Sentenza n. 8249/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all’ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato” (doc. 1 - provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924), nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R616 (doc. 2 - RVC n. 0050816065213R616); 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018 (doc. 3 – comunicazione di avvio del procedimento di controllo del 6 giugno 2018); 3) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l’annullamento 4) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017 (doc. 4 - “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017); 5) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017 (doc. 5 - FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T del 20 marzo 2017); ove necessario, per 6) dichiarare che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 7/7/2020: per l’annullamento del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806 con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R616 (doc. 21 – provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 2/12/2020: al fine di ottenere (anche) ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, come modificato dall' art. 56, comma 7, lettere a), a-bis), b) e c) D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, l'annullamento: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all’ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato” (doc. 1 - provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924), nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R616 (doc. 2 - RVC n. 0050816065213R616); 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018 (doc. 3 – comunicazione di avvio del procedimento di controllo del 6 giugno 2018); 3) del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806, con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R616 (doc. 21 – provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806), impugnato con motivi aggiunti del 30 giugno 2020; 4) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l’annullamento 5) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017; 6) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017 e ove necessario, 7) disporre che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi derivanti dai Titoli di Efficienza Energetica e di recupero di 2.022 TEE per euro 361.118,66, oltre agli atti presupposti e ai chiarimenti operativi pubblicati dal GSE
Esito
Favorevole al resistente (gestore degli incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, relativo a sedici richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici, nella parte concernente una specifica RVC, deducendo l'illegittimità della decadenza dal diritto agli incentivi e del recupero di quanto già erogato. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione di avvio del procedimento di controllo, i chiarimenti operativi e le FAQ pubblicati dal GSE nel marzo 2017, nonché il successivo provvedimento del 17 marzo 2020 con cui il GSE ha richiesto la restituzione di 2.022 TEE, per un importo complessivo di euro 361.118,66. La ricorrente ha altresì chiesto, ove necessario, la riunione delle istruttorie relative alle RVC e l'esame congiunto dei progetti di efficientamento. Nel corso del giudizio la società ha notificato e depositato atto di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, dopo che il GSE aveva adottato un successivo provvedimento, sostitutivo integrale di quello impugnato con il ricorso introduttivo, respingendo l'istanza di riesame proposta ai sensi dell'art. 56, comma 8, d.l. 76/2020.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, ritenendo venuto meno l'interesse alla definizione della controversia in conseguenza della sopravvenienza amministrativa. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, senza esaminare nel merito la legittimità dei provvedimenti del GSE, dei chiarimenti operativi, delle FAQ o delle richieste di restituzione. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della sopravvenienza che aveva indotto la ricorrente a rinunciare al giudizio.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata, consente la definizione del giudizio secondo le forme previste dal codice del processo amministrativo.
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio.
art. 56, comma 8, d.l. 76/2020
Richiamato quale base normativa dell'istanza di riesame presentata dalla società e della successiva sopravvenienza amministrativa.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, ritualmente notificata e depositata, comporta l'estinzione del giudizio quando il giudice ne prende atto secondo le forme previste dal processo amministrativo.
- L'adozione, nelle more del giudizio, di un nuovo provvedimento integralmente sostitutivo di quello impugnato può eliminare l'interesse alla definizione della controversia e giustificare la rinuncia al ricorso.
- Quando il giudizio viene dichiarato estinto per rinuncia a seguito di una sopravvenienza amministrativa, le spese possono essere compensate per giusti motivi connessi alla sopravvenienza stessa.
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