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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37687/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, terzi intestatari di beni confiscati con decreto del 18/10/2007 nei confronti di Salvatore Catanese, chiedevano la revoca della confisca sostenendo di essere stati illegittimamente preclusi dal contestare la pericolosità sociale del proposto. Hanno dedotto violazione degli artt. 2-ter l. 575/1965, 24 e 117 Cost. e invocato la giurisprudenza CEDU (in particolare De Tommaso) per affermare che il terzo avrebbe potuto e dovuto contestare i presupposti della misura di prevenzione e che un mutamento interpretativo avrebbe costituito fatto nuovo idoneo a rivedere la misura. Inoltre hanno sostenuto che la pericolosità di Salvatore Catanese era stata qualificata ex post dal giudice della prevenzione e che, secondo principi costituzionali e di diritto europeo, doveva essere riesaminata alla luce delle sentenze internazionali e della Corte costituzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza di interesse. Ha confermato il principio consolidato secondo cui il terzo che rivendica la titolarità effettiva di beni ritenuti fittiziamente intestati può contestare soltanto la titolarità e l'effettiva disponibilità dei beni e non i presupposti relativi alla pericolosità sociale del proposto, quesiti che possono essere sollevati solo dal proposto stesso. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti dai terzi mirassero in realtà a rimettere in discussione il quadro indiziario già valutato dal giudice di merito e che non sia stato allegato alcun elemento concreto idoneo a dimostrare la proprietà esclusiva dei beni da parte dei terzi. Ha inoltre escluso che le pronunce CEDU e un presunto mutamento interpretativo costituiscano, di per sé, fatto nuovo tale da superare il giudicato. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 7)

    Riferita alla procedura di revoca della confisca: la Corte ha ritenuto che la domanda di revoca ex art. 7 debba essere proposta dal soggetto che abbia interesse diretto e che, in caso di beni ritenuti fittiziamente intestati, il terzo può contestarne solo la titolarità effettiva

  • Legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 2-ter)

    Richiamata nella contestazione sulla legittimazione e sulla definizione di pericolosità: la Corte ha interpretato la disciplina come compatibile con il principio che la pericolosità qualificata richiede condotte concrete e che la contestazione di tali presupposti spetta al proposto

  • Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (D.Lgs. 159/2011, art. 1 lett. a)

    La disciplina delle misure di prevenzione e della pericolosità è autonoma rispetto al giudizio penale; la Corte ha confermato che la misura patrimoniale può fondarsi su un quadro indiziario valutato in sede di prevenzione

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    I ricorrenti avevano invocato profili di incompatibilità costituzionale; la Corte ha ritenuto invece che non sussista contrasto con gli articoli citati alla luce dell'attuale interpretazione delle misure di prevenzione e della giurisprudenza costituzionale

  • Convenzione EDU e giurisprudenza della Corte EDU (De Tommaso c. Italia, 23/02/2017)

    sentenza Grande Camera 23/02/2017 De Tommaso

    I ricorrenti invocavano la sentenza De Tommaso per estendere la possibilità del terzo di contestare i presupposti della misura; la Corte di Cassazione ha ritenuto che De Tommaso non legittimi il terzo a sollevare questioni attinenti alla pericolosità del proposto in un giudizio di revoca orientato a verificare la titolarità dei beni

  • Giurisprudenza CEDU (Contrada v. Italia) e orientamenti nazionali

    La Corte territoriale e la Cassazione hanno considerato la sentenza Contrada non idonea, nel caso concreto, a mutare gli effetti del giudicato nel procedimento di prevenzione e hanno ritenuto l'orientamento pregresso ancora applicabile nella misura in cui la decisione CEDU non costituisce sentenza pilota con estensione automatica

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (numerose pronunce citate)

    segnalate: Sez.1 n.5050/2019; Sez.2 n.31549/2019; Sez.3 n.36347/2019; tra le altre

    La Corte ha riaffermato l'orientamento consolidato secondo cui il terzo interposto può contestare solo la titolarità effettiva dei beni e non la pericolosità del proposto; tale orientamento giustifica l'inammissibilità per carenza di interesse

Massime di principio

  • Il terzo intestatario che contesta una confisca di prevenzione può eccepire essenzialmente la propria titolarità e l'effettiva disponibilità dei beni; non può, in linea di principio, contestare i presupposti relativi alla pericolosità sociale del proposto.
  • Le questioni attinenti alla pericolosità sociale del proposto (appartenenza o collegamento ad associazione mafiosa, concorso esterno, ecc.) costituiscono interesse propri del proposto e possono essere sollevate da quest'ultimo, non dal terzo intestatario che fa valere la titolarità.
  • Il giudizio di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice delle misure può valutare un quadro indiziario anche se derivante da atti o processi penali conclusi con esiti diversi; l'assoluzione penale non vale automaticamente ad escludere la pericolosità ai fini delle misure di prevenzione.
  • Le pronunce internazionali (CEDU) e un mutamento interpretativo non producono automaticamente l'effetto di 'fatto nuovo' idoneo a superare un giudicato; occorre verificare la portata concreta della decisione internazionale e la sua rilevanza nel caso concreto.
  • Se si è già svolto un giudizio di merito in cui il terzo ha potuto partecipare e dedurre ogni eccezione sulla titolarità, riverificare le stesse questioni in sede esecutiva o in cassazione può essere inammissibile per carenza di interesse o per giudicato.

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