Cassazione Civile, Ordinanza n. 14641/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Tre lavoratori dell'università avevano agito davanti al tribunale chiedendo il pagamento di compensi incentivanti asseritamente dovuti per numerosi incarichi svolti come Responsabile Unico del Procedimento o come Coordinatore Unico, di cui avevano ricevuto solo parte del dovuto. Il tribunale aveva riconosciuto il compenso solo per alcune opere, ritenendo rilevanti le date di approvazione del progetto esecutivo e di pubblicazione del bando, e applicando in parte il regime transitorio dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.L. n. 101/1995. La corte d'appello aveva invece ampliato il diritto al compenso, ritenendo che la norma transitoria non potesse incidere sul trattamento economico e che, in ogni caso, l'incentivo ex art. 18 L. n. 109/1994 spettasse anche per incarichi relativi a opere affidate in concessione di committenza. L'università ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 18 L. n. 109/1994 e dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, D.L. n. 101/1995, sostenendo che la norma transitoria disciplinasse anche l'applicazione del compenso incentivante; 2) violazione della medesima disciplina e dell'art. 36 Cost., contestando la qualificazione retributiva dell'incentivo e l'assunto che la norma fosse incompatibile con il principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione; 3) violazione degli artt. 1 L. cost. n. 1/1948 e 134 Cost., per avere la corte territoriale optato per un'interpretazione costituzionalmente orientata senza rimettere la questione alla Corte costituzionale; 4) violazione dell'art. 1, comma 5, del D.L. n. 101/1995, per avere riconosciuto l'incentivo anche in relazione a lavori eseguiti in regime di concessione di committenza. I lavoratori hanno resistito e proposto ricorso incidentale sulle spese di consulenza tecnica d'ufficio, deducendo omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale nei primi due motivi e nel quarto motivo, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Nel merito la Corte ha affermato che l'art. 1, D.L. n. 101/1995 contiene un regime transitorio che incide sull'intera disciplina della L. n. 109/1994, quindi anche sui presupposti del compenso incentivante di cui all'art. 18; ha inoltre precisato che l'incentivo non spetta quando l'opera sia realizzata integralmente in concessione di committenza, perché in tale ipotesi viene meno la ratio di risparmio e valorizzazione della progettazione interna all'amministrazione. Il motivo relativo alla questione di legittimità costituzionale è stato ritenuto inammissibile perché non è denunciabile come vizio autonomo la scelta del giudice di merito di interpretare la norma in modo costituzionalmente orientato. Il ricorso incidentale è stato assorbito perché la nuova decisione del giudice di rinvio dovrà comunque riesaminare anche le spese processuali e quelle di CTU.
Norme richiamate
art. 18, Legge n. 109/1994
L'incentivo ha natura retributiva, ma la sua spettanza è condizionata dalla ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge, dalla contrattazione decentrata e dal regolamento dell'amministrazione; non basta la sola prestazione dell'attività.
art. 1, comma 4, ultimo periodo, D.L. n. 101/1995
La disposizione integra un regime transitorio che si applica all'intera disciplina della L. n. 109/1994 e, per le fattispecie in essa contemplate, consente il riconoscimento dell'incentivo nei limiti temporali indicati.
art. 1, comma 5, D.L. n. 101/1995
Per i progetti affidati formalmente prima della legge di conversione e con bando pubblicato entro il 31 gennaio 1997, si applica la disciplina previgente, con esclusione dell'art. 18 e dei presupposti dell'attività di progettazione interna.
art. 36 Cost.
La Corte esclude che la disciplina transitoria applicabile alla fattispecie si ponga in contrasto con il principio di adeguatezza della retribuzione, poiché non nega in assoluto il compenso, ma definisce i presupposti di spettanza.
art. 2099 c.c.
Richiamato dalla corte territoriale e considerato nella critica della ricorrente, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento: il compenso incentivante non viene ricondotto a una mera retribuzione dovuta per il solo fatto della prestazione.
art. 2103 c.c.
Richiamato nel ragionamento della corte territoriale; la Cassazione afferma che la disciplina speciale individua presupposti specifici del compenso e non è superata dal solo svolgimento dell'attività.
art. 2126 c.c.
Richiamato nel giudizio di merito; la Corte di cassazione ritiene che la spettanza dell'incentivo dipenda da ulteriori presupposti legali e regolamentari, non dalla mera esecuzione della prestazione.
art. 1, Legge cost. n. 1/1948
Il motivo che deduceva la violazione di questa norma è stato dichiarato inammissibile perché la scelta del giudice di merito di usare un'interpretazione costituzionalmente orientata non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione.
art. 134 Cost.
Richiamato nel motivo inammissibile sulla questione di legittimità costituzionale; la Corte ribadisce che la mancata rimessione alla Corte costituzionale non costituisce autonomo vizio della sentenza.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il motivo incidentale relativo all'omesso esame di un fatto decisivo è rimasto assorbito per effetto dell'accoglimento del ricorso principale.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Le spese di CTU sono considerate costi processuali soggetti alla regolazione del giudice del rinvio insieme alle altre spese di lite.
Massime di principio
- In materia di compensi incentivanti per attività tecniche svolte all'interno di amministrazioni pubbliche, la spettanza del compenso non deriva dalla sola esecuzione dell'attività, ma richiede la contemporanea presenza dei presupposti legali, regolamentari e contrattuali previsti dalla disciplina speciale.
- Un regime transitorio dettato per la disciplina dei lavori pubblici può incidere anche sul trattamento economico degli addetti quando il compenso incentivante sia strutturalmente collegato ai presupposti di progettazione e affidamento dell'opera; non è corretto separare in modo assoluto la disciplina dell'intervento pubblico dalla disciplina del compenso.
- Il compenso incentivante previsto per la progettazione interna ha funzione di premiare il risparmio di spesa e l'organizzazione interna dell'amministrazione; esso non è coerente con fattispecie nelle quali l'opera sia affidata integralmente a un soggetto terzo, con trasferimento a quest'ultimo delle fasi di progettazione e organizzazione.
- Nel ricorso per cassazione non è autonomamente censurabile la mera scelta del giudice di merito di adottare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma; la doglianza deve investire la violazione o falsa applicazione di legge, non la mancata rimessione della questione alla Corte costituzionale.
- Quando il ricorso principale è accolto e la causa è rinviata, il ricorso incidentale sulle spese può restare assorbito, poiché il giudice di rinvio dovrà nuovamente provvedere sulla regolazione complessiva delle spese di lite e dei costi di consulenza tecnica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14545/2024 del 24/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14548/2024 del 24/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14550/2024 del 24/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14551/2024 del 24/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14559/2024 del 24/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14560/2024 del 24/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →