzo trattino, il riferimento alle disaggregazioni NACE per la produzione ausiliaria di servizi di protezione dell’ambiente è sostituito con una formulazione che indica le sezioni B, C e D e la divisione 36 della NACE, specificando che i dati per la sezione C devono essere presentati secondo la struttura ivi prevista. Nell’allegato V, sezione 5, punto 1, il primo trattino è sostituito con un elenco di raggruppamenti NACE aggiornato, includendo NACE A, B, C, D, E, F, J+K, N, P, Q e il totale di G+H+I+L+M+O+R+S+T+U+V.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, si applica dal 1° gennaio 2026, e solo per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) relativi a periodi di riferimento che iniziano in tale data o successivamente.
Finalità di allineamento alla NACE Rev. 2.1
La modifica è motivata dall’aggiornamento della classificazione statistica NACE, reso necessario dall’evoluzione delle attività economiche dovuta a globalizzazione e digitalizzazione. L’obiettivo è mantenere comparabilità e coerenza con la classificazione internazionale aggiornata, senza imporre un onere aggiuntivo considerevole rispetto alla versione precedente.
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