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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12524/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 14/07/2021 che aveva confermato la condanna (13 anni di reclusione ciascuno) per partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis), per detenzione e porto illegali di armi (alcune con matricola abrasa) e per ricettazione di un'autovettura rubata. I motivi di ricorso in Cassazione (otto motivi) censurano, in sintesi: la presunta illogicità e insufficienza della motivazione con riferimento all'attribuzione ai fratelli Gentile del possesso della Fiat 500 rinvenuta il 20/02/2018 e delle armi in essa; la mancata considerazione e valutazione delle dichiarazioni testimoniali (es. Pittella) e dei documenti prodotti; l'asserita carenza di prove oggettive (mancato rinvenimento di alcuni fucili, assenza di riscontri GPS e di riprese filmiche inequivoche); il diniego della rinnovazione istruttoria in appello; e, infine, l'assenza degli elementi costitutivi del reato di associazione mafiosa (mancanza di stabile inserimento, di partecipazione agli affari tipici della cosca, di rituali di affiliazione e di riconoscimento esterno).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha respinto le censure. In motivazione la Corte ha ritenuto che: la valutazione delle intercettazioni e la loro lettura congiunta con altri elementi (videoriprese, dichiarazioni degli investigatori, contesto conflittuale tra fazioni) fosse valutazione di merito non sindacabile se non per manifesta illogicità, che non è stata riscontrata; le spiegazioni alternative proposte dalla difesa (ad es. la spiegazione dei 3.000 euro tramite una compravendita mancata) non hanno fornito un nesso plausibile con il ritrovamento dell'auto e delle armi; le immagini e le captazioni contestuali giustificano la conclusione circa la detenzione/occultamento delle armi e dello spostamento degli stessi; il diniego della rinnovazione istruttoria in appello era motivato e conforme ai principi di diritto; e, sul punto più rilevante, che la custodia delle armi e dell'autovettura, finalizzata ad un attentato omicidiario per il controllo del territorio, costituiva un contributo di "altissimo spessore" idoneo a integrare la partecipazione all'associazione di tipo mafioso anche senza una rituale affiliazione formale. In sintesi, le condanne confermate in appello sono state ritenute adeguatamente motivate e mantenute.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha interpretato l'art. 416-bis nel senso che la partecipazione all'associazione mafiosa può risultare anche da forme non rituali di messa a disposizione, purché il contributo sia non marginale e apprezzabile: la custodia di armi e di un veicolo destinati a un omicidio eccellente è considerata contributo di altissimo spessore tale da integrare il reato

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'enunciazione dei motivi di ricorso in Cassazione; utilizzato come riferimento formale per la struttura ed esposizione dei motivi

Massime di principio

  • L'interpretazione di intercettazioni telefoniche e conversazioni criptiche è valutazione di fatto affidata al giudice di merito: la Cassazione sindaca solo la manifesta illogicità dell'argomentazione e non può sostituirsi alla valutazione probatoria.
  • La prova della partecipazione all'associazione mafiosa non richiede necessariamente una formale ritualità di affiliazione: un contributo concreto, non marginale e di rilevante incidenza sugli obiettivi del sodalizio (es. custodire armi e mezzi destinati a un omicidio importante) può essere sufficiente.
  • Elementi indiziari convergenti (intercettazioni, videoriprese, dichiarazioni degli investigatori, riscontri sull'uso e la destinazione di beni) possono fondare una condanna anche in assenza del rinvenimento materiale di tutte le armi censite, purché la ricostruzione sia coerente e concatenata.
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria in sede di appello è eccezionale: il giudice d'appello può legittimamente negarla se ritiene che lo stato degli atti sia sufficiente per decidere; il sindacato della Cassazione sul diniego è limitato alla verifica della motivazione dell'ordinanza.
  • Per criticare con successo una decisione di merito in sede di legittimità occorre dimostrare vizi specifici, di logica o di diritto, non proporre meri modelli alternativi di lettura dei fatti o dedurre genericamente l'esistenza di spiegazioni alternative.

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