Cassazione Penale, Sentenza n. 2597/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 640 c.p. deducendo: (1) che era intervenuta la remissione della querela da parte della persona offesa, copia della quale e dell'accettazione erano state trasmesse alla Corte territoriale prima che la causa fosse decisa, ma la Corte d'appello non aveva tenuto conto dell'estinzione del reato; (2) vizio di motivazione e illogicità della ricostruzione, con la censura che la mancata consegna del bene pattuito costituirebbe solo inadempimento contrattuale di natura civilistica
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la remissione della querela, regolarmente trasmessa alla Corte territoriale prima della decisione, estingue il reato e travolge le eventuali statuizioni civili connesse. Di conseguenza la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Il secondo motivo è stato assorbito. Tuttavia il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
La fattispecie contestata è il reato di truffa; la sentenza di merito aveva condannato il ricorrente sulla base di tale norma
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di cassazione richiamati dal ricorrente per censurare inosservanza/erronea applicazione di norme e carenze della motivazione
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Richiamata la modalità del contraddittorio scritto nel procedimento davanti alla Corte, come avvenuto nel caso
Istituto della remissione della querela (effetti estintivi)
La Corte ha confermato il principio secondo cui la remissione della querela, intervenuta durante il giudizio e comunicata prima della decisione, determina l'estinzione del reato e travolge le statuizioni civili connesse
Giurisprudenza richiamata (Sez.4 n.45594 del 11/11/2021; Sez.2 n.37688 del 8/7/2014)
Citazioni giurisprudenziali usate per supportare il principio che la remissione della querela estingue il reato anche se vi siano questioni processuali pendenti
Massime di principio
- Se la persona offesa remette la querela durante il giudizio e la remissione è pervenuta ai giudici prima che la causa sia decisa, il giudice deve dichiarare estinto il reato e pronunciare non doversi procedere
- La remissione della querela ha efficacia estintiva anche se permangono questioni di ammissibilità o altri vizi processuali: prevale l'effetto estintivo dell'atto di remissione
- La Corte d'appello ha l'obbligo di esaminare gli atti trasmessi prima della decisione; l'omessa considerazione di una remissione di querela regolarmente acquisita può fondare annullamento per vizio di motivazione
- Quando il fatto può essere interpretato come inadempimento contrattuale, il corretto inquadramento giuridico (penale vs. civile) va valutato nella motivazione; tuttavia l'intervenuta remissione della querela estingue comunque l'azione penale
- Anche se la Cassazione annulla per estinzione del reato, può comunque essere disposta condanna alle spese dei gradi di merito a carico dell'imputato, per le spese già sostenute dalle parti nei precedenti gradi
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