Sentenza n. 972/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 23.9.2024, n. 189, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 23 settembre 2024, n. 189, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Imperia, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23, condannando il Ministero a emettere la carta e ad accreditare complessivamente 3.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti fino al saldo. Il TAR ha verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della decisione all’Amministrazione presso la sede reale, avvenuta il 24 settembre 2024. Il Ministero si è costituito ma non ha contestato il ricorso né dimostrato l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo. Il ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, rilasciando la carta del docente e accreditando sulla stessa 3.000 euro, oltre ai relativi accessori. Ha rilevato che l’actio iudicati era fondata, poiché l’Amministrazione non aveva provato l’adempimento, come richiesto dall’art. 2697 c.c. Per l’eventuale perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo: il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mentre il dies ad quem coincide con l’adempimento o, in mancanza, con l’insediamento del commissario ad acta. La penalità è stata ritenuta giustificata dalla necessità di un’attività ulteriore rispetto al mero pagamento, consistente nell’emissione della carta elettronica. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, di imporre una penalità di mora per incentivare l’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il giudizio di esecuzione contro una pubblica amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione.
art. 2697 c.c.
L’Amministrazione che deduce l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal giudicato deve fornire la relativa prova; in assenza di contestazioni e di prova dell’adempimento, l’actio iudicati è fondata.
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari all’esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione.
- Quando il giudicato impone alla pubblica amministrazione sia il pagamento di una somma sia il compimento di un’attività amministrativa ulteriore, quale l’emissione di un titolo o di una carta elettronica, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e applicare una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione costituita che non contesti il ricorso e non dimostri l’avvenuto adempimento non assolve all’onere probatorio previsto dall’art. 2697 c.c.; in tale situazione, l’actio iudicati deve essere accolta.
- In caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in via sostitutiva.
- La penalità di mora può decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e cessare con l’effettivo adempimento oppure, in mancanza, con l’insediamento del commissario ad acta, quando l’attività richiesta non si esaurisca nel mero versamento di denaro.
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