Sentenza n. 4728/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 23258/2025, resa tra le parti, sul ricorso proposto per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza a provvedere del 11/11/2024, avente ad oggetto l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti, mediante scorrimento della graduatoria, approvata con Decreto datato 19/11/2021 del Direttore Centrale del Ministero dell'Interno, nell'ambito del concorso pubblico del 29 Gennaio 2020 per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 ^serie speciale - n. 40 del 31 Gennaio 2020; E per la condanna della stessa Amministrazione intimata a provvedere in ordine alla menzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117 comma 3 c.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso avverso il silenzio-inadempimento sull'istanza diretta a ottenere lo scorrimento della graduatoria del concorso per 1650 allievi agenti della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti, partecipanti al concorso pubblico per 1650 allievi agenti della Polizia di Stato e collocati nella graduatoria della prova scritta con voti compresi tra 8,225 e 8,020, avevano chiesto al Ministero dell'Interno di adottare gli atti necessari allo scorrimento della graduatoria, richiamando l'indizione di successivi concorsi e precedenti assunzioni mediante scorrimento. In primo grado avevano agito contro il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo che l'istanza sollecitasse surrettiziamente la riapertura della procedura straordinaria del 2022 e, in sostanza, l'esercizio dell'autotutela. In appello sono stati dedotti: error in iudicando per l'erronea qualificazione dell'istanza come richiesta di autotutela e del comportamento dell'Amministrazione come non integrante silenzio-inadempimento, con violazione dell'art. 2 l. 241/1990 e dell'art. 117 c.p.a.; error in iudicando per l'illegittima introduzione di una soglia di sbarramento relativa al punteggio, con violazione dell'art. 16-quater d.l. 36/2022 e dei principi di legalità e imparzialità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la decisione del TAR. Ha ritenuto che l'oggetto sostanziale della contestazione fosse costituito dall'indizione dei successivi concorsi e dall'applicazione della normativa speciale del 2022, nonché dai relativi atti applicativi. L'Amministrazione non era rimasta inerte, avendo scelto di bandire nuovi concorsi e applicato la disciplina speciale mediante specifici atti amministrativi. Tali atti avrebbero dovuto essere impugnati tempestivamente; l'azione avverso il silenzio non può essere utilizzata per ottenere, a posteriori, una rimessione in termini rispetto a provvedimenti conosciuti e non impugnati. Anche le contestazioni relative alla soglia di punteggio e agli atti applicativi dell'art. 16-quater d.l. 36/2022 avrebbero dovuto essere dedotte mediante tempestiva impugnazione degli atti lesivi. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 1, c.p.a.
il rimedio processuale avverso il silenzio inadempimento della P.A. può essere attivato da chi vi abbia interesse
L'azione avverso il silenzio non è esperibile da chi conosceva un provvedimento ritenuto lesivo e non lo ha tempestivamente impugnato, tentando successivamente di sollecitare l'Amministrazione per ottenere una rimessione in termini.
art. 117 c.p.a.
Il rimedio contro il silenzio non può essere utilizzato quando l'Amministrazione abbia già esercitato il proprio potere mediante atti espressi che avrebbero dovuto essere direttamente impugnati.
art. 2 l. 241/1990
L'obbligo di concludere il procedimento non consente di qualificare come silenzio-inadempimento una situazione nella quale l'Amministrazione abbia già adottato determinazioni espresse sull'assetto degli interessi.
art. 16-quater d.l. 36/2022
Le contestazioni concernenti l'applicazione della disciplina speciale e dei relativi criteri di scorrimento devono essere rivolte tempestivamente contro gli atti applicativi, non mediante un successivo ricorso avverso il silenzio.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio-inadempimento presuppone una persistente inerzia dell'Amministrazione nell'esercizio di un potere doveroso; non è esperibile quando l'Amministrazione abbia già assunto una determinazione sostanziale mediante atti espressi.
- Chi abbia avuto conoscenza di un provvedimento ritenuto illegittimo e non lo abbia tempestivamente impugnato non può utilizzare una successiva istanza alla Pubblica amministrazione e l'azione contro il silenzio per ottenere un'impropria rimessione in termini.
- Quando la contestazione sostanziale riguarda l'indizione di una procedura selettiva o l'applicazione di una disciplina speciale mediante specifici atti amministrativi, la tutela deve essere esercitata attraverso l'impugnazione tempestiva di tali atti, non mediante il ricorso avverso il silenzio.
- L'azione contro il silenzio non può trasformarsi in uno strumento per sollecitare l'autotutela amministrativa e riaprire procedure ormai definite, eludendo i termini decadenziali per l'impugnazione degli atti lesivi.
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