Sentenza del 06/10/2021 n. 1229 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IMU relativo al 2013 per complessivi € 9.230,30: contestazione del maggior valore attribuito ad un'area edificabile e delle maggiori somme relative a vari fabbricati; censure per mancato contraddittorio preventivo, carenza di motivazione dell'atto, difetto di prova in ordine alla determinazione del valore venale dell'area, omessa allegazione della documentazione richiamata nell'avviso, violazione di norme sul procedimento e presunte illegittimità costituzionali e sull'applicazione delle sanzioni.
La decisione
L'appello del contribuente è stato rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale che ha confermato la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che il contraddittorio preventivo ex art. 12 L. 212/2000 non si applicasse al tipo di accertamento (basato su dati catastali e strumenti urbanistici), che l'avviso di accertamento fosse sufficientemente motivato in quanto conteneva gli elementi essenziali a consentire la difesa del contribuente, e che la valutazione dell'area effettuata dal Comune fosse corretta e dettagliata tramite la scheda di stima; ha inoltre escluso l'applicabilità delle sanzioni per omesso versamento IMU. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 12 L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contraddittorio preventivo si applica alle verifiche esterne svolte presso la sede del contribuente; non è obbligatorio per accertamenti effettuati sulla base di dati catastali e urbanistici senza accesso in loco.
art. 5 D.Lgs. 504/1992
Stabilisce la base imponibile IMU per i fabbricati (rendita catastale rivalutata e moltiplicatori). La Commissione ha ritenuto corretta l'applicazione della norma da parte del Comune nel calcolo dell'imposta sui fabbricati.
art. 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992
Per le aree edificabili la base imponibile è il valore venale di mercato al 1° gennaio o alla data di strumenti urbanistici; la valutazione deve basarsi su elementi indicati dalla norma (zona, indice, destinazione, valori medi, superficie). La scheda di stima prodotta dal Comune è stata ritenuta idonea a soddisfare questi requisiti.
art. 14 Regolamento IMU del Comune
Richiamato dall'appellante per contestare la procedura; il Collegio non ha ritenuto che la municipalità avesse violato il proprio regolamento, data la documentazione di stima fornita.
art. 59 D.Lgs. 446/1997
Richiamato dall'appellante con riferimento alla carenza di presupposto: il Collegio non ha riscontrato difetto del presupposto impositivo alla base dell'accertamento.
art. 13, co. 4 DL 201/2011 e artt. 53 e 42 Costituzione
L'appellante ha prospettato conflitto costituzionale; il Collegio non ha dato seguito alla censura, ritenendo infondate le doglianze generali sulla normativa impugnata nel caso concreto.
art. 13 D.Lgs. 471/1997
Le sanzioni previste si applicano per omissioni/infedeltà dichiarative che comportino imposte inferiori; non essendo emersa una omessa dichiarazione IMU nel caso concreto, la Commissione ha escluso l'applicazione delle sanzioni.
art. 93 c.p.c.
Richiesta dall'appellante per la distrazione delle spese; la domanda non è stata accolta e le spese sono state liquidate a carico dell'appellante.
Massime di principio
- Il contraddittorio preventivo ex art. 12 L. 212/2000 non è obbligatorio per accertamenti fondati esclusivamente su dati catastali e strumenti urbanistici; è previsto solo per verifiche in loco presso il contribuente.
- Un avviso di accertamento è sufficientemente motivato se contiene gli elementi essenziali della pretesa tributaria tali da permettere al contribuente di conoscere le ragioni dell'accertamento e di esercitare la difesa; non è necessario allegare tutta la documentazione se l'atto indica chiaramente i criteri e i dati usati per la valutazione.
- Per le aree edificabili la valutazione deve fare riferimento ai parametri previsti dall'art. 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992 (zona, indice di edificabilità, destinazione d'uso, valori medi di mercato, superficie); una scheda di stima che espliciti tali elementi può legittimare l'accertamento comunale.
- La mera indicazione in dichiarazioni fiscali non prova automaticamente il diritto ad aliquote ridotte (es. locazione): il contribuente deve esibire idonea documentazione probatoria (contratti, certificazioni) per beneficiare di regimi agevolativi.
- Le sanzioni per infedele o omessa dichiarazione (D.Lgs. 471/1997) si applicano quando vi è omissione o dichiarazione da cui risulti un minor versamento; se non esiste obbligo di dichiarazione per l'IMU nel caso concreto, l'applicazione delle sanzioni non è automatica.
- In presenza di un accertamento motivato e fondato su dati ufficiali (catasto, strumenti urbanistici) l'onere probatorio grava sul contribuente che intende dimostrare l'errore nella valutazione comunale.
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