Regolamento (UE) 2025/1729
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1729 della Commissione, del 5 agosto 2025, recante iscrizione dell'indicazione geografica Muránske buchty (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione iscrive l’indicazione geografica protetta «Muránske buchty» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. La Commissione precisa che la domanda slovacca era stata pubblicata e che non è stata presentata alcuna opposizione nel termine previsto dal nuovo quadro normativo. L’atto ha natura applicativa e produce effetti diretti negli Stati membri dalla sua entrata in vigore.
Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica protetta «Muránske buchty» ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla specifica indicazione geografica «Muránske buchty» (IGP), con effetti sull’iscrizione nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Riguarda la registrazione di un prodotto originario della Slovacchia, la cui domanda era stata presentata e pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. Non contiene disposizioni generali di settore ulteriori né esclusioni specifiche, ma è un atto di applicazione puntuale e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Iscrizione dell’IGP "Muránske buchty"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1729 della Commissione ha la funzione di iscrivere l’indicazione geografica protetta «Muránske buchty» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. L’atto si colloca nell’ambito del nuovo regime europeo di tutela delle indicazioni geografiche introdotto dal regolamento (UE) 2024/1143 e richiama la procedura transitoria applicabile alle domande presentate prima della sua entrata in vigore.
Contesto procedurale
La Commissione precisa che la domanda di registrazione è stata presentata dalla Slovacchia ed è stata ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del previgente regolamento (UE) n. 1151/2012. Successivamente, non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Effetto giuridico principale
In assenza di opposizioni, la Commissione conclude che sussistono i presupposti per la registrazione. L’articolo 1 dispone quindi l’iscrizione della denominazione «Muránske buchty» come IGP nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Entrata in vigore e efficacia nell’Unione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come consueto per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Iscrizione dell’IGP «Muránske buchty»
L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica «Muránske buchty» (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Base procedurale e assenza di opposizioni
Nei considerando la Commissione richiama che la domanda di registrazione, presentata dalla Slovacchia e ricevuta prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile in virtù dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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