Regolamento (UE) 2025/1718
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1718 della Commissione, del 5 agosto 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di 1,4-butandiolo originario della Repubblica popolare cinese, dell'Arabia Saudita e degli Stati Uniti d'America
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione delle importazioni di 1,4-butandiolo provenienti da Cina, Arabia Saudita e Stati Uniti nell’ambito di un’inchiesta antidumping già avviata dalla Commissione. La misura è adottata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping, per consentire un’eventuale riscossione retroattiva di dazi definitivi qualora l’inchiesta lo giustifichi. La registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore. Il testo precisa inoltre che i dati personali eventualmente raccolti saranno trattati secondo il regolamento (UE) 2018/1725.
Registrazione per 9 mesi delle importazioni di 1,4-butandiolo originario di Cina, Arabia Saudita e Stati Uniti ai fini di un procedimento antidumping.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di 1,4-butandiolo, identificato normalmente dal CAS 110-63-4 e dal numero CE 203-786-5, attualmente classificato nei codici NC 2905 39 26 e 2905 39 28. Riguarda le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti d’America. Le autorità doganali degli Stati membri sono tenute a registrare tali importazioni; il regolamento non istituisce dazi antidumping, ma prepara l’eventuale applicazione retroattiva di futuri dazi definitivi se ne ricorreranno i presupposti. La registrazione cessa dopo nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
Registrazione delle importazioni di 1,4-butandiolo originario di Cina, Arabia Saudita e Stati Uniti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1718 della Commissione dispone la registrazione delle importazioni di 1,4-butandiolo nell’ambito di un procedimento antidumping già aperto. La misura è adottata per salvaguardare la possibilità di applicare in seguito dazi antidumping retroattivi, qualora l’inchiesta confermi la necessità di istituirli e ricorrano le condizioni previste dal diritto UE.
Contesto del procedimento
La Commissione richiama l’apertura del procedimento antidumping del 6 giugno 2025, avvenuta a seguito di denuncia presentata il 24 aprile 2025 da INEOS Solvents SA per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale di 1,4-butandiolo. Il regolamento di registrazione si colloca quindi nella fase iniziale dell’inchiesta e non pregiudica l’esito finale sulla sussistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso causale.
Prodotto interessato
Il prodotto soggetto a registrazione è il 1,4-butandiolo, normalmente identificato dal numero CAS 110-63-4 e dal numero CE 203-786-5 nell’EINECS. Il testo indica come classificazione tariffaria attuale i codici NC 2905 39 26 e 2905 39 28, precisando però che tali codici hanno valore meramente informativo e possono essere modificati in seguito.
Obbligo di registrazione per le autorità doganali
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione ordina alle autorità doganali di adottare le misure necessarie per registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti d’America. La registrazione è funzionale a consentire, se del caso, la riscossione retroattiva dei futuri dazi antidumping definitivi sulle importazioni registrate.
Profili economici e portata dei futuri dazi
La Commissione segnala che, secondo i dati contenuti nella denuncia, i margini di dumping sarebbero compresi tra il 27 % e l’87 % e il livello di eliminazione del pregiudizio tra il 70 % e il 115 %, riferiti al periodo dal 1º ottobre 2023 al 30 settembre 2024. Tuttavia, tali valori sono indicati soltanto a fini informativi e non possono creare aspettative sul livello effettivo di eventuali dazi definitivi. È altresì richiamato l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, secondo cui il dazio è normalmente fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio.
Durata della misura e decorrenza
La registrazione ha durata limitata: scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Trattamento dei dati personali
Il regolamento contiene una clausola espressa sul trattamento dei dati personali raccolti nell’ambito della registrazione, che deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725, applicabile alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione.
Natura giuridica della misura
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi. Per gli operatori economici, l’effetto immediato è l’assoggettamento delle importazioni interessate alla registrazione doganale, in vista della possibile estensione retroattiva di futuri dazi antidumping qualora l’inchiesta si concluda in senso favorevole alla Commissione.
Disposizioni principali
Apertura del procedimento antidumping
La Commissione richiama l’avvio, in data 6 giugno 2025, di un procedimento antidumping sulle importazioni nell’Unione di 1,4-butandiolo originario di Cina, Arabia Saudita e Stati Uniti, avvenuto a seguito di denuncia presentata il 24 aprile 2025 da INEOS Solvents SA per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione.
Prodotto oggetto di registrazione
Il prodotto interessato è il 1,4-butandiolo, normalmente identificato con CAS 110-63-4 ed EINECS 203-786-5, attualmente classificato nei codici NC 2905 39 26 e 2905 39 28. I codici NC sono indicativi e suscettibili di successiva modifica della classificazione tariffaria.
Registrazione delle importazioni
Le autorità doganali devono registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario di Cina, Arabia Saudita e Stati Uniti, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La misura è adottata per preservare la possibilità di una riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping definitivi, se le condizioni giuridiche saranno soddisfatte.
Effetti sui futuri dazi antidumping
La Commissione precisa che l’eventuale imposizione di dazi e il relativo importo dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta. I margini di dumping indicati nella denuncia sono stimati tra il 27 % e l’87 % e il livello di eliminazione del pregiudizio tra il 70 % e il 115 %, ma tali valori sono forniti solo a titolo informativo. In base all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il dazio sarebbe normalmente fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio.
Durata della registrazione
La registrazione scade dopo nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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