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Sentenza

Sentenza n. 1500/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 1968 del 2025: della sentenza del Tribunale di Forlì n. 184/2025.. quanto al ricorso n. 580 del 2026: - della sentenza del Tribunale di Forlì n. 184/2025. - della sentenza del Tribunale di Forlì n. 166/2025..

Giustizia amministrativa202501968

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alle sentenze del Tribunale di Forlì n. 184/2025 e n. 166/2025, passate in giudicato, relative al pagamento di somme e spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente e avvocato)

Prevale il privato

La controversia

Con il ricorso n. 1968/2025 la docente ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 184/2025 del Tribunale di Forlì, lamentando il mancato pagamento delle somme a lei spettanti. Con il ricorso n. 580/2026 il difensore, agendo in proprio quale titolare delle spese legali liquidate, ha chiesto l'esecuzione delle statuizioni sulle spese contenute nelle sentenze n. 184/2025 e n. 166/2025. Entrambe le sentenze erano passate in giudicato ed erano state notificate al Ministero ai fini dell'esecuzione; il Ministero e gli altri enti intimati non si sono costituiti. Nel corso del giudizio il difensore ha comunicato che le spese legali a lui liquidate erano state pagate l'11 maggio 2026, dopo la proposizione del ricorso del 16 aprile 2026. Per il ricorso della docente, invece, non risultava in atti il pagamento delle somme riconosciutele.

La decisione

I ricorsi sono stati riuniti per connessione. Quanto al ricorso n. 580/2026, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere: il pagamento sopravvenuto delle spese legali liquidate nelle sentenze n. 166/2025 e n. 184/2025 ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Quanto al ricorso n. 1968/2025, lo ha accolto, rilevando che non risultava pagato il credito della docente, e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza n. 184/2025 entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto alla docente. In caso di ulteriore inadempimento e su istanza della ricorrente, l'esecuzione sostitutiva è affidata, entro i successivi sessanta giorni, al commissario ad acta nominato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale o in un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese dei due giudizi, liquidate complessivamente in euro 800 oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato versato per entrambi i ricorsi; disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente corrisposto con riferimento a quanto liquidato in favore della docente Patria Francesca liquidate dal G.O. con la sentenza 184/2025 citata.

    Nel giudizio di ottemperanza, accertato il mancato adempimento di una sentenza passata in giudicato, il giudice ordina all'amministrazione di eseguirla, detraendo le somme eventualmente già corrisposte, e può predisporre l'intervento sostitutivo del commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ciò premesso Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm., per quanto concerne il ricorso 580 del 2025.

    La sopravvenuta soddisfazione piena della pretesa azionata comporta la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'amministrazione non ha dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine assegnato e predisporre, per il caso di ulteriore inadempimento, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
  • Quando, dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, l'amministrazione paga integralmente le somme oggetto della pretesa, viene meno la materia del contendere limitatamente a tale pretesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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