Sentenza n. 2846/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 2139/2024 emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2139/2024, relativa all’attribuzione della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2139/2024. La sentenza civile aveva condannato il Ministero ad assegnargli, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascun anno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti indicati dal titolo giudiziale. Il ricorrente ha dedotto l’inerzia ministeriale e ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. Ha prodotto copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, rilevando che il titolo esecutivo era stato notificato il 30 aprile 2024 e che il ricorso era stato proposto il 12 settembre 2025. Nel merito, l’inadempimento è risultato incontestato, poiché il ricorrente ha dichiarato la mancata esecuzione e il Ministero non ha formulato deduzioni contrarie. Essendo incontestati sia l’an sia il quantum del credito, il TAR ha ordinato al Ministero di rilasciare al ricorrente, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e di accreditarvi € 2.000,00, oltre agli accessori di legge. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale è stato ritenuto connesso ai doveri d’istituto e quindi non remunerato. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il ricorso in ottemperanza contro una pubblica amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo di attribuzione imposto dal giudicato civile.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Il titolo esecutivo riconosceva interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini della verifica formale dell’azione, la produzione della copia asseverata del titolo esecutivo, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della sua notificazione, purché il ricorso sia proposto dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- Quando il ricorrente deduce la mancata esecuzione di un giudicato e l’amministrazione, costituitasi, non contesta l’inadempimento né fornisce elementi sull’attuazione del titolo, il giudice può ritenere incontestati l’inadempimento, l’an e il quantum dell’obbligazione e ordinare direttamente le attività necessarie all’esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre all’amministrazione un termine specifico per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire entro un ulteriore termine in caso di persistente inottemperanza.
- L’incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente o funzionario pubblico per attività connesse ai doveri istituzionali non comporta, in assenza di diversa previsione, la liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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