Sentenza n. 1713/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3194/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 18.04.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 7895/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 18.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, quale giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per cinque annualità, per complessivi 2.500 euro, oltre alle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, resa in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a beneficiare, in relazione ai contratti a tempo determinato, della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione, nella misura di 500 euro annui per cinque annualità, nonché al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza documentare l'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli, il rispetto dei termini processuali e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l'adempimento. Ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere in caso di inerzia dell'Amministrazione. Il commissario dovrà curare anche gli stanziamenti, l'impegno, la liquidazione, l'ordine e il pagamento della spesa; l'insufficienza dei fondi di bilancio o della cassa non costituisce impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La quantificazione della penale eventualmente maturata spetterà al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione attribuisce al giudice amministrativo la competenza a conoscere dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'adeguamento dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la misura deve essere non manifestamente iniqua e svolgere una funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
I termini processuali applicabili al rito camerale risultano rispettati.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.
art. 479 c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022
Le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 1 c.p.a.
È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, cui assolve anche la penalità di mora.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione non si sia conformata a quanto deciso.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato entro un termine assegnato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, inclusa l'allocazione della somma in bilancio e lo svolgimento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza successiva al termine assegnato per l'adempimento e con un tetto massimo proporzionato, necessario a preservarne la funzione compulsiva ed evitare una sproporzionata locupletazione del privato.
- L'insediamento del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato: fino all'effettivo adempimento permane una situazione di esercizio concorrente del potere, sicché la penalità può cessare al momento dell'adempimento spontaneo dell'amministrazione anche se il commissario si è già insediato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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