Ordinanza n. 6570/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Roma di revoca del porto d’armi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Roma del 29 dicembre 2023, notificato il 5 gennaio 2024, con il quale era stata disposta la revoca del porto d’armi, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti presupposti, consequenziali e connessi. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire ulteriore documentazione, in particolare copia della denuncia presentata dal ricorrente il 17 giugno 2023 e dei relativi allegati, salvo che permangano esigenze di segretezza delle indagini. Ha inoltre rilevato che l’amministrazione aveva depositato una memoria soltanto il 1° aprile 2026 e che tale memoria era rilevante ai fini della decisione, rendendo necessario garantire il rispetto dei termini a difesa. Infine, il TAR ha invitato le parti a interloquire, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., sulla possibile improcedibilità sopravvenuta, anche parziale, della censura relativa alla mancata ostensione degli atti del procedimento, poiché dagli atti risultava che l’accesso sarebbe stato ormai ottenuto in altro giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto a carico del Ministero dell’Interno l’acquisizione e il deposito, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, della copia della denuncia presentata il 17 giugno 2023 con i relativi allegati, sempre che non sussistano esigenze di segretezza delle indagini. Il Collegio ha assegnato alle parti venti giorni per depositare memorie sulla possibile improcedibilità sopravvenuta, anche parziale, della domanda relativa all’ostensione degli atti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 13 ottobre 2026.
Norme richiamate
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Impone al giudice di consentire alle parti di interloquire sulle questioni rilevate d’ufficio che possano incidere sulla decisione, nel caso concreto sulla possibile improcedibilità sopravvenuta, anche parziale, della domanda relativa all’accesso agli atti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la documentazione già acquisita non consente di decidere il ricorso, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione d’ufficio di ulteriori atti rilevanti, ponendo il relativo adempimento a carico dell’amministrazione che li detiene.
- L’acquisizione istruttoria di documenti connessi a indagini deve essere subordinata alla verifica dell’eventuale permanenza di esigenze di segretezza, tenendo conto anche del tempo trascorso dai fatti.
- Prima di decidere su una questione rilevata d’ufficio suscettibile di determinare l’improcedibilità, il giudice deve consentire alle parti di presentare osservazioni e memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
- La sopravvenuta ostensione degli atti richiesti può determinare l’improcedibilità, anche solo parziale, della domanda relativa all’accesso, ma la relativa questione deve essere previamente sottoposta al contraddittorio delle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 770/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 126/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 128/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 129/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 2137/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 2138/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →