Cassazione Civile, Ordinanza n. 33857/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento di pensione integrativa ai superstiti spettante alla vedova di un dirigente bancario deceduto, erogato da una banca poi incorporata in un altro istituto. In un precedente giudizio era stata riconosciuta, almeno in parte, la domanda relativa alla liquidazione del trattamento sulla base dell’ultima retribuzione del dante causa e del successivo aggancio agli aumenti contrattuali del grado di direttore generale della banca originaria. Nel presente giudizio la beneficiaria ha chiesto il ricalcolo del trattamento per il periodo successivo al 1 aprile 1992: per il periodo 1 aprile 1992-31 dicembre 1997 invocava un aggancio virtuale agli incrementi contrattuali dei dirigenti bancari, poiché la figura del direttore generale era ormai venuta meno; per il periodo dal 1 gennaio 1998 in poi chiedeva l’applicazione della perequazione automatica prevista per le forme pensionistiche richiamate dalla normativa indicata. La banca ha resistito sostenendo che la domanda fosse inammissibile per giudicato esterno e per divieto di frazionamento della pretesa, assumendo che il precedente giudizio avesse già definito anche quel periodo e che la nuova azione riproponesse una parte già decisa, senza la necessaria impugnazione della sentenza precedente. In cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancato rilievo del giudicato esterno derivante dal precedente giudizio; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 324, 329 comma 2, 342 e 434 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., per omessa considerazione della mancata impugnazione del capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda per frazionamento del credito; 3) ulteriore nullità per violazione degli artt. 111 Cost., 112 e 113 c.p.c., degli artt. 1175 e 2909 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto non frazionata la pretesa e qualificato la causa come mera determinazione del corretto trattamento pensionistico. La ricorrente incidentale ha invece censurato l’omessa pronuncia sulla domanda di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme arretrate dovute a titolo di differenze pensionistiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della banca per difetto di specificità: per il primo motivo non erano stati riportati integralmente gli atti e le sentenze del precedente giudizio sui quali si fondava l’asserito giudicato esterno; per il secondo e terzo motivo mancava la trascrizione integrale dell’atto di appello della controparte e, in ogni caso, le censure finivano per investire anche il merito della valutazione di non frazionabilità del credito, ritenuta dalla Corte territoriale adeguatamente motivata nei limiti del sindacato di legittimità. È stato invece accolto il ricorso incidentale della beneficiaria: trattandosi di previdenza integrativa di un fondo privato e non di previdenza obbligatoria, non si applica il regime speciale degli interessi previsto per quest’ultima, ma torna operativa la regola generale dell’art. 429, comma 2, c.p.c., con conseguente spettanza di interessi e rivalutazione sulle somme arretrate, secondo i calcoli del consulente tecnico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale punto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Richiamato per il giudicato sostanziale; la Corte di cassazione non ne esamina il merito nei motivi principali, perché li dichiara inammissibili per difetto di specificità.
art. 324 c.p.c.
Richiamato in relazione al giudicato formale e all’efficacia della sentenza non impugnata sul capo relativo all’inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di censura per violazione di legge nei motivi principali.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro di censura per nullità della sentenza e omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per il vizio di omessa pronuncia dedotto nel ricorso incidentale e nei motivi principali.
art. 329, comma 2, c.p.c.
Richiamato per sostenere la mancata impugnazione di un capo autonomo della sentenza di primo grado.
art. 342 c.p.c.
Richiamato quanto ai requisiti dell’atto di appello e alla specificità delle impugnazioni.
art. 434 c.p.c.
Richiamato quanto ai requisiti dell’impugnazione in grado d’appello.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato a sostegno del vizio di motivazione/nullità denunciato nel ricorso principale.
art. 113 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo di ricorso principale in relazione alla corretta applicazione della legge.
art. 1175 c.c.
Richiamato nel terzo motivo quale parametro di correttezza nell’esercizio della pretesa creditoria.
art. 429, comma 2, c.p.c.
Applicato dalla Corte per riconoscere, nella previdenza integrativa privata, interessi e rivalutazione sulle differenze arretrate.
art. 16, comma 6, L. n. 412/1991
Ritenuto non applicabile perché riferito alla previdenza obbligatoria.
art. 11, d.lgs. n. 503/1992
Citatо come criterio di perequazione automatica invocato per il periodo dal 1998 in poi.
art. 59, L. n. 449/1997
Richiamato per l’estensione della perequazione automatica ad alcune forme pensionistiche.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di giudicato esterno o di violazione del divieto di frazionamento del credito richiede una precisa e completa trascrizione degli atti e delle decisioni rilevanti; la censura è inammissibile se il ricorrente si limita a richiami parziali o meramente riassuntivi.
- La doglianza di omessa pronuncia o di errori processuali non può essere trasformata in una contestazione del merito della valutazione compiuta dal giudice di merito, quando la sentenza impugnata abbia comunque espresso una motivazione sul punto nei limiti del sindacato di legittimità.
- La previdenza integrativa erogata da un fondo privato non è equiparabile alla previdenza obbligatoria quanto al regime di interessi e rivalutazione sulle differenze arretrate: in tale ambito si applica la regola generale dell’art. 429, comma 2, c.p.c., salvo diverso specifico regime normativo.
- Quando il giudice di merito omette di pronunciarsi sulla domanda accessoria di interessi e rivalutazione dovuti sulle somme arretrate, la sentenza è cassabile in parte qua con rinvio per il riesame del capo omesso.
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