Sentenza del 26/01/2015 n. 1280 - Corte di Cassazione
Ricorso - Tempestività - Momento di perfezionamento - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR delle Marche che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2000, ritenendo perfezionato il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002. L'Ufficio ha contestato, sotto il profilo motivazionale e giuridico, che i versamenti effettuati dalla contribuente corrispondessero agli importi risultanti dal processo verbale di constatazione e che, pertanto, fossero sufficienti a perfezionare il condono. Ha inoltre sostenuto che spettasse alla contribuente provare l'effettivo perfezionamento della procedura di definizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto le eccezioni della contribuente relative alla tardività e all'irregolarità della notificazione del ricorso. Ha stabilito che, per il notificante, il ricorso si perfeziona al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, avvenuta tempestivamente il 20 luglio 2009. Nel merito, ha accolto tutti i motivi dell'Agenzia, ritenendo insufficiente e generica la motivazione della CTR sulla corrispondenza tra i risultati del processo verbale di constatazione e i versamenti eseguiti per il condono. La Corte ha inoltre affermato che l'onere di provare il perfezionamento del condono grava sul contribuente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR delle Marche, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 15
La definizione del condono si perfeziona mediante il pagamento di un importo determinato sulla base dei "risultati" del processo verbale di constatazione.
Il condono relativo ai rilievi contenuti nel processo verbale si perfeziona solo se i versamenti sono calcolati correttamente sugli importi risultanti dal verbale e secondo le percentuali previste dalla legge. Non è sufficiente una generica regolarizzazione.
Legge n. 289 del 2002, art. 9
Il condono tombale produce l'effetto estintivo dell'obbligazione tributaria solo quando siano stati rispettati tutti i presupposti e gli adempimenti richiesti dalla disciplina, incluso il corretto pagamento delle somme dovute.
Art. 149 c.p.c. e legge n. 890 del 1982, art. 4, comma 3
Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 447 del 2002, la notificazione si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, e non al momento della ricezione da parte del destinatario.
Art. 330 c.p.c.
La notifica dell'impugnazione può essere effettuata presso il domicilio eletto nel giudizio di merito; il decorso del termine annuale non impone necessariamente la notifica alla parte personalmente quando sussista un'elezione di domicilio valida.
Art. 170 c.p.c.
Gli atti processuali possono essere notificati presso il domicilio eletto dalla parte nel giudizio di merito.
Art. 327 c.p.c.
Il ricorso per cassazione è stato ritenuto notificato entro il termine lungo per impugnare, computato considerando anche il periodo di sospensione feriale.
Art. 156 c.p.c., comma 2
La costituzione in giudizio della parte destinataria sana con efficacia retroattiva l'eventuale nullità della notificazione, purché l'atto abbia raggiunto il suo scopo.
Art. 2697 c.c.
Chi invoca un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, come il perfezionamento del condono, deve provarne la sussistenza.
Art. 360 c.p.c.
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso relativi alla carenza motivazionale e alla violazione o falsa applicazione delle norme sul condono e sull'onere della prova.
Massime di principio
- Ai fini della tempestività di una notificazione processuale, per il notificante rileva normalmente la data in cui l'atto viene consegnato all'ufficiale giudiziario o al soggetto incaricato della notifica, non la data in cui il destinatario lo riceve.
- Chi invoca un condono o altra definizione agevolata come causa di estinzione del debito tributario deve dimostrare in modo puntuale il rispetto di tutti i requisiti, inclusa la correttezza e sufficienza dei versamenti.
- Quando la legge collega il perfezionamento del condono agli importi risultanti da un processo verbale o da un atto impositivo, occorre confrontare analiticamente tali importi con quelli effettivamente pagati.
- Una motivazione giudiziale che affermi genericamente l'avvenuta regolarizzazione, senza spiegare il calcolo e la corrispondenza tra rilievi e pagamenti, può essere ritenuta insufficiente.
- La costituzione della parte destinataria può sanare retroattivamente una nullità della notificazione, ma non elimina necessariamente altre questioni autonome, come la tardività dell'impugnazione.
- In caso di contestazione specifica dell'Amministrazione finanziaria, il giudice deve verificare concretamente la documentazione e non può limitarsi a presumere la validità della definizione agevolata.
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