Cassazione Penale, Sentenza n. 50373/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo del 26/01/2023 che aveva confermato la condanna di Salvatore Genovese per il reato di lesioni personali aggravate (commesse il 4/9/2015). Il ricorso ha rilevato che, a seguito della riforma (d.lgs. n.150/2022, "riforma Cartabia"), il fatto non risulta più aggravato ex art.61 n.1 e, dato che la durata della malattia non supera i 40 giorni, il reato è divenuto procedibile a querela e di competenza del giudice di pace; inoltre il regime sanzionatorio applicabile ai reati di competenza del giudice di pace (d.lgs. n.274/2000) esclude la reclusione, rendendo la pena inflitta non più conforme a legge. Si è visto altresì se tale mutamento operi retroattivamente e quali conseguenze ne derivino (anche in termini di estinzione per prescrizione).
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Ha ritenuto che la modifica dell'art.582 c.p. (con la relativa disciplina transitoria) abbia mutato il regime di procedibilità (ora procedibile a querela per lesioni non aggravate con malattia fino a 40 giorni), la competenza (giudice di pace) e il regime sanzionatorio (d.lgs. n.274/2000, senza reclusione) e che tali modifiche, avendo natura sostanziale e in presenza della disciplina transitoria, trovano applicazione anche ai fatti anteriori alla riforma. Tuttavia, i reati commessi il 4/9/2015 risultano ormai estinti per prescrizione, per cui la sentenza è annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 582 c.p. (lesioni personali)
modificato dall'art.2, comma 1, lett. b), n.1 del d.lgs. 10/10/2022 n.150
La modifica ha ampliato la procedibilità a querela per le lesioni lievi (inclusa la fascia 21-40 giorni), rendendo procedibili d'ufficio solo le lesioni gravi e gravissime (oltre 40 giorni o ipotesi gravi).
d.lgs. 10/10/2022 n.150 (riforma Cartabia)
art.2, comma 1, lett. b), n.1; art.85 (disciplina transitoria)
La riforma ha modificato la procedibilità delle lesioni personali e, per effetto della disposizione transitoria (art.85), ha previsto termini e regole per l'esercizio della querela anche per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore.
decreto-legge 31/10/2022 n.162
Ha posticipato l'entrata in vigore della riforma al dicembre 2022, incidendo sui termini transitori per l'esercizio della querela.
art. 61 n.1 c.p. (circostanze aggravanti)
La Corte ha ritenuto che le circostanze aggravanti contestate non siano state applicate o comunque non sussistano nella fattispecie, con conseguente ricaduta sul regime di procedibilità.
d.lgs. 28/08/2000 n.274
Stabilisce il regime sanzionatorio per i reati di competenza del giudice di pace, che non contempla la reclusione; tale regime ha natura sostanziale e, pertanto, si applica anche ai reati commessi anteriormente alla riforma se integrano i presupposti di competenza.
art. 129 comma 2 c.p.p. (cause di proscioglimento)
La Corte ha verificato l'assenza di evidenza di cause di proscioglimento previste da tale norma; tuttavia, avendo i reati raggiunto la prescrizione, la sentenza è stata annullata senza rinvio.
Giurisprudenza citata
Sez.5, n.12517 del 10/01/2023 (Cinquina, Rv.284375); Sez.2, n.21700 del 17/04/2019 (Sibio, Rv.276651); Sez.U, n.46653 del 26/06/2015 (Della Fazia, Rv.265111)
Giurisprudenza richiamata per affermare la retroattività del nuovo regime di procedibilità e la natura "mista" della querela, nonché per i principi relativi all'annullamento in melius e all'applicazione delle modifiche sostanziali anteriori.
Massime di principio
- Se una riforma penale riduce la gravità di un reato o ne muta il regime di procedibilità (da d'ufficio a a querela) e tali modifiche hanno natura sostanziale, esse possono trovare applicazione anche ai fatti commessi anteriormente, specie se la riforma contiene una disciplina transitoria che lo prevede.
- Quando il reato diventa procedibile a querela, è determinante verificare se la persona offesa abbia esercitato la querela nei termini previsti dalla norma transitoria; in mancanza, il procedimento può estinguersi o restare privo di prosecuzione.
- La modifica della competenza per materia (es. passaggio al giudice di pace) comporta anche l'applicazione del diverso regime sanzionatorio previsto per quel giudice; se il nuovo regime esclude pene come la reclusione, le pene precedentemente inflitte possono risultare oggi illegittime.
- Se una modifica sostanziale rende la pena incompatibile con il nuovo regime, il giudice di legittimità può annullare la sentenza sul punto; occorre però controllare lo stato della prescrizione, che può rendere il reato estinto nonostante l'illegittimità della pena.
- In casi analoghi è fondamentale valutare: data del fatto, natura e durata della lesione (per distinguere lesioni lievi/lievi estese/lesioni gravi), eventuale applicazione di circostanze aggravanti, termini transitori previsti dalla riforma e l'eventuale esercizio della querela da parte della persona offesa.
- La presenza di norme transitorie e la qualificazione della querela come atto "misto" sono elementi che spesso consentono l'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli all'imputato; pertanto, ogni verifica deve essere temporale e normativa.
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