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Parere

Parere n. 128/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza sospensiva proposto, con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla società Linco-Baxo Industrie Refrattari S.p.A. - Legale Rappresentante Nicolardi Maurizio Alessandro - contro Agenzia Regionale Protezione Ambiente Emilia-Romagna, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bondeno (FE), per l’annullamento, in riferimento ad una specifica prescrizione sulle emissioni da cottura di prodotti ceramici non smaltati, della Determina Dirigenziale (adottata dall’Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna, ARPAE) DET-AMB-2024-3014 del 28 maggio 2024, con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Giustizia amministrativa202500710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della prescrizione relativa all’installazione di un impianto di abbattimento delle emissioni contenuta nell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata allo stabilimento di Bondeno.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Prevale il privato

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la determina ARPAE n. DET-AMB-2024-3014 del 28 maggio 2024, limitatamente alla prescrizione di cui al punto C n. 2, con la quale era stata imposta l’installazione di un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare per le emissioni derivanti dalla cottura di prodotti ceramici non smaltati. La società ha dedotto violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006, della legge n. 241/1990, del principio di proporzionalità, degli artt. 4 e 41 Cost., dei criteri CRIAER e della determinazione regionale n. 4606 del 4 giugno 1999, nonché difetto di motivazione, eccesso di potere, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e ingiustificata compressione dell’attività privata. La questione centrale concerneva la legittimità dell’imposizione dell’impianto nonostante il mancato superamento dei limiti emissivi e il mancato previo contraddittorio procedimentale. In pendenza del ricorso, ARPAE ha adottato la determina n. DET-AMB-2025-1941 del 1° aprile 2025, che ha rettificato e aggiornato l’AUA imponendo nuovamente l’installazione di filtri a maniche e trattamento a calce dei fumi per il rispetto del limite di 5 mg/Nm3 di fluoro e suoi composti. La società ha trasmesso anche un ricorso per motivi aggiunti contro tale atto, ma il parere esamina il ricorso introduttivo.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché diretto contro il primo atto immediatamente lesivo, e fondato nei limiti indicati. La Sezione ha accolto la censura relativa alla violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale. Pur non essendo previsto in astratto un obbligo generalizzato di contraddittorio nel procedimento AUA, nel caso concreto la prescrizione imposta si discostava dalla circolare regionale n. AMB 01/11265 del 15 giugno 2001, secondo la quale l’obbligo di installare impianti di abbattimento sussiste esclusivamente in presenza del superamento dei limiti di emissione dei singoli inquinanti. Tali limiti non risultavano superati e le emissioni dello stabilimento erano descritte come infinitesimali rispetto ai limiti normativi. La circolare, pur essendo un atto interno, aveva dunque generato un affidamento qualificato nella società. L’amministrazione avrebbe dovuto comunicare, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, l’intendimento di adottare una determinazione sfavorevole e consentire alla società di presentare osservazioni. L’omissione del contraddittorio, considerato il rischio di una decisione a sorpresa, vizia il provvedimento. L’accoglimento è disposto nei soli limiti indicati, restando ferma l’autonoma valutazione dell’amministrazione nella riedizione del potere.

Osservazioni

Prescrizione relativa all’impianto di abbattimento

La prescrizione è stata adottata senza considerare adeguatamente la circolare regionale n. AMB 01/11265 del 15 giugno 2001, che subordinava l’obbligo di installazione degli impianti di abbattimento al superamento dei limiti emissivi. Nel caso concreto tale superamento non risultava verificato.

Partecipazione procedimentale e art. 10-bis della legge n. 241/1990

Anche se il procedimento AUA non prevede sempre in astratto un contraddittorio con l’istante, le peculiarità del caso imponevano la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento o comunque dell’intendimento di adottare una prescrizione sfavorevole, in ragione dell’affidamento ingenerato dalla circolare regionale e del rischio di una decisione a sorpresa.

Riedizione del potere

L’accoglimento non determina l’automatica eliminazione di ogni possibile prescrizione ambientale, ma impone all’amministrazione una nuova valutazione nel rispetto delle garanzie partecipative e dell’affidamento maturato dalla società.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    Rende possibile la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • d.P.R. n. 59/2013

    Regolamento in materia di autorizzazione unica ambientale

    Disciplina il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale applicabile allo stabilimento.

  • d.lgs. n. 152/2006, parte seconda, titolo III-bis

    Costituisce il quadro normativo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale precedentemente rilasciata allo stabilimento.

  • art. 269 d.lgs. n. 152/2006

    È richiamato tra le disposizioni la cui violazione è stata dedotta con il ricorso in materia di autorizzazione alle emissioni.

  • art. 271, comma 3, d.lgs. n. 152/2006

    La normativa delle regioni e delle province autonome in materia di valori limite e di prescrizioni per le emissioni in atmosfera degli impianti e delle attività deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Restano comunque in vigore le normative adottate dalle regioni o dalle province autonome in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, in cui si stabiliscono appositi valori limite di emissione e prescrizioni.

    È richiamato per sostenere la perdurante rilevanza dei criteri regionali CRIAER.

  • art. 4 d.P.R. n. 203/1988

    Fatte salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico spetta alle regioni, che la esercitano nell'ambito dei principi contenuti nel presente decreto e delle altre leggi dello Stato.

    È richiamato quale fondamento delle competenze regionali in materia di valori e prescrizioni sulle emissioni atmosferiche.

  • artt. 1, 6, 9, 10 e 14 legge n. 241/1990

    Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa, alla partecipazione e all’istruttoria procedimentale.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    La mancata comunicazione dell’intendimento di adottare una determinazione sfavorevole, con conseguente impossibilità di presentare osservazioni, integra nel caso concreto un vizio del provvedimento.

  • determinazione Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 4 giugno 1999

    Ha approvato i criteri CRIAER, assunti dall’amministrazione quali norme tecniche regionali di riferimento per le emissioni.

  • circolare Regione Emilia-Romagna n. AMB 01/11265 del 15 giugno 2001

    l’obbligo di installare idonei impianti di abbattimento risulta necessario esclusivamente in presenza di un superamento dei limiti di emissione stabiliti per i singoli inquinanti

    Pur qualificata come atto interno, ha generato un affidamento concreto nella società e rendeva necessaria, prima dell’adozione della prescrizione difforme, una specifica interlocuzione procedimentale.

Massime di principio

  • Anche quando il procedimento autorizzatorio non prevede in astratto un contraddittorio generalizzato, l’amministrazione deve assicurare la partecipazione procedimentale quando le peculiarità concrete della decisione espongano il destinatario al rischio di una determinazione a sorpresa e incidano su un affidamento qualificato.
  • Un atto interno o una circolare priva di efficacia normativa può comunque assumere rilievo ai fini della tutela dell’affidamento quando abbia orientato in modo specifico e prevedibile la condotta del privato e la successiva prescrizione amministrativa se ne discosti senza previa interlocuzione.
  • Nel procedimento relativo alle emissioni atmosferiche, l’imposizione di un impianto di abbattimento non può essere adottata in modo avulso dai criteri tecnici regionali applicabili e dall’accertamento del superamento dei limiti emissivi, soprattutto quando la disciplina amministrativa di riferimento subordini espressamente l’obbligo a tale superamento.
  • La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 può viziare il provvedimento quando l’amministrazione intenda adottare una prescrizione sfavorevole non prevedibile dal destinatario alla luce degli indirizzi amministrativi precedenti e gli impedisca di formulare osservazioni tecniche pertinenti.
  • L’accoglimento della censura partecipativa comporta la riedizione del potere da parte dell’amministrazione, senza predeterminare il contenuto della nuova valutazione né escludere in assoluto l’adozione di prescrizioni ambientali motivate e rispettose del procedimento.

Impugnazione di una prescrizione ambientale nell’AUA dello stabilimento di Bondeno

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società produttrice di materiali refrattari contro ARPAE Emilia-Romagna, la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bondeno. L’impugnazione concerneva una specifica prescrizione dell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata per lo stabilimento di Bondeno, già assoggettato ad AIA e successivamente uscito dal relativo regime a seguito della diminuzione della capacità produttiva al di sotto della soglia prevista.

Vicenda amministrativa

Nel 2023 la società ha avviato il procedimento per il rilascio dell’AUA ai sensi del d.P.R. n. 59/2013. Con determina ARPAE n. DET-AMB-2024-3014 del 28 maggio 2024 è stata rilasciata l’AUA ed è stata contestualmente revocata la precedente AIA.

La prescrizione contestata, contenuta al punto C n. 2 del provvedimento, imponeva la realizzazione di un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare per le emissioni derivanti dalla cottura di prodotti ceramici non smaltati. In seguito, la società ha ottenuto proroghe per l’adempimento, presentato un progetto tecnico e chiesto di sostituire l’impianto con il monitoraggio costante delle emissioni.

Con successiva determina ARPAE n. DET-AMB-2025-1941 del 1° aprile 2025, l’amministrazione ha rettificato e aggiornato l’AUA, imponendo l’installazione di filtri a maniche e il trattamento a calce dei fumi per il rispetto del limite di 5 mg/Nm3 di fluoro e suoi composti. La società ha trasmesso anche un ricorso per motivi aggiunti contro tale atto, ma il parere esamina il ricorso introduttivo.

Motivi dedotti e posizione dell’amministrazione

La società ha dedotto violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006, della legge n. 241/1990, del principio di proporzionalità, degli artt. 4 e 41 Cost., dei criteri CRIAER e della determinazione regionale n. 4606 del 4 giugno 1999. Ha inoltre denunciato difetto di motivazione, eccesso di potere, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e ingiustificata compressione dell’attività privata.

Secondo ARPAE, i criteri CRIAER consentirebbero di prescrivere dispositivi di abbattimento come misura preventiva e di sicurezza, indipendentemente dal superamento dei limiti emissivi. L’amministrazione ha inoltre sostenuto che la circolare regionale del 15 giugno 2001 fosse un atto interno non vincolante e che il procedimento AUA non imponesse un contraddittorio preliminare sulle valutazioni tecniche e sulle prescrizioni.

Valutazione sull’ammissibilità

La Sezione ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la società aveva impugnato il primo atto immediatamente lesivo della propria posizione. Non è stata quindi accolta l’obiezione relativa alla mancata impugnazione della determinazione regionale n. 4606 del 1999.

Partecipazione procedimentale e affidamento

Il punto decisivo del parere riguarda la partecipazione procedimentale. La circolare regionale n. AMB 01/11265 del 15 giugno 2001, riferita ai criteri CRIAER, stabiliva che l’obbligo di installare impianti di abbattimento fosse necessario esclusivamente in presenza del superamento dei limiti emissivi relativi ai singoli inquinanti.

Nel caso concreto, i limiti non risultavano superati; anzi, secondo la relazione istruttoria ministeriale, le emissioni da cottura dello stabilimento erano infinitesimali rispetto ai limiti normativi. La prescrizione imposta si poneva quindi in disallineamento rispetto all’indirizzo amministrativo espresso nella circolare.

La Sezione ha riconosciuto che la circolare, pur essendo un atto interno, aveva prodotto nella società un affidamento concreto. Per tale ragione, l’amministrazione non poteva adottare direttamente una prescrizione sfavorevole e non prevedibile senza consentire alla società di interloquire.

Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto comunicare, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, l’intendimento di procedere all’adozione della prescrizione sfavorevole e permettere alla società di presentare osservazioni.

La mancata comunicazione ha assunto rilievo in concreto perché:

  • non vi era stato superamento dei limiti emissivi;
  • la prescrizione si discostava dalla circolare regionale richiamata dalla società;
  • la società aveva fatto affidamento sull’orientamento amministrativo precedente;
  • il contraddittorio avrebbe potuto consentire la presentazione di osservazioni e soluzioni tecniche alternative.

La violazione partecipativa ha quindi inficiato il provvedimento impugnato.

Conclusioni e riedizione del potere

La Sezione ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso nei soli limiti indicati in motivazione. L’accoglimento non predetermina il contenuto della futura decisione amministrativa: ARPAE dovrà riesaminare la vicenda e rieditare il potere nel rispetto delle garanzie partecipative, dell’affidamento maturato e della disciplina tecnica applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliPartecipazione al procedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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